CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16911/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 16923del ruolo generale dell’anno 2019, proposto Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale in calce al Oggetto: Tributi controricorso, domiciliato presso la cancelleria della Corte di cassazione in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglian. 587/23/2019, depositata in data 28 febbraio 2019, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 aprile 2025 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] 1.Dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince che: 1) [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato nella dichiarazione dei redditi per il 2003 ([OSCURATO:PERSONA] 2004)un credito Iva in compensazione per euro 21.069,00, oltre un credito di euro 413,00 per Irap; 2)nella comunicazione di correttezza della dichiarazione, per l’anno 2003, l’Agenzia delle entrate aveva riconosciuto il credito Iva in compensazione per euro 21.069,00; 3) nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2004 (Mod. Unico 2005), il contribuente non aveva riportato in compensazione il predetto credito per un assunto errore; 4) non comparendo tale credito nelle comunicazioni successive dell’Agenzia, [OSCURATO:PERSONA] aveva presenta to , in data 31.12.2010, “ una richiesta di riconoscimento del credito Iva , anno di imposta 2003”, non compensato né chiesto a rimborso negli anni successivi; 5) in assenza di riscontro alla richiesta del 30.12.2010 di riconoscimento del credito Iva, il contribuente ritenendola rigettata,aveva impugna to l’assun to silenzio - rifiuto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Brindisi; 6) l’Agenzia si eracostituita eccependo l’inammissibilità del ricorso per incertezza assoluta del petitume chiedendone, in subordine, il rigetto stante l’insussistenza di alcun diniego, non essendo stato detto credito mai posto in discussione neanche in sede di liquidazione dell’imposta ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/73 e avendo l’Amministrazione, con il suo silenzio, semplicemente assentito alla richiesta avanzata dal contribuente;7) la CTP di Brindisi, con sentenza n. 637/04/2014, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse non essendo contestato il diritto alla compensazione del credito Iva indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi per il 2003, e dovendosi ricondurre la mancata indicazione del credito Iva nelle comunicazioni di correttezza delle dichiarazioni per gli anni successivi al fatto che le stesse avevano ad oggetto i soli dati dichiarati (tra i quali il contribuente non aveva più indicato il credito Iva in compensazione) enon un disconoscimento del credito; 8) avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello il contribuente dinnanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia; 9) aveva resistito l’Agenzia delle entrate; 10) con sentenza n. 587/23/2019, depositata in data 28 febbraio 2019, la CTR della Puglia accoglieva l’appello del contribuente. 2.In punto di diritto, la CTR ha affermato che: 1) non avendo l’Agenzia delle entrate, pur riconoscendo il credito Iva (come da copia stampa del “cassetto fiscale” per il 2003), provveduto né alla compensazione né al rimborso dello stesso in favore del contribuente, sussisteva l’interesse di quest’ultimo alla rimozione del silenzio -rifiuto; 2) il contribuente che -come nella specie -fruendo di un credito Iva per un determinato anno, lo aveva esposto nella dichiarazione annuale, non perdeva il diritto alla detrazione in mancanza del riporto del credito medesimo nella dichiarazione relativa all’anno successivo; in particolare, avendo il contribuente esposto il credito in dichiarazione e non essendo stato contestato dall’Amministrazione, non era necessaria una specifica istanza di rimborso e trovava applicazione il termine di prescrizione decennale non già il termine biennale di decadenza ex art. 21, comma 2, ult. parte del d.lgs. n. 546/92. 3.Avverso la suddetta sentenza,l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorsoper cassazione, affidato a due motivi . 4.Resiste, con controricorso, il contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 2 del d.lgs. n. 546/92 peravere la CTR accolto l’appello del contribuente dichiarando illegittimo il silenzio-rifiuto da parte dell’Agenzia asseritamente formatosi in merito all’istanza di riconoscimento del credito Iva per il 2003in luogo di confermare la decisione di prime cure stante l’inammissibilità del ricorso originario per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. in mancanza di un provvedimento impositivo dell’Ufficio; come evidenziato dal l’Agenzia , l’oggetto del giudizio era rappresentato da una richiesta di riconoscimento di un credito Iva -riportato in compensazionenella dichiarazione per il 2003 e successivamente non riportato o chiesto a rimborso – la cui spettanza non era stata contestata dall’Amministrazione neanche in sede di “liquidazione dell’imposta”ex art. 36- bis del d.P.R. n. 600/73 e il cui mancato utilizzo era da imputarsi esclusivamente all’omesso utilizzo o riporto. 2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, part. I, del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR accolto l’appello annullando il silenzio – rifiuto asseritamente formatosisull’istanza di riconoscimento del credito Iva sebbene il ricorso originario dovesse essere dichiarato inammissibile mancando un atto impositivo dell’Ufficio ed essendo l’oggetto del giudizio una richiesta di riconoscimento di credito la cui spettanza –in compensazione o a rimborso -non era mai stata contestata dall’Amministrazione. In particolare, ad avviso della ricorrente, in assenza di una pretesa tributaria - espressa o tacita dell’Amministrazione - la controversia in questione esulava dalla giurisd izione tributaria. 3.In disparte l’improprio richiamo al n. 3 in luogo del n. 4 del comma 1 dell’art.360 c.p.c., essendo denunciato un error in procedendo, il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. 3.1.Dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince che costituiscono circostanze incontestate nella specie: 1) la indicazione da parte del contribuente nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2003 ( Mod. Unico 2004) di un credito Iva in compensazione([OSCURATO:PERSONA]) oltre ad un credito Irap; 2) il riconoscimento del credito Iva in compensazione nella comunicazione di regolarità fatta dall’Agenzia per il 2003; 2)il mancato riporto - per errore - del predetto credito Iva nelle successive dichiarazioni; 3) la presentazione- non essendo comparso il detto credito nelle comunicazioni successive dell’Agenzia-in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] di una richiesta di riconoscimento del credito Iva vantato per il 2003, non compensato né chiesto a rimborso; 4) l’impugnativa di un silenzio –rifiuto che si assumeva formatosi sulla richiesta di riconoscimento del diritto alla compensazione del credito Iva. 3.2.Nella sentenza impugnatala CTR - pur dando atto “ del riconoscimento del credito Iva (come da copia stampa del cassetto fiscale per il 2003)” -ha ritenuto sussistente un interesse giuridico alla rimozione del (silenzio)-rifiuto per non avere l’Amministrazione provveduto “né alla compensazione né al rimborso dello stesso in favore del contribuente”. 3.3.Invero, oggetto dell’istanza – debitamente riprodotta in ricorso - era il riconoscimento di un credito Iva formatosi nel 2003, esposto nella dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] 2004, non compensato né richiesto a rimborso per gli anni successivi,nella specie – come affermato dallo stesso contribuente nell’istanza -mai disconosciuto dall’Amministrazione, ma semplicemente non riportato nelle comunicazioni di regolarità delle dichiarazioni successive al 2003, non essendo stato ivi riportato in compensazione (per assunto errore) né tantomenochiesto a rimborso; pertanto, in assenza dell’impugnazione di un atto impositivo –non avendo l’Amministrazione ripreso il credito Iva o disconosciuto il diritto alla compensazionedello stesso - è ravvisabile in capo al contribuente la carenza ad agire ex art. 100 c.p.c.(Cass. sez. 5, n. 13078 del 2022). 3.4.Peraltro,la carenza dell’ interesse richiesto dall'art. 100 cod. proc. civ. (nel caso di specie denunciata dalla ricorrente) è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce unrequisito per la trattazione nel merito della domanda (Cass.29/09/2016, n. 19268 e giurisprudenza ivi citata, in motivazione), e può quindi essere rilevato d'ufficio anche in Sede di legittimità, salvo l'effetto preclusivo del giudicato, ove la relativa questione abbia formato oggetto in sede di merito di specifica pronuncia non impugnata (Cass. 19/05/1980, n. 3265), ciò che nel caso di specie non è avvenuto. 4.All’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, consegue pertanto, ai sensi dell’art. 382, terzo comma cod. proc. civ., la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, poiché la causa non poteva essere proposta con il ricorso introduttivo. 5. Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma cod. proc. civ.,la sentenza impugnata poiché la causa non poteva essere proposta con il ricorso introduttivo. Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito; condanna il contribuente al pagamento delle spese del giud