Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 43740/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 21/09/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di BARI, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di ciii agli artt. 628 e 605 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge per mancata notifica al difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'avviso per la richiesta di giudizio abbreviato e del decreto di citazione per il giudizio di appello.

Ci si duole anche del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile.

L'imputato aveva nominato due difensori, sicché l'omissione degli avvisi indicati in ricorso ad uno dei due avrebbe dovuto essere dedotta per tempo dal codifensore, cosa che non era mai avvenuta, né la questione era stata devoluta alla Corte in un qualunque momento del giudizio di appello.

Trattandosi di nullità a regime intermedio la eccezione, nei termini posti, è inammissibile (Sez. 3, n. 38021 del 12/06/2013, Esposito, Rv. 256980).

Peraltro, la difesa aveva rinunciato a tutti i motivi di gravame diversi da quelli attinenti al trattamento sanzionatorio.

Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato giustificato per la gravità della violenza esercitata sulla vittima.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 21/09/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di BARI, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di ciii agli artt. 628 e 605 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge per mancata notifica al difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'avviso per la richiesta di giudizio abbreviato e del decreto di citazione per il giudizio di appello. Ci si duole anche del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. L'imputato aveva nominato due difensori, sicché l'omissione degli avvisi indicati in ricorso ad uno dei due avrebbe dovuto essere dedotta per tempo dal codifensore, cosa che non era mai avvenuta, né la questione era stata devoluta alla Corte in un qualunque momento del giudizio di appello. Trattandosi di nullità a regime intermedio la eccezione, nei termini posti, è inammissibile (Sez. 3, n. 38021 del 12/06/2013, Esposito, Rv. 256980). Peraltro, la difesa aveva rinunciato a tutti i motivi di gravame diversi da quelli attinenti al trattamento sanzionatorio. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato giustificato per la gravità della violenza esercitata sulla vittima. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Decreto Cassazione n. 43740/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris