CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06601/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Casalgrasso avverso la sentenza del 10/11/2020 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito, per la parte civile Città della Salute e della Scienza di Torino, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, come da conclusioni scritte e nota spese depositate in udienza, udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 novembre 2020 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha concesso ad [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti previste dagli artt. 62, n. 4 e 323-bis cod. pen., rideterminando in anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione la pena irrogatagli per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 319 -quater cod. pen. - commesso nella sua qualità di incaricato di pubblico servizio e, segnatamente, di collaboratore tecnico esperto presso la struttura complessa di [OSCURATO:PERSONA] dell'Azienda ospedaliero - universitaria "Città della salute e della scienza di Torino" -, con la concessione dei doppi benefici di legge e la conferma nel resto della decisione impugnata, che altresì lo condannava al risarcimento dei danni in favore della predetta Azienda ospedaliera, costituitasi quale parte civile. 2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo due motivi: a) vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della condotta di indebita induzione e alla mancata indicazione dell'ingiusto vantaggio ottenuto dal privato a fronte dell'indebita dazione di utilità; b) l'erronea applicazione dell'art. 319 -quater cod. pen., in ragione dell'assenza del pregiudizio per il buon andamento della pubblica amministrazione rappresentato dall'indebito vantaggio tratto dal privato per effetto dell'abuso posto in essere dall'incaricato di pubblico servizio. Richiamato l'oggetto della contestazione - relativa ad una condotta di induzione alla dazione di un'indebita utilità da parte del privato, consistita nella retrocessione della somma di euro 260,00, corrispondente al valore dell'IVA portata a credito da una società di manutenzione (la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I.) operante presso il su indicato presidio ospedaliero, il cui amministratore, [OSCURATO:PERSONA], aveva consuetudine di relazione, anche personale, con l'imputato, con il quale si accordava per fatturare a carico della predetta società l'acquisto di un bene da lui effettuato a titolo personale (acquisto inserito nella contabilità della società e dedotto fiscalmente come costo con correlata deduzione dell'IVA, il cui corrispondente importo, pari alla somma di euro 260,00, gli veniva poi consegnato in denaro dal presidente della predetta società) - il ricorrente assume che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, l'accordo intervenuto tra l'Albi e il Donetto ha comportato per entrambi un risparmio fiscale, senza che la fase genetica dell'accordo sia rimasta necessariamente inficiata dalla qualifica soggettiva rivestita dall'imputato.Non vi è, soggiunge il ricorrente, alcun riferimento nella decisione impugnata ad un eventuale indebito vantaggio che la società dell'Albi avrebbe ricevuto nei rapporti con l'azienda ospedaliera per effetto del favore in tal modo reso all'imputato. Né, inoltre, può ritenersi sussistente l'elemento del pregiudizio arrecato all'imparzialità e al buon andamento dell'attività amministrativa presidiata dall'imputato, non essendovi prova di alcuna alterazione del sinallagma tra le prestazioni offerte dalla società privata e l'interesse dell'azienda ospedaliera. L'interpretazione seguita dalla Corte distrettuale, nell'ipotizzare in termini meramente astratti l'esistenza di un vantaggio per l'extraneus e nel richiamare un ipotetico condizionamento cui il privato sarebbe rimasto assoggettato per effetto della posizione di supremazia del Donetto, pare erroneamente mutuata dalla diversa fattispecie di concussione e si pone dunque in contrasto con la giurisprudenza di legittimità in tema di indebita induzione. 2.1. Con motivi aggiunti trasmessi alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 13 dicembre 2021 il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha richiamato gli argomenti già esposti nel ricorso e ne ha richiesto la trattazione dinanzi alle Sezioni Unite, sul presupposto che la soluzione accolta dalla Corte d'appello si presenterebbe in termini del tutto atipici rispetto ai precedenti giurisprudenziali in materia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate. 2. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai Giudici di merito, l'imputato ebbe a lamentarsi con il legale rappresentante su indicata società ([OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto) del fatto che avrebbe dovuto pagare l'importo di euro 260,00 a titolo di IVA per l'acquisto di beni utilizzati nei lavori di ristrutturazione di una sua abitazione in Alassio, sicché l'Albi gli propose, in quell'occasione, di far intestare la fattura (dell'importo di circa euro 1.100,00) alla sua società, con la conseguente indicazione, nei documenti contabili, di costi in realtà non sostenuti e di un credito IVA non dovuto. [OSCURATO:PERSONA], in seguito alla scomparsa dell'Albi, si fece consegnare in denaro da altre persone (ossia da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ricoprivano, rispettivamente, le posizioni di dipendente con mansioni contabili e presidente della su indicata società) il corrispondente importo del risparmio d'imposta, pari alla su indicata somma di denaro, dopo averne effettuato il prelievo in un istituto bancario. A tale riguardo, in particolare, la decisione impugnata ha rimarcato il fatto che l'attività di collaboratore tecnico esperto svolta dal Donetto presso il su indicato presidio ospedaliero e la posizione di rilievo da lui assunta nell'ambito del servizio di analisi, revisione e approvazione tecnico-amministrativa dei relativi contratti di manutenzione e gestione operativa delle attrezzature ivi impiegate lo ponevano, dinanzi al rappresentante di una società fornitrice che percepiva dalla struttura ospedaliera la somma di oltre quattrocentomila euro annui, in una situazione tale da interferire concretamente nelle procedure di assegnazione dei contratti per la manutenzione degli impianti dell'ente pubblico. Muovendo dall'esito del giudizio cautelare, cui la sentenza impugnata ha fatto espressamente riferimento richiamando il precedente di questa Suprema Corte (sentenza n. 34696 del 2016), i Giudici di merito hanno altresì osservato: a) che l'imputato, dolendosi del pagamento dell'IVA e, in tal guisa, avvalendosi indebitamente del proprio status, ha tenuto una condotta persuasiva ed allusiva, facendo pesare sul privato la posizione da lui occupata nella struttura ospedaliera, che gli consentiva di interferire contro o a favore degli altrui interessi; b) che l'Albi, a sua volta, cedeva di fronte all'attività suggestiva posta in essere dal Donetto non perché fosse intercorsa al riguardo una privata pattuizione, quanto invece a motivo del fatto che egli aveva intravisto un, sia pur esiguo, beneficio per la sua società e che ne temeva la possibile reazione, qualora non avesse raccolto l'invito a risolvere il problema dell'IVA; c) che a fronte di tale "larvata forma di pressione", esercitata dall'imputato strumentalizzando la sua posizione di preminenza, l'interlocutore pensava a sua volta di poter perseguire un duplice vantaggio illecito per la sua società, rappresentato, per un verso, da un modesto beneficio fiscale legato all'I.r.e.s., per altro verso da "un assai più appetibile atteggiamento di favore" da parte di una persona che ricopriva una posizione rilevante ai fini della stipula dei contratti di manutenzione. 3. Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi come non emerga, dalle stesse risultanze probatorie descritte nella motivazione della decisione impugnata, alcuna prova della condotta induttiva che l'imputato avrebbe posto in essere nei confronti del titolare della società poi deceduto. Non può, in assenza di ulteriori, precisi, elementi di conferma sul piano probatorio, attribuirsi al dato obiettivo di una lamentela espressa nel corso di una conversazione la connotazione modale di una prevaricazione abusiva con effetto induttivo nei confronti di un soggetto privato, il cui ipotizzato cedimento - a fronte della palese inconsistenza di un risparmio fiscale legato alla emissione di una fattura dell'importo di 1.100,00 euro e dell'assenza di elementi obiettivi univocamente sintomatici di un tornaconto personale o a favore della società a lui riferibile - poggia sulle fragili basi fattuali di un indebito vantaggio solo congetturalmente enunciato e non specificamente dimostrato nel quadro dei rapporti contrattuali da tempo instaurati fra l'ente pubblico e la predetta società. In seguito alla definizione della vicenda cautelare, con la conferma dei profili di gravità dell'iniziale quadro indiziario di riferimento e il correlato annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alle questioni attinenti al vaglio delle esigenze cautelari, nessun ulteriore elemento probatorio di conferma è stato acquisito, nel corso delle successive attività d'indagine, in merito alla delineazione degli elementi costitutivi del contestato abuso induttivo. La sentenza impugnata, pertanto, non ha fatto buon governo dei principi al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470; Sez. 6, n. 32594 del 14/05/2015, Nigro, Rv. 264424; Sez. 6, n. 9429 del 02/03/2016, Gaeta, Rv. 267277), secondo cui, nel delitto di induzione indebita previsto dall'art. 319-quater cod. pen., la condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante - rispetto all'abuso costrittivo tipico del delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen. - della libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico. Il delitto di indebita induzione, inoltre, richiede comunque una posizione di soggezione delrl'extraneus" ed una prevaricazione abusiva del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio quale mezzo imprescindibile dell'induzione che produce l'evento finale della indebita dazione o promessa (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474; Sez. 6, n. 50065 del 22/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265750; Sez. 3, n. 29321 del 14/07/2020, P., Rv. 280439). Ora, al di là di una, parimenti ipotizzabile, prestazione di favore personale, ovvero di una forma di captati() benevolentiae, riconducibili entrambe all'oggetto della lamentela espressa dall'imputato secondo la, non irragionevole, ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa, alcun elemento dimostrativo è emerso, nel corso della successiva attività d'indagine e dell'istruzione dibattimentale, a sostegno dell'ipotizzato condizionamento cui il privato sarebbe rimasto assoggettato per effetto di una condotta persuasiva o allusiva originata, in tesi, da una strumentalizzazione della posizione di preminenza dell'imputato. 4. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, secondo la correlativa formula in dispositivo meglio indicata.Il competente ufficio del Pubblico Ministero valuterà, sulla base del quadro storico-fattuale ricostruito dai Giudici di merito, l'eventuale configurabilità degli elementi costitutivi della, non contestata, fattispecie di reato tributario di cui all'art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino per quanto