CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29141/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 ottobre 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del G.U.P. del locale Tribunale del 7 maggio 2024 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio inflittogli, di cui lamenta l'eccessiva entità. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, considerato che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo (cfr. pp. 3 e s.), di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01). 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma, ritenuta equa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. P.Q.M