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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 33053/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza di condanna alla pena di un anno di reclusione ed euro 10.0000 di multa per il reato di cui all'art. 6, comma 6, L. n. 401 del 1989, per non aver ottemperato all'obbligo di presentarsi agli uffici di polizia, prescrizione contenuta nel provvedimento questorile che disponeva il DASPO a suo carico.

Il ricorso è affidato a tre motivi di censura.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce nullità della sentenza per motivazione apparente.

Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato, in quanto l'imputato risultava impossibilitato ad adempiere all'obbligo di presentazione negli uffici di polizia anche alla fine della partita, essendo gravato anche da misura di prevenzione che lo obbligava a rimanere in casa dalle 20,00, orario incompatibile con l'osservanza della prescrizione.

Con il terzo motivo, deduce violazione del principio di colpevolezza e del principio di offensività.

Il ricorso è inammissibile.

Le doglianze, reiterative di censure già formulate con l'atto di appello e disattese con motivazione adeguata, non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha evidenziato che se l'imputato avesse davvero voluto adempiere alle prescrizioni, ben avrebbe potuto segnalare all'Autorità competente la concomitanza delle prescrizioni al fine di richiedere una modifica, un'autorizzazione o un coordinamento tra le stesse, che consentisse l'adempimento dell'obbligo.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla condanna dell A ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 26 giugno 2026.

Il Consigliere estensore Il Presidente M ria [OSCURATO:PERSONA] ndrea Gentili t.A. zi DEPO e3.1 T A T í, N CANCEUJA Se2i,7ne Vi! 0 8 2026 2,10 L'ASSISTENTE I Mi t .A.3?ne Don . ssa Ka 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza di condanna alla pena di un anno di reclusione ed euro 10.0000 di multa per il reato di cui all'art. 6, comma 6, L. n. 401 del 1989, per non aver ottemperato all'obbligo di presentarsi agli uffici di polizia, prescrizione contenuta nel provvedimento questorile che disponeva il DASPO a suo carico. Il ricorso è affidato a tre motivi di censura. Con il primo motivo, il ricorrente deduce nullità della sentenza per motivazione apparente. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato, in quanto l'imputato risultava impossibilitato ad adempiere all'obbligo di presentazione negli uffici di polizia anche alla fine della partita, essendo gravato anche da misura di prevenzione che lo obbligava a rimanere in casa dalle 20,00, orario incompatibile con l'osservanza della prescrizione. Con il terzo motivo, deduce violazione del principio di colpevolezza e del principio di offensività. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze, reiterative di censure già formulate con l'atto di appello e disattese con motivazione adeguata, non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha evidenziato che se l'imputato avesse davvero voluto adempiere alle prescrizioni, ben avrebbe potuto segnalare all'Autorità competente la concomitanza delle prescrizioni al fine di richiedere una modifica, un'autorizzazione o un coordinamento tra le stesse, che consentisse l'adempimento dell'obbligo. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla condanna dell A ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 26 giugno 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente M ria [OSCURATO:PERSONA] ndrea Gentili t.A. zi DEPO e3.1 T A T í, N CANCEUJA Se2i,7ne Vi! 0 8 2026 2,10 L'ASSISTENTE I Mi t .A.3?ne Don . ssa Ka 3
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