Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 41178/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che, escludendo la sussistenza della recidiva, ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di furto pluriaggravato ex artt. 624,625 nn. 2 e 7 cod. pen.; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, poiché - prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo - anche una volta esclusa la recidiva reiterata dal giudice di appello, il termine prescrizionale rimane di dodici anni e mezzo, come previsto per il reato di furto pluriaggravato in contestazione (nel caso di specie, il termine decorre dal 17.04.2014); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigli estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che, escludendo la sussistenza della recidiva, ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di furto pluriaggravato ex artt. 624,625 nn. 2 e 7 cod. pen.; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, poiché - prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo - anche una volta esclusa la recidiva reiterata dal giudice di appello, il termine prescrizionale rimane di dodici anni e mezzo, come previsto per il reato di furto pluriaggravato in contestazione (nel caso di specie, il termine decorre dal 17.04.2014); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigli estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41178/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris