CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06329/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 26738 /20 20 R.G. propost o da AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,rappresentate e difes e dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrenti – Oggetto:comunicazione pre- ventiva di iscrizione ipoteca- ria –notificazionecartelle di pagamento presupposte contro [OSCURATO:PERSONA]onsuelo, rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza n. 94 / 2 / 20 20 della Commissione tributaria regionaledella Calabria , depositata il 13/1 / 20 20 . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza , limitatamente ai crediti di natura erariale , la comunicazionepreventiva di iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 d.P.R. n.602 del 1973 facente riferimento a diciotto prodromiche cartelle di pagamento. 2.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso sul rilievo che non era stata dataprova della notifica delle cartelle presupposte . 3. L a Commissione tributaria regionale della Calabria , investita dell’appello del l’Ufficio , respinse il gravame , rilevando che l ’agente dellariscossione non aveva prodotto la raccomandata informativa del depositodegli atti presso l’ufficio postale, documento necessario per la provadel regolare perfezionamento della notificazione, essendo state lecartelle notificate per compiuta giacenza. 4. Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate - R iscossione ha nno proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motiv i , cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve innanzitutto disattendersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa della controricorrente in ragione di un asserito conflittodi interessi tra le due ricorrenti che non consentirebbe loro di avvalersi del medesimo patrocinio erarial e , con conseguente difetto di rappresentanzatecnica e violazione dell’art. 82 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] discorre apoditticamente di interessi confliggenti di cui sarebberoportatori i due enti , ma non chiarisce in cosa consisterebbe il conflitto,cheinvero va radicalmente escluso anche in considerazione della pienaconvergenza degli interessi delle due ricorrenti, l’una titolare dei crediti tributari di cui si controverte, l’altra indicataria di pagamento e prepostaalla relativa riscossione. Néil conflitto di interessi, contrariamente a quanto sembra adombrare la Panariello, potrebbe essere desunto dal fatto che nei giudizi di merito l’Agenziadelle entrate ha sostenuto il proprio difetto di legittimazione per attenerei rilievi della contrib uente alla fase successiva alla formazione del ruolo: trattasi, infatti, di un ’argomentazione dife nsiva che, lungi dall’esprimereuna posizione di conflitto con l’agente della riscossione, è rivoltaa resistere all’azione giudiziaria della contribuente e ad ottenerne lareiezione. 2.Ciò posto, c on il primo motivo d i ricorso s i deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 , c.p.c., la nullità della sentenza di secondo grado per extrapetizione,essendo stati violati gli artt. 112 c.p.c. e 24, commi 2, 3 e 4,d.lgs n. 546 del 1992 . Le ricorrenti sostengono che la sentenza si è pronunciata extra petitum in quanto la questione della mancata produzionedella raccomandata informativa non era mai stata oggetto di censurada parte della contribuente, censura che avrebbe potuto essere alpiù formulata, se non con il ricorso originario, mediante proposizione di motivi aggiunti; lamentano inoltre che, nel confermare la sentenza di primo grado che aveva annullato globalmente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, la decisione qui impugnata ha pronunciatooltre i limiti dell’impugnazione, che aveva riguardato solo i creditidi natura erariale. 3.Il motiv o è in fondat o . 3.1. Dall’esame del primo motivo dell’originario ricorso della Panariello, integralmentetrascritto nel corpo del ricorso qui in decisione in ossequio al principio di autosufficienza, emerge che la contribuente aveva lamentato la « omessa prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento oggetto di comunicazione di iscrizione ipotecaria », per poi aggiungereche « tutti questi atti non sono mai stati notificati all’odierna istante nel luogo di residenza né alla stessa personalmente », e infine concludereche « la Concessionaria dovrà dimostrare di aver notificato le cartelle esattoriali di cui al “dettaglio debito” » . È certo vero che nello svolgimento del motivo di ricorso la contribuente aveva articolato specificheargomentazioniin merito alle regole da seguire, a pena di nullità dellanotificazione, in caso di mancato rinvenimento del destinatario e di conseguente consegna dell’atto ad altro soggetto abilitato a riceverlo, ipotizzandoche nella specie queste regole non fossero state osservate; ma ciò non toglie che il tenore della doglianza, con cui si lamentava l’assenzadi prova della notifica e comunque la sua i nvalidità, imponesse al giudice di verificare il corretto espletamento di tutti gli incombenti necessari al perfezionamento della notificazione, ivi compresa la spedizionedella comunicazione di avvenuto deposito del piego presso la casacomunale, prevista per il caso di notificazione ex art. 140 c.p.c. , cioè latipologia di notificazione che la CTR ha ritenuto essere stata impiegata perle notificazioni delle cartelle di cui trattasi. Indefinitiva, il Giudice d’appello non si è pronunciato oltre le pretese e le eccezioni fatte valere dai contraddittori, ciò in cui appunto consiste il denunciatovizio di ultrapetizione (Cass. n. 644/2025). 3.2. Né può sostenersi che la sentenza impugnata sia affetta da extrapetizioneper aver confermato la sentenza di primo grado che aveva integralmente annullato l’atto impugnato senza circoscrivere l’annullamentoalla sola parte dell’atto concernente i cred iti erariali. Alriguardo va osservato, da un lato, che il vizio di ultrapetizione, il quale a giudizio delle ricorrenti inficerebbe già la sentenza del primo giudice, non risulta essere stato dedotto come motivo d’appello, e dunque non rientrava nel perimetro decisorio affidato alla CTR; dall’altro, che la sentenzadi secondo grado si è limitata al mero rigetto dell’appello, sicché nonsi vede come logicamente possa discorrersi di ultrapetizione rispetto aduna pronuncia recante una statuizione di mera reiezione del gravame, incui il tema dell’annullamento oltre le richieste dell’atto impugnato non èstato per nulla affrontato. Senza peraltro obliterare, sotto il profilo della specificità del motivo di ricorso,che le ricorrenti non hanno neanche indicato quali sarebbero le cartellepresupposte riguardanti crediti non erariali, né hanno specificato incosa consisterebbe tali cred iti. 4.Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546del 1992 perché, in relazione a quelle cartelle di pagamento notificate a mani proprie della destinataria, la motivazione della sentenza impugnata,fondata sulla rilevata assenza della raccomandata relativa alla comunicazionedi avvenuto deposito, è priva di attinenza al caso concreto, edunque meramente apparente. 5.Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1,nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 nonché la falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. perché, in relazione a quelle cartelledi pagamento notificate mediante consegna a persone di famiglia ocomunque abilitate a riceverle, la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto viziata la notificazione per mancanza di una raccomandata informativain realtà non necessaria, essendo in tal i cas i sufficiente che l’ufficialenotificatore accerti che il consegnatario rientri tra i legittimati alla ricezionee gli faccia apporre la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente. 6. I motiv i, che il loro analogo tenore possono essere esaminati congiuntamente,sono i nammissibili perché non si confronta no con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Questa ha infatti ritenuto che le cartelle di pagamento presupposte fossero state « tutte notificate con avvisodi compiuta giacenza », il che esclude che alcune delle notifiche de quibus siano state eseguite a mani della destinataria o con consegna a personeabilitate alla ricezione. Tale accertamento di fatto compiuto dal Giudice d’appello – non adeguatamente censurato dall e ricorrenti, che hanno infatti mosso soltantocontestazioni di violazioni di legge e di nullità della sentenza per motivazioneapparente – preclude lo scrutinio, nel merito cassatorio, dei duemotivi in questione, che danno invece per assunto, in contrasto con lavalutazione del giudice di merito, che le notifiche (o almeno alcune di esse)non si siano perfezionate per compiuta giacenza. Percompletezza, e a rafforzamento della statuizione di inammissibilità dei duemotivi in esame, si osserva che le ricorrenti, in violazione del principio di specificità, non hanno riprodotto nel corpo del ricorso la documentazione probatoria attinente alle notificazioni delle cartelle, né taledocumentazione è stata depositata tra gli allegati al ri corso. Invero, contrariamente a quanto affermato dalle due agenzie – secondo cui i documenticomprovanti le notifiche sarebbero rinvenibili nell’allegato n. 3 alricorso, costituito dalle controdeduzioni dell’agente della riscossione nel giudiziodi primo grado, contenenti a loro volta, tra gli allegati, gli avvisi diricevimento relativ i alle notifiche eseguite a mezzo del servizio postale – il detto allegato n. 3 contiene solo la “comparsa di costituzione” dell’Agenzianel giudizio di primo grado, ma è privo dei relativi allegati, tra i quali, secondo l’indice documentale contenuto nella comparsa stessa, sarebbero stati inclusi anche i documenti diretti a dare prova del perfezionamentodelle notificazioni. 7.Concludendo, il ricorso va rigettato , con conseguente condanna delle ricorrential pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M LaCorte rigetta il ricorso ; condanna l e ricorrent i al pagamento, in favore