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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 38193/2025

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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Catanzaro , in funzione di giudice del riesame,ha confermato il provvedimento con cui il G.i.p. distrettuale aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato dei reati di associazione di tipo mafioso (capo A) e di estorsione aggravata dal metodo e dalla finalità mafiosa (capo D).

Secondo la ricostruzione dei giudici del merito cautelare, [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto parte della “ndrina di cariati”, articolazione della più vasta associazione denominata ndrangheta, operante nella Regione Calabria, nel territorio nazionale e all'estero, operando sotto la dirigenza di [OSCURATO:PERSONA], con il compito di organizzare e sovrintendere alle attività illecite ed in particolare alla pianificazione delle vicende estorsive.

Nella veste di associato [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato alle estorsioni commesse ai danni dei titolari di ristoranti operanti in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , costringendoli ad acquistare mandarini ed altri prodotti alimentari in modo da procura r si l’ingiusto profitto dalla vendita imposta,con correlativo danno per le vittime.

Osserva l’ordinanza che la struttura e l’ attuale operatività della “ndrina di cariati”, i n posizione di subordinazione gerarchica rispetto alla “ locale ” di ndrangheta di Cirò, sono state disvelate da una pluralità convergente di elementi indiziari costituiti, oltre che dalle risultanze di altri procedimenti penali, dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché da numerose conversazioni intercettate.

Siffattocompendio investigativo, in particolare, ha consentito di accertare il mantenimento della posizione apicale in capo a [OSCURATO:PERSONA] G reco , il preciso l'organigramma dell'associazione nonché le dinamiche delle attività illecite , compiute anche in [OSCURATO:PERSONA] e in Emilia - Romagna , e l’att uale capacità del sodalizio di controllare il territorio, perpetuando il clima di assoggettamento nei confronti della popolazione in sostanziale continuità con quanto emerso nelle precedenti indagini.

Il contributo personale all'associazione diFiorenzo [OSCURATO:PERSONA] - la cui conti gu ità con la cosca [OSCURATO:PERSONA] di Cirò era già emersa n el procedimento conclusosi con la sua condanna per partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico con sentenza della Corte d'appello di Bologna irrevocabile nel 2021 - è stato adeguatamente dimostratoda numerose conversazioni intercettate, che rivelano la sua adesione consapevole al sodalizio ed programma delittuoso comune nonché ripetute condotte poste in essere, non occasional mente , allo scopo di realizzarlo.

Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e all’adeguatezza della custodia in carcere, il Tribunale ha evidenziato la mancata allegazione di elementi idonei a superare la presunzione normativa di cui all’art. 27 5 , comma 3, cod. proc. pen.

Ha aggiunto che, in ogni caso, sono sintomatici del il pericolo concreto e attuale di reiterazione dei reati non solo la gravità dei fatti contestati, commessicon la partecipazione di più soggetti appartenenti al gruppo criminale nel quale il prevenuto ha ricoperto un ruolo di spicco, ma anche la personalità negativa desunta dainumerosi e gravi precedenti penali .

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensor e avv. [OSCURATO:PERSONA] , chiedendol'annullamento del provvedimento impugnato sulla base tre motivi.

2.1. Con il primo deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine sussistenza della gravità indiziaria relativa alla partecipazione del ricorrente allaconsorteria criminale e alla detenzione di armi Sostiene il ricorrente che l’ordinanza impugnata, oltre a non confrontarsi adeguatamente con le doglianze difensive , è incappata in un errore macroscopico laddove ha indicato [OSCURATO:PERSONA] come soggetto contiguo alla cosca dei [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] di Cirò sulla scorta dell'accertamento contenuto nella sentenza della Corte d'appello di Bologna,irrevocabile non il 30/12/2021, come si legge nel provvedimento gravato, bensì il 30/12/2011.

Tale decisione in realtà ha condannatoSantoro esclusivamente per partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico,operante negli anni 2006 2007, con esclusione dell'aggravante del metodo e della finalità mafiosa.

Le captazioni utilizzate per dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] ha agito quale sodale della consorteria di ndrangheta capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , nel periodo in cui si trovava in [OSCURATO:PERSONA] per ragioni di lavoro,sono il frutto di un'interpretazione apodittica ed illogica. [OSCURATO:PERSONA] è stato considerato uno degli organizzatori dell'associazione in contrasto con quanto sostenuto dagli investigatori, che hanno attribuito tale ruolo ad altri soggetti.

Non è stato considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzatola ditta intestata a [OSCURATO:PERSONA] per vendere prodotti con modalità fraudolentea seguito di veri e propri raggiri.

Il Tribunale non si è confrontato con il dato in controvertibile che [OSCURATO:PERSONA] non è stato indicato dai collaboratori di giustizia F arao , A loe e C ritelli quale soggetto anche solo vicino alla cosca.

Se analizzate nel loro significato semantico le conversazioni intercettate escludono il ruolo attribuito dall’accusa a [OSCURATO:PERSONA].

In una di tali conversazioni, quella con [OSCURATO:PERSONA] R usso , [OSCURATO:PERSONA] si è dichiarato estraneo alla cosca laddove ha utilizza t o la terza persona plurale per riferirsi alla compagine associativacapeggiata da [OSCURATO:PERSONA] ; mentre nel dialogo con [OSCURATO:PERSONA] ha consigliato apertamente al giovane int e rlocutore di pensare soltanto alla famiglia,senza commettere gli stessi errori che lui stesso aveva commesso in passato.

Da nessun atto di indagine si evince che il termine “belle cose” utilizzate in alcune conversazioni si riferisca alle armi.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria relativa ai delitti di estorsione in danno dei ristoratoridanneggiati.

Non risulta che le vittime abbiano acquistato merce da [OSCURATO:PERSONA]; alcune conversazioni dimostrano che i rapporti personali e commerciali tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si siano interrotti bruscamente a causa delle avance del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della moglie di [OSCURATO:PERSONA] e non per motivi di natura economica.

2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari che possono legittimare la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari.

Non ha preso in alcuna considerazione né la copiosa documentazione clinica allegata alla memoria depositata all’udienzanè luogo in cui il ricorrente avrebbe scontato gli invocati arresti domiciliari : il c omune di Modena, lontano da quello dove sarebbero stati commessi i reaticontestatigli. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi in parte inammissibilied in parte infondati , sicché , nel suo complesso,è passibile di rigetto.

1. Il primo motivo denuncia criticità dell’apparato giustificativo della decisione in realtà non riscontrabili e sollecita l’attribuzione alle conversazioni intercettate di un significato diverso in termini estranei al giudizio di legittimità.

1.1. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente , il Tribunale non ha attributo alcuna valenza decisiva ai fini della gravità indiziaria alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] parte della Corte d'appello di Bologna per il reato di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico, operante negli anni 2006 2007, con esclusione dell'aggravante del metodo e della finalità mafiosa.

L’accertamentoin questione è stato valorizzato al limitato fine di dimostrare la risalente contiguità di [OSCURATO:PERSONA] alla cosca di ‘ ndrangheta di Cirò , alla quale appartenevano molti dei soggetti condannati nel procedimento definito d a lla Corte d'appello di Bologna

1.2. Non colgono nel segno le censure con cui [OSCURATO:PERSONA] lamenta l’illogicità dell’interpretazionedelle captazioni utilizzate per dimostrare che il suo organico inserimento nella consorteria di ndrangheta diretta da [OSCURATO:PERSONA] e le condotteposte in essere nell’interesse del sodalizio nel periodo in cui si trovava in [OSCURATO:PERSONA] per ragioni di lavoro.

1.2.1. Al riguardo vanno, innanzitutto, ricordati i limiti che incontra il giudizio di questa Corte di cassazione sui provvedimenti applicativi di misure cautelari personali in ordine alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.) Il controllo di legittimità deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Non può, quindi, intervenire nella ricostruzione dei fatti né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori ma deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia: -a) sia «effettiva» e non meramente apparente; -b) non sia «manifestamente illogica», in quanto risultano sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; - c) non sia «internamente contraddittoria», ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; -d) non risultare logicamente «incompatibile con altri atti del processo» (che devono essere indicati dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per cassazione in modo specifico ed esaustivo) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.

Per la configurabilità del vizio della motivazione non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante; è, invece, necessario che detti atti siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa in grado o di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante o di determin are al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.

Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito: quindi, ove sia denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificato la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze probatorie (v. sull'argomento Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 6, 15 marzo 2006, [OSCURATO:PERSONA]. 233708; Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).

Sono, pertanto, inammissibili tutte le doglianze che “attaccano”la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non si manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 2, n.9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 262965).

Corollario di racconto pacifico approccio è il principio, ribadito anche dal massimo consenso di questa Corte secondo cui è rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282337 - 01).

A ciò va aggiunto che il contenuto di intercettazioni, telefoniche o ambientali, dalle quali emergono elementi di accusa nei confronti dell'indagato, anche quando sono captate fra terzi, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontri, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate 6 secondo criteri di linearità logica, come sopra indicato (tra tante, Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414).

1.2.2. Tutte conversazioni utilizzate dai Giudici del merito cautelare per costruire la piattaforma indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA] , perché disvelatrici della sua intraneità al gruppo e del ruolo rivestito all’interno della compagine , sono state interpretatecon argomentazioni che non appaiono irragionevoli, mentre il ricorrente, ha opposto una diversa lettura di alcune di e sse prospettata come maggiormente plausibile.

Si pensi alleconversazioni di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Al Tribunale che, sulla s corta delle precise conoscenze dimostrate d a Santorosulla struttura del gruppo criminale organizzato cui [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto per compiere un atto ritorsivo, sullesue modalità operative tipicamente mafiose nonché sul ruolo verticistico di [OSCURATO:PERSONA] , ha logicamente interpretato la frasi dall’odierno ricorrente come provenienti da uno dei componenti del gruppo e che, proprio in tale qualità, era stato interpellato dal suo interlocutore , la difesa oppone una diversa lettura fondata sulla va lorizzazione di una sola delle frasi riferibili a [OSCURATO:PERSONA],per di più slegata dal dialogo complessivo e dal contenuto equivoco.

Allo stesso modo , al Tribunale che ha interpretato la conversazione di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] come una vera e propria “ lezione sull’appartenen za all'associazione mafiosa”impartita dal primo al secondo , con puntuali riferimenti alla situazione attuale del sodalizio, ladifesa oppone una diversa lettura secondo cuiSantoro si sarebbe limitato a fornire consigli al suo interlocutore fondati sulla sua pregressa esperienza di ex appartenentealla ‘ndrangheta.

In ogni caso , il significato attribuito dal Tribunale all e citate conversazioni risulta confermato da ulteriori dialoghi intercettati fortemente sintomatici dell’intraneità al sodalizio di [OSCURATO:PERSONA], non oggetto di specifichecontestazioni nel ricorso.

Inquesta prospettiva sono state ritenute gravemente indizia nti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], oltre al le conversazioni che dimostrano la sua personale partecipazione alle estorsioni aggravate dal metodo e dalla finalità mafiosa, contestate al capo 4), quelle con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quellerelative alla messa disposizione della cosca di una società a lui intestata ai fini della distribuzione dei prodotti in territorio tedesco con modalità fraudolente e, infine , quella in cui è il capo in persona , [OSCURATO:PERSONA], ad avvertirlo che, in caso di mancato adeguamento alle sue direttive, sarebbe dovuto transitare in altra consorteria, quella di Cirò.

Tutt’altro che illogico è il significato attribuito alle conversazioni da c ui è statodesunto il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in vicende relative alla disponibilità di armi da parte del sodalizio se si considera che almeno in una di esse vi è esplicitorifermento alla necessità di “posare una pistola ”.

2. Il secondo motivo , relativo ai gravi indizi di colpevolezza per i delitti di estorsione di cui al capo 4), commessi in danno dei ristoratori calabresi operant i nella città tedesca di Fellbach, è generico non confrontandosi con il reale contenuto dell’ordinanza impugnata, che , nelle pagine da 21 a 25 , attraverso l’analitica disamina delle conversazioniintercettate e del l’ attività investigativa di riscontro,dà ampiamente conto del diretto coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] sia nelle richiestedi acquisto dei prodotti alimentari alle condizioni imposte dalla cosca e sia nellasuccessiva attività di danneggiamento per costringere le persone offese ad accettare tali proposte.

3. Il terzo motivo, relativo alle esigenze cautelari, non supera il vaglio di ammissibilità.

Il ricorrente non considera che la custodia cautelare in carcere è stata disposta nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. è. che , pertanto, trova applicazione la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Tale presunzione può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd.

"tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (ex ceteris, Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131 - 01; Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Rv. 276905-91; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726 -01).

Per di più, il Tribunale del Riesame ha specificamente argomentato in ordine alla sussistenza dei presupposti di inadeguatezza di una misura cautelare meno afflittiva di quella della custodia cautelare in carcere anche a prescindere dalla presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ponendo in rilievo che il ricorrente ha gravi precedenti penali anche specifici e i gravi indizi di colpevolezza attengono ad un ruolo di primo piano svolto dallo stesso nell'ambito dell'associazione mafiosa.

4. Il ricorso deve essere dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria provvederà per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Catanzaro , in funzione di giudice del riesame,ha confermato il provvedimento con cui il G.i.p. distrettuale aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato dei reati di associazione di tipo mafioso (capo A) e di estorsione aggravata dal metodo e dalla finalità mafiosa (capo D). Secondo la ricostruzione dei giudici del merito cautelare, [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto parte della “ndrina di cariati”, articolazione della più vasta associazione denominata ndrangheta, operante nella Regione Calabria, nel territorio nazionale e all'estero, operando sotto la dirigenza di [OSCURATO:PERSONA], con il compito di organizzare e sovrintendere alle attività illecite ed in particolare alla pianificazione delle vicende estorsive. Nella veste di associato [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato alle estorsioni commesse ai danni dei titolari di ristoranti operanti in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , costringendoli ad acquistare mandarini ed altri prodotti alimentari in modo da procura r si l’ingiusto profitto dalla vendita imposta,con correlativo danno per le vittime. Osserva l’ordinanza che la struttura e l’ attuale operatività della “ndrina di cariati”, i n posizione di subordinazione gerarchica rispetto alla “ locale ” di ndrangheta di Cirò, sono state disvelate da una pluralità convergente di elementi indiziari costituiti, oltre che dalle risultanze di altri procedimenti penali, dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché da numerose conversazioni intercettate. Siffattocompendio investigativo, in particolare, ha consentito di accertare il mantenimento della posizione apicale in capo a [OSCURATO:PERSONA] G reco , il preciso l'organigramma dell'associazione nonché le dinamiche delle attività illecite , compiute anche in [OSCURATO:PERSONA] e in Emilia - Romagna , e l’att uale capacità del sodalizio di controllare il territorio, perpetuando il clima di assoggettamento nei confronti della popolazione in sostanziale continuità con quanto emerso nelle precedenti indagini. Il contributo personale all'associazione diFiorenzo [OSCURATO:PERSONA] - la cui conti gu ità con la cosca [OSCURATO:PERSONA] di Cirò era già emersa n el procedimento conclusosi con la sua condanna per partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico con sentenza della Corte d'appello di Bologna irrevocabile nel 2021 - è stato adeguatamente dimostratoda numerose conversazioni intercettate, che rivelano la sua adesione consapevole al sodalizio ed programma delittuoso comune nonché ripetute condotte poste in essere, non occasional mente , allo scopo di realizzarlo. Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e all’adeguatezza della custodia in carcere, il Tribunale ha evidenziato la mancata allegazione di elementi idonei a superare la presunzione normativa di cui all’art. 27 5 , comma 3, cod. proc. pen. Ha aggiunto che, in ogni caso, sono sintomatici del il pericolo concreto e attuale di reiterazione dei reati non solo la gravità dei fatti contestati, commessicon la partecipazione di più soggetti appartenenti al gruppo criminale nel quale il prevenuto ha ricoperto un ruolo di spicco, ma anche la personalità negativa desunta dainumerosi e gravi precedenti penali . 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensor e avv. [OSCURATO:PERSONA] , chiedendol'annullamento del provvedimento impugnato sulla base tre motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine sussistenza della gravità indiziaria relativa alla partecipazione del ricorrente allaconsorteria criminale e alla detenzione di armi Sostiene il ricorrente che l’ordinanza impugnata, oltre a non confrontarsi adeguatamente con le doglianze difensive , è incappata in un errore macroscopico laddove ha indicato [OSCURATO:PERSONA] come soggetto contiguo alla cosca dei [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] di Cirò sulla scorta dell'accertamento contenuto nella sentenza della Corte d'appello di Bologna,irrevocabile non il 30/12/2021, come si legge nel provvedimento gravato, bensì il 30/12/2011. Tale decisione in realtà ha condannatoSantoro esclusivamente per partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico,operante negli anni 2006 2007, con esclusione dell'aggravante del metodo e della finalità mafiosa. Le captazioni utilizzate per dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] ha agito quale sodale della consorteria di ndrangheta capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , nel periodo in cui si trovava in [OSCURATO:PERSONA] per ragioni di lavoro,sono il frutto di un'interpretazione apodittica ed illogica. [OSCURATO:PERSONA] è stato considerato uno degli organizzatori dell'associazione in contrasto con quanto sostenuto dagli investigatori, che hanno attribuito tale ruolo ad altri soggetti. Non è stato considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzatola ditta intestata a [OSCURATO:PERSONA] per vendere prodotti con modalità fraudolentea seguito di veri e propri raggiri. Il Tribunale non si è confrontato con il dato in controvertibile che [OSCURATO:PERSONA] non è stato indicato dai collaboratori di giustizia F arao , A loe e C ritelli quale soggetto anche solo vicino alla cosca. Se analizzate nel loro significato semantico le conversazioni intercettate escludono il ruolo attribuito dall’accusa a [OSCURATO:PERSONA]. In una di tali conversazioni, quella con [OSCURATO:PERSONA] R usso , [OSCURATO:PERSONA] si è dichiarato estraneo alla cosca laddove ha utilizza t o la terza persona plurale per riferirsi alla compagine associativacapeggiata da [OSCURATO:PERSONA] ; mentre nel dialogo con [OSCURATO:PERSONA] ha consigliato apertamente al giovane int e rlocutore di pensare soltanto alla famiglia,senza commettere gli stessi errori che lui stesso aveva commesso in passato. Da nessun atto di indagine si evince che il termine “belle cose” utilizzate in alcune conversazioni si riferisca alle armi. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria relativa ai delitti di estorsione in danno dei ristoratoridanneggiati. Non risulta che le vittime abbiano acquistato merce da [OSCURATO:PERSONA]; alcune conversazioni dimostrano che i rapporti personali e commerciali tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si siano interrotti bruscamente a causa delle avance del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della moglie di [OSCURATO:PERSONA] e non per motivi di natura economica. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari che possono legittimare la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari. Non ha preso in alcuna considerazione né la copiosa documentazione clinica allegata alla memoria depositata all’udienzanè luogo in cui il ricorrente avrebbe scontato gli invocati arresti domiciliari : il c omune di Modena, lontano da quello dove sarebbero stati commessi i reaticontestatigli. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi in parte inammissibilied in parte infondati , sicché , nel suo complesso,è passibile di rigetto. 1. Il primo motivo denuncia criticità dell’apparato giustificativo della decisione in realtà non riscontrabili e sollecita l’attribuzione alle conversazioni intercettate di un significato diverso in termini estranei al giudizio di legittimità. 1.1. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente , il Tribunale non ha attributo alcuna valenza decisiva ai fini della gravità indiziaria alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] parte della Corte d'appello di Bologna per il reato di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico, operante negli anni 2006 2007, con esclusione dell'aggravante del metodo e della finalità mafiosa. L’accertamentoin questione è stato valorizzato al limitato fine di dimostrare la risalente contiguità di [OSCURATO:PERSONA] alla cosca di ‘ ndrangheta di Cirò , alla quale appartenevano molti dei soggetti condannati nel procedimento definito d a lla Corte d'appello di Bologna 1.2. Non colgono nel segno le censure con cui [OSCURATO:PERSONA] lamenta l’illogicità dell’interpretazionedelle captazioni utilizzate per dimostrare che il suo organico inserimento nella consorteria di ndrangheta diretta da [OSCURATO:PERSONA] e le condotteposte in essere nell’interesse del sodalizio nel periodo in cui si trovava in [OSCURATO:PERSONA] per ragioni di lavoro. 1.2.1. Al riguardo vanno, innanzitutto, ricordati i limiti che incontra il giudizio di questa Corte di cassazione sui provvedimenti applicativi di misure cautelari personali in ordine alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.) Il controllo di legittimità deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Non può, quindi, intervenire nella ricostruzione dei fatti né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori ma deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia: -a) sia «effettiva» e non meramente apparente; -b) non sia «manifestamente illogica», in quanto risultano sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; - c) non sia «internamente contraddittoria», ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; -d) non risultare logicamente «incompatibile con altri atti del processo» (che devono essere indicati dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per cassazione in modo specifico ed esaustivo) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Per la configurabilità del vizio della motivazione non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante; è, invece, necessario che detti atti siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa in grado o di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante o di determin are al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito: quindi, ove sia denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificato la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze probatorie (v. sull'argomento Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 6, 15 marzo 2006, [OSCURATO:PERSONA]. 233708; Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Sono, pertanto, inammissibili tutte le doglianze che “attaccano”la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non si manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 2, n.9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 262965). Corollario di racconto pacifico approccio è il principio, ribadito anche dal massimo consenso di questa Corte secondo cui è rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282337 - 01). A ciò va aggiunto che il contenuto di intercettazioni, telefoniche o ambientali, dalle quali emergono elementi di accusa nei confronti dell'indagato, anche quando sono captate fra terzi, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontri, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate 6 secondo criteri di linearità logica, come sopra indicato (tra tante, Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414). 1.2.2. Tutte conversazioni utilizzate dai Giudici del merito cautelare per costruire la piattaforma indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA] , perché disvelatrici della sua intraneità al gruppo e del ruolo rivestito all’interno della compagine , sono state interpretatecon argomentazioni che non appaiono irragionevoli, mentre il ricorrente, ha opposto una diversa lettura di alcune di e sse prospettata come maggiormente plausibile. Si pensi alleconversazioni di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Al Tribunale che, sulla s corta delle precise conoscenze dimostrate d a Santorosulla struttura del gruppo criminale organizzato cui [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto per compiere un atto ritorsivo, sullesue modalità operative tipicamente mafiose nonché sul ruolo verticistico di [OSCURATO:PERSONA] , ha logicamente interpretato la frasi dall’odierno ricorrente come provenienti da uno dei componenti del gruppo e che, proprio in tale qualità, era stato interpellato dal suo interlocutore , la difesa oppone una diversa lettura fondata sulla va lorizzazione di una sola delle frasi riferibili a [OSCURATO:PERSONA],per di più slegata dal dialogo complessivo e dal contenuto equivoco. Allo stesso modo , al Tribunale che ha interpretato la conversazione di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] come una vera e propria “ lezione sull’appartenen za all'associazione mafiosa”impartita dal primo al secondo , con puntuali riferimenti alla situazione attuale del sodalizio, ladifesa oppone una diversa lettura secondo cuiSantoro si sarebbe limitato a fornire consigli al suo interlocutore fondati sulla sua pregressa esperienza di ex appartenentealla ‘ndrangheta. In ogni caso , il significato attribuito dal Tribunale all e citate conversazioni risulta confermato da ulteriori dialoghi intercettati fortemente sintomatici dell’intraneità al sodalizio di [OSCURATO:PERSONA], non oggetto di specifichecontestazioni nel ricorso. Inquesta prospettiva sono state ritenute gravemente indizia nti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], oltre al le conversazioni che dimostrano la sua personale partecipazione alle estorsioni aggravate dal metodo e dalla finalità mafiosa, contestate al capo 4), quelle con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quellerelative alla messa disposizione della cosca di una società a lui intestata ai fini della distribuzione dei prodotti in territorio tedesco con modalità fraudolente e, infine , quella in cui è il capo in persona , [OSCURATO:PERSONA], ad avvertirlo che, in caso di mancato adeguamento alle sue direttive, sarebbe dovuto transitare in altra consorteria, quella di Cirò. Tutt’altro che illogico è il significato attribuito alle conversazioni da c ui è statodesunto il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in vicende relative alla disponibilità di armi da parte del sodalizio se si considera che almeno in una di esse vi è esplicitorifermento alla necessità di “posare una pistola ”. 2. Il secondo motivo , relativo ai gravi indizi di colpevolezza per i delitti di estorsione di cui al capo 4), commessi in danno dei ristoratori calabresi operant i nella città tedesca di Fellbach, è generico non confrontandosi con il reale contenuto dell’ordinanza impugnata, che , nelle pagine da 21 a 25 , attraverso l’analitica disamina delle conversazioniintercettate e del l’ attività investigativa di riscontro,dà ampiamente conto del diretto coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] sia nelle richiestedi acquisto dei prodotti alimentari alle condizioni imposte dalla cosca e sia nellasuccessiva attività di danneggiamento per costringere le persone offese ad accettare tali proposte. 3. Il terzo motivo, relativo alle esigenze cautelari, non supera il vaglio di ammissibilità. Il ricorrente non considera che la custodia cautelare in carcere è stata disposta nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. è. che , pertanto, trova applicazione la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Tale presunzione può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (ex ceteris, Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131 - 01; Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Rv. 276905-91; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726 -01). Per di più, il Tribunale del Riesame ha specificamente argomentato in ordine alla sussistenza dei presupposti di inadeguatezza di una misura cautelare meno afflittiva di quella della custodia cautelare in carcere anche a prescindere dalla presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ponendo in rilievo che il ricorrente ha gravi precedenti penali anche specifici e i gravi indizi di colpevolezza attengono ad un ruolo di primo piano svolto dallo stesso nell'ambito dell'associazione mafiosa. 4. Il ricorso deve essere dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell
Sentenza Cassazione n. 38193/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris