CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17630/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la sussistenza del delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. per la carenza dell'elemento della presenza delle più persone è riproduttivo di censura confutata dalla Corte di appello che, anche per il tenore della voce dell'imputato, ha evidenziato come sia il compagno di cella sia gli altri detenuti che erano nelle celle vicine avessero udito le offese rivolte al pubblico ufficiale; ritenuto che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla contestata recidiva adeguatamente motivata attraverso la valorizzazione dei plurimi precedenti penali per reati dello stesso tipo e tali da far ritenere l'ultima ricaduta nel reato sintomo di una accentuata pericolosità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14