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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15279/2026

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ifesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cuiuffici a Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n.1611 del 2018, depositata il 10 ottobre 2018 e notificata il 16 ottobre 2018.Numero registro generale 27077/2019Numero sezionale 3804/2026Numero di raccolta generale 15279/2026Data pubblicazione 20/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La controversia trae origine dall’impugnazione da parte delcontribuente [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di accertamento n.T7U010500878/2015 relativo all’anno di imposta 2006, notificato due volte,prima il 31 agosto 2015 e, poi, il 1° settembre 2015, con cuil’amministrazione finanziaria gli aveva contestato, ai sensi degli articoli 38e 41 bis e 43 comma 3 del d.P.R. n. 600 del 1973, un reddito di capitalenon dichiarato pari ad euro 291.521, derivante dal reimpiego degli interessimaturati e non riscossi, relativi al finanziamento fruttifero effettuato afavore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui era socio tramite una societàfiduciaria, per la somma capitale di euro 3.788.478,35, utilizzati per lasottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile, avvenuta il 17gennaio 2006.

L’operazione si era risolta nella restituzione da parte dellasocietà al Paggiaro del finanziamento con i relativi interessi,contestualmente reimpiegati per la sottoscrizione del prestitoobbligazionario, senza tuttavia che venissero assoggettati a tassazione gliinteressi costituenti redditi di capitale.2.

La CTP di Novara aveva respinto il ricorso del contribuente ritenendoinfondate le sue contestazioni relative alla validità della delega in capo alsoggetto che aveva sottoscritto l’atto impositivo, alla decadenza dell’ufficiodall’azione di accertamento per l’inapplicabilità alla fattispecie delladisciplina sul c.d. raddoppio del termine di cui all’ art. 43 d.P.R. n. 600 del1973, e all’imputabilità a lui della sottoscrizione del prestito obbligazionarioriferibile, in realtà, alla [OSCURATO:SOCIETA]., nuovo socio della [OSCURATO:SOCIETA].3.

La CTR del Piemonte, adita in appello dal contribuente, aveva rigettatoil gravame e confermato la sentenza di primo grado.Numero registro generale 27077/2019Numero sezionale 3804/2026Numero di raccolta generale 15279/2026Data pubblicazione 20/05/20264.

Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso percassazione, affidandosi a tre motivi, e l’Agenzia delle Entrate si è difesadepositando il controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 4 c.p.c., l’omesso esame della domanda pregiudiziale inviolazione degli articoli 112 c.p.c., 132 c.p.c. e 36 d. lgs. n. 546 del 1992nonché, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973.

La CTR avrebbe, insostanza, omesso di pronunciare o, comunque, di motivare sulla censura dinullità dell’atto impositivo formulata dal contribuente in relazione allavalidità della delega alla firma dell’atto impositivo rilasciata al soggetto chelo ha sottoscritto mediante l’ordine di servizio n. 9 del 2015.

La delega erastata contestata, in particolare, sotto il profilo della regolarità dellaprocedura di nomina della funzionaria, dichiarata illegittima dalla Cortecostituzionale con la sentenza n. 37 del 2015, e sotto il profilo dellamancanza dei requisiti formali relativi alle cause che l’avevano resanecessaria, al termine della sua validità e all’indicazione specifica delnominativo del soggetto delegato.

La CTR si sarebbe, al riguardo, limitataa dichiarare inammissibili le eccezioni in questione in quanto non sollevatenel giudizio di primo grado.1.1.

Il motivo è infondato.1.2.

La CTR nella sentenza impugnata non ha affatto omesso dipronunciare sulla questione ma, dopo aver ampiamente motivatosull’infondatezza del motivo di impugnazione dell’atto impositivo sotto ilprofilo dell’irrilevanza dell’eccepito difetto della qualifica dirigenziale in capoal soggetto che lo ha firmato ha affermato che “Gli ulteriori motiviriguardanti i requisiti formali della delega rappresentano nuove eccezioninon sollevate in primo grado e sono pertanto inammissibili”.

La CTR haadottato, così, una motivata pronuncia in rito che il ricorrente non haNumero registro generale 27077/2019Numero sezionale 3804/2026Numero di raccolta generale 15279/2026Data pubblicazione 20/05/2026espressamente censurato e che è in linea con il consolidato orientamentodella giurisprudenza della Corte secondo cui l’eccezione relativa al difetto didelega di firma configura, come tutti i vizi di invalidità dell’atto impositivo,un’eccezione in senso stretto che avrebbe dovuto essere dedotta dalcontribuente come motivo di ricorso sin dal primo grado di giudizio.1.3.

Infatti, nel processo tributario, connotato dall’introduzione delladomanda nella forma dell’impugnazione dell’atto impositivo per vizi formalio sostanziali, l’indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi dicontestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria cheil contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primogrado non potendo il giudice “ex officio” annullare il provvedimentoimpositivo per vizi diversi da quelli denunciati né le parti ampliare la materiadel contendere nelle successive fasi del giudizio (Cass. n. 18448 del 2015;Cass. n. 23856 del 2024).1.4.

Nel processo tributario, in particolare, tutti i vizi d'invalidità dell'attoimpositivo per difetto di elementi formali essenziali, incompetenza oviolazione di norme sul procedimento costituiscono eccezioni in sensostretto che non possono essere proposte per la prima volta in appellomentre solo la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa tributaria sirisolve in una mera difesa, estranea al divieto dell’art. 57 del d. lgs. n. 546del 1992 (Cass. n. 19414 del 2015).L’eccezione di invalidità dell’atto impositivo sotto i diversi profili dellamancanza o del difetto di validità della delega di firma configura, quindi,un’eccezione in senso stretto che non può essere formulata per la primavolta in appello ( Cass. n. 9602 del 2017; Cass. n. 6722 del 2026; Cass. n.4920 del 2026).1.5.

Nel caso di specie, dalla lettura dello stralcio dell’atto introduttivo delgiudizio di primo grado riportato nel ricorso per cassazione emerge che ilricorrente aveva dedotto l’illegittimità dell’avviso di accertamento, ai sensidell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo genericamente che “ai finiNumero registro generale 27077/2019Numero sezionale 3804/2026Numero di raccolta generale 15279/2026Data pubblicazione 20/05/2026della validità del provvedimento tributario è, dunque, essenziale che lostesso sia firmato da un soggetto appositamente delegato e, comunque,che questi rivesta un ruolo dirigenziale” senza fare alcun cenno a specificidifetti di validità della delega.

E il mero richiamo al dettato della norma nonconsente di ritenere formulata l’eccezione di difetto di validità della delegadi firma come articolata, per la prima volta, solo con l’appello.1.6.

Correttamente, pertanto, la CTR ha ritenuto inammissibili i motivi diimpugnazione relativi a requisiti formali della delega non tempestivamentededotti nel ricorso introduttivo del giudizio.2.

Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112c.p.c. e degli articoli 132 e 36 d. lgs. n. 546 del 1992 e, in ogni caso, inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazionedell’art. 43 comma 3 d.P.R. n. 600 del 1973.La CTR avrebbe formulato una motivazione apparente in relazione al motivodi appello relativo alla decadenza dell’amministrazione finanziariadall’esercizio del potere di accertamento in quanto, pur avendocorrettamente ricostruito la fattispecie concreta, non ha dato alcun riscontroin ordine al contestato “uso strumentale della disciplina di riferimentoinvocato dal contribuente” che avrebbe reso inapplicabile la disciplina delraddoppio del termine prevista dall’art. 43 comma 3 d.P.R. n. 600 del 1973per l’ipotesi della ravvisabilità nella condotta del contribuente di un fatto direato.

L’ufficio avrebbe, in particolare, fatto un uso strumentale delladisciplina del raddoppio del termine riducendosi a notificare l’avviso diaccertamento solo due giorni prima dell’entrata in vigore della nuovaversione dell’art. 43 comma 3 d.P.R. n. 600 del 1973 che prevede lanecessità dell’effettiva presentazione all’autorità competente della denunciadel reato e solo un mese prima della depenalizzazione del reato ipotizzatodi dichiarazione infedele di cui all’art. 4 d. lgs. n. 74 del 2000 che era,comunque, all’epoca già prescritto.Numero registro generale 27077/2019Numero sezionale 3804/2026Numero di raccolta generale 15279/2026Data pubblicazione 20/05/2026La CTR avrebbe, comunque, errato nel ritenere applicabile alla fattispeciela previsione dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 nella versione antecedentealle modifiche apportate dall’art. 2 comma 1 del d. lgs. n. 128 del 2015,disapplicando illegittimamente il disposto dell’art. 1 commi da 130 a 132della legge n. 208 del 2015 che avrebbe implicitamente abrogato ladisciplina transitoria contenuta all’ art. 2 comma 3 del d. lgs. n. 128 del2015.2.1.

Il motivo si articola in due censure che sono entrambe infondate.2.2.

Sotto il profilo del difetto di motivazione la censura è infondataperché la CTR ha esaurientemente esposto le ragioni che l’hanno indotta aconfermare la decisione di primo grado in ordine all’applicabilità, conriferimento all’avviso di accertamento notificato il 31 agosto 2015, delquadro normativo vigente prima delle modifiche apportate all’art. 43comma 3 del d.

P.R n. 600 del 1973 dall’art. 2 comma 1 d. lgs. n. 128 del2015 con decorrenza dal 2 settembre 2015, e a ritenere sufficiente l’astrattaconfigurabilità del reato e dell’obbligo relativo di denuncia ai fini delraddoppio del termine per l’esercizio della potestà impositiva, escludendol’uso strumentale della disciplina invocato dal contribuente.2.3.

La CTR, dopo l’esame analitico della disciplina transitoria, haconcluso, al riguardo, che “ La ricostruzione normativa e fattuale operatadalla sentenza appellata, pertanto, ha correttamente condotto i Giudici diprime cure a ritenere la procedura fosse conforme con il quadro legislativovigente in quel momento, escludendo l’uso strumentale della disciplina diriferimento invocato dal contribuente.” Sull’inconfigurabilità dell’usostrumentale a fronte della corretta applicazione da parte dell’ufficio delquadro legislativo vigente all’epoca dei fatti, la CTR ha esaustivamentemotivato per relationem, richiamando, la statuizione di primo grado cheaveva ritenuto irrilevante l’avvenuta notificazione dell’avviso diaccertamento nell’imminenza dell’adozione delle modifiche legislative alladisciplina del raddoppio dei termini di decadenza dall’esercizio del potereNumero registro generale 27077/2019Numero sezionale 3804/2026Numero di raccolta generale 15279/2026Data pubblicazione 20/05/2026impositivo e alla disciplina delle soglie di rilevanza penale del fatto, a frontedella specifica previsione di salvezza degli effetti degli atti già notificatisecondo il precedente regime, ai sensi dell’art. 2 comma 3 d. lgs. n. 128 del2015 (v. sentenza CTP di Novara n. 229 del 2016 a pag. 6).Non sussiste, pertanto, il difetto di motivazione denunciato.2.4.

Il motivo è infondato anche sotto il profilo della violazione dell’art.43 comma 3 d.P.R. n. 600 del 1973 e della disciplina transitoria contenutaall’art. 2 comma 3 del d. lgs. n. 128 del 2015 che ha modificato la normacon effetto dal 2 settembre del 2015.2.5.

L’art. 43 comma 3 d.

P.R. n. 600 del 1973 nella versione vigenteratione temporis, applicabile all’avviso di accertamento notificato il 31agosto 2015, non prevede la necessità dell’effettiva presentazione delladenuncia per il reato configurabile nella condotta del contribuente e, ai finidel raddoppio del termine per l’esercizio della potestà impositiva,presuppone solo l’esistenza dei presupposti dell’obbligo della denuncia,quindi, l’astratta configurabilità del reato a prescindere dalla presentazionedella denuncia e dall’esito dell’eventuale procedimento penale o dallamaturata prescrizione del reato.Per orientamento consolidato della Corte, infatti, in temadi accertamento tributario, il raddoppio dei termini di decadenzadall’esercizio della potestà impositiva, nel testo vigente ratione temporis,consegue al mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denunciapenale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettivapresentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale edall'accertamento penale del reato, anche se l'azione penale non èperseguita o è intervenuta una decisione penale di proscioglimento, diassoluzione o di condanna ( Cass. n. 600 del 2025; Cass. n. 10766 del2023).2.6.

La fattispecie in esame non rientra, invece, nell’ambito applicativodella versione dell’art. 43 comma 3 d.P.R. n. 600 del 1973, modificataNumero registro generale 27077/2019Numero sezionale 3804/2026Numero di raccolta generale 15279/2026Data pubblicazione 20/05/2026dall’art. 2 commi 1 e 2 del d. lgs. n. 128 del 2015, che ha successivamenteintrodotto la previsione della necessità, ai fini dell’applicazione delladisciplina del raddoppio del termine, dell’avvenuta effettiva presentazionedella denuncia da parte dell’amministrazione finanziaria: la modificalegislativa in questione è applicabile, infatti, agli avvisi di accertamentonotificati dopo il 2 settembre 2015 per effetto della norma transitoriaspecificamente dettata dall’art. 2 comma 3 del d. lgs. n. 128 del 2015,mentre l’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio è statonotificato il 31 agosto 2015 (Cass. n. 5131 del 2025).2.7.

Con riguardo alla persistente operatività della disciplina transitoriadettata dall’art. 2 comma 3 d. lgs. n. 128 del 2015 in relazione agli avvisidi accertamento notificati in data anteriore al 2 settembre 2015, deveescludersi l’incidenza delle ulteriori modifiche apportate dall’art. 1 commi130 e 131 della legge n. 208 del 2015 attraverso l’eliminazione dellaprevisione del raddoppio del termine di decadenza e che, ai sensi dell’art.1 comma 132 della stessa legge, si applicano esclusivamente agli avvisirelativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e aiperiodi successivi.2.8.

Nell’analizzare l’interazione delle diverse modifiche apportate alladisciplina del raddoppio dei termini di decadenza dagli interventi normativirichiamati, la Corte ha avuto occasione di chiarire che « In tema di terminidi decadenza dell'accertamento tributario, previsti dall'art. 43 del d.P.R. n.600 del 1973 per l'IRPEF e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA,sugli atti impositivi notificati alla data del 2 settembre 2015 non incidono lemodifiche apportate dapprima dai commi 1 e 2 dell'art. 2 del d.lgs. n. 128del 2015, che hanno escluso l'operatività del raddoppio quando la denunciasia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui aicommi precedenti, nonché quelle apportate dai commi 130 e 131 dell'art. 1della l. n. 208 del 2015, che hanno determinato il venir meno della disciplinasul raddoppio, poiché la disposizione transitoria contenuta nell'art. 2,Numero registro generale 27077/2019Numero sezionale 3804/2026Numero di raccolta generale 15279/2026Data pubblicazione 20/05/2026comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015 fa espressamente salvi gli effetti degliavvisi di accertamento notificati alla predetta data, mentre ai sensi dell'art.1, comma 132, della l. n. 208 del 2015 le modifiche recate dai commi 130e 131 si applicano esclusivamente agli avvisi relativi al periodo d'imposta incorso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi.» ( Cass. n.25191 del 2024).2.9.

Afferma, in particolare, la Corte nell’ordinanza n. 25191 del 2024 che« sugli atti impositivi notificati alla data del 2 settembre 2015, come quelloper cui è causa, non incidono le modifiche apportate dapprima dai commi 1e 2 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 128 del 2015 - che hanno inserito nell'art. 43,comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 e nell'art. 57, comma 3, del D.P.R. n.633 del 1972 un periodo finale del seguente identico tenore: "Il raddoppionon opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, incui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre lascadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti" - e poi dai commi130 e 131 dell'art. 1 della L. n. 208 del 2015, che hanno comportato il venirmeno della disciplina sul raddoppio dei termini; a una siffatta conclusione siperviene considerando che la disposizione transitoria contenuta nell'art. 2,comma 3, del D.Lgs. n. 128 del 2015 fa espressamente salvi, fra l'altro, glieffetti degli avvisi di accertamento notificati alla predetta data del 2settembre 2015, mentre l'art. 1, comma 132, della L. n. 208 del 2015stabilisce che le modifiche recate dai commi 130 e 131 si applicanoesclusivamente agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del31 dicembre 2016 e ai periodi successivi (cfr. Cass. n. 992-2024, Cass. n.33793-2019, Cass. n. 11620-2018, Cass. n. 26037-2016); - in sintesi: (a)il regime transitorio di cui all'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 128 del 2015,in vigore dal 2 settembre 2015, non è stato abrogato da quellosuccessivamente introdotto dall'art. 1, comma 132, della L. n. 208 del 2015,in vigore dal 1 gennaio 2016; (b) il primo regime transitorio stabilisce chele disposizioni contenute nell'art. 2, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 128 del 2015Numero registro generale 27077/2019Numero sezionale 3804/2026Numero di raccolta generale 15279/2026Data pubblicazione 20/05/2026non si applicano agli avvisi di accertamento, ai provvedimenti che irroganosanzioni amministrative tributarie, agli altri atti impugnabili con i qualil'Agenzia delle Entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria eagli inviti a comparire di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 218 del 1997 notificatialla data del 2 settembre 2015, né ai processi verbali di constatazione exart. 24 della L. n. 4 del 1929 dei quali il contribuente abbia avuto formaleconoscenza entro la medesima data, sempre che i relativi atti recanti lapretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre2015; (c) la L. n. 208 del 2015 detta per i periodi d'imposta anteriori aquello in corso al 31 dicembre 2016 una specifica normativa transitoriaconcernente le sole ipotesi cui non sia applicabile il precedente regimetransitorio fissato dal D.Lgs. n. 128 del 2015 (cfr. Cass. n. 13409-2024,Cass. n. 9719-2023, Cass. n. 26037-2016).»2.10.

In conclusione, quindi, l’avviso di accertamento notificato in dataanteriore al 2 settembre 2015, come quello oggetto del presente giudizio,rientra nell’ambito applicativo dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 nellaversione vigente ratione temporis che prevede il raddoppio dei termini didecadenza nell’ipotesi di astratta ravvisabilità nella condotta delcontribuente di un reato per cui è configurabile l’obbligo di denuncia ai sensidell’art. 331 c.p.p., non trovando applicazione né la modificazione introdottadall’art. 2 comma 1 d. lgs. n. 128 del 2015, con la previsione della necessitàdella effettiva presentazione della denuncia, né la modificazione apportatadall’art. 1 comma 130 della legge n. 208 del 2015 che ha comportato il venirmeno della disciplina sul raddoppio dei termini.2.11.

Nel caso di specie la CTR ha fatto corretta applicazione dei principirichiamati laddove ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l’art. 43comma 3 d.

P.R. n. 600 del 1973 nella versione antecedente alla riforma ecorretta l’applicazione del raddoppio del termine a fronte dell’astrattaconfigurabilità nel comportamento del contribuente del reato diNumero registro generale 27077/2019Numero sezionale 3804/2026Numero di raccolta generale 15279/2026Data pubblicazione 20/05/2026dichiarazione infedele di cui all’art. 4 d. lgs. n. 74 del 2000, nella versionevigente ratione temporis.3.

Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 edell’art. 7 legge n. 212 del 2000.

La CTR avrebbe violato la disciplinarichiamata quando ha implicitamente respinto la sua eccezione di difetto dimotivazione dell’atto impositivo in ragione della “mutatio libelli” intervenutanel corso del giudizio allorché l’ufficio aveva modificato la prospettazionedei fatti posti a fondamento della pretesa tributaria contenuta nell’avviso diaccertamento, sostenendo che il prestito obbligazionario era statosottoscritto non da lui ma dalla [OSCURATO:SOCIETA]3.1.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell’art.366 comma 1 n. 4 e 6 c.p.c. dal momento che prospetta il vizio di violazionedi legge senza confrontarsi con il contenuto della sentenza e proponequestioni non affrontate dal giudice di merito senza indicare gli atti ove liavrebbe sottoposti al suo esame.3.2.

La censura non si confronta affatto con la ratio decidendi dellasentenza impugnata che ha ritenuto priva di rilievo ai fini della valutazionedella fondatezza della pretesa impositiva la circostanza dell’avvenutacessione delle quote sociali da parte del contribuente alla [OSCURATO:SOCIETA]. e dellasottoscrizione del prestito obbligazionario da parte della nuova socia, afronte del fatto che il contribuente era rimasto titolare del credito dafinanziamento, comprensivo di capitale ed interessi non riscossi, utilizzatoper la sottoscrizione del prestito.3.3.

Afferma al riguardo la CTR che “ La circostanza che il signor Paggiaronon fosse più socio della società [OSCURATO:PERSONA] stante l’avvenutotrasferimento delle quote sociali dalla persona fisica alla nuova societàSoemi s.r.l. nel 2005 non implica che tale cessione comportasse anche iltrasferimento del credito per finanziamento pregresso del quale continuò adessere titolare il contribuente.

In tal senso deve ritenersi esaustiva laNumero registro generale 27077/2019Numero sezionale 3804/2026Numero di raccolta generale 15279/2026Data pubblicazione 20/05/2026motivazione contenuta nella sentenza appellata, relativa al fatto che ilcredito per finanziamento fruttifero nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].,comprensivo di interessi non riscossi, sia rimasto effettivamente nellatitolarità e nella disponibilità del contribuente […].”La CTR ha, quindi, implicitamente rigettato l’eccezione di difetto dimotivazione dell’avviso di accertamento, avendo ritenuto irrilevante, ai finidella valutazione di fondatezza della pretesa tributaria, l’individuazione delsoggetto che aveva sottoscritto il prestito obbligazionario traendo laprovvista dal credito per la restituzione del finanziamento pregresso di cuiera pacificamente titolare il contribuente.Anche sotto il profilo della prospettata rilevanza della circostanza ai finidell’individuazione dell’epoca del c.d.

“incasso giuridico” degli interessi nelmomento della deliberazione del prestito obbligazionario, avvenuta il 17dicembre 2005, per la valutazione della tempestività dell’emissionedell’avviso di accertamento, la censura difetta di specificità: si tratta, infatti,di una questione in alcun modo affrontata dalla CTR che non risulta sia stataproposta nei precedenti gradi di giudizio, avendo il ricorrente mancato diindicare l’atto difensivo con cui l’avrebbe sottoposta all’esame del giudice dimerito.4.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.5.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo.6.

Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussiste a carico delricorrente l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamentospettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez.

U. n. 4315 del 2020).

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alpagamento a favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio diNumero registro generale 27077/2019Numero sezionale 3804/2026Numero di raccolta generale 15279/2026Data pubblicazione 20/05/2026legittimità che liquida in euro 5.800 a titolo di compenso, oltre alle speseprenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello,ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 6.5.2026.Il PresidenteLUCIO NAPOLITANO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cuiuffici a Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n.1611 del 2018, depositata il 10 ottobre 2018 e notificata il 16 ottobre 2018.Numero registro generale 27077/2019Numero sezionale 3804/2026Numero di raccolta generale 15279/2026Data pubblicazione 20/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte delcontribuente [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di accertamento n.T7U010500878/2015 relativo all’anno di imposta 2006, notificato due volte,prima il 31 agosto 2015 e, poi, il 1° settembre 2015, con cuil’amministrazione finanziaria gli aveva contestato, ai sensi degli articoli 38e 41 bis e 43 comma 3 del d.P.R. n. 600 del 1973, un reddito di capitalenon dichiarato pari ad euro 291.521, derivante dal reimpiego degli interessimaturati e non riscossi, relativi al finanziamento fruttifero effettuato afavore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui era socio tramite una societàfiduciaria, per la somma capitale di euro 3.788.478,35, utilizzati per lasottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile, avvenuta il 17gennaio 2006. L’operazione si era risolta nella restituzione da parte dellasocietà al Paggiaro del finanziamento con i relativi interessi,contestualmente reimpiegati per la sottoscrizione del prestitoobbligazionario, senza tuttavia che venissero assoggettati a tassazione gliinteressi costituenti redditi di capitale.2. La CTP di Novara aveva respinto il ricorso del contribuente ritenendoinfondate le sue contestazioni relative alla validità della delega in capo alsoggetto che aveva sottoscritto l’atto impositivo, alla decadenza dell’ufficiodall’azione di accertamento per l’inapplicabilità alla fattispecie delladisciplina sul c.d. raddoppio del termine di cui all’ art. 43 d.P.R. n. 600 del1973, e all’imputabilità a lui della sottoscrizione del prestito obbligazionarioriferibile, in realtà, alla [OSCURATO:SOCIETA]., nuovo socio della [OSCURATO:SOCIETA].3. La CTR del Piemonte, adita in appello dal contribuente, aveva rigettatoil gravame e confermato la sentenza di primo grado.Numero registro generale 27077/2019Numero sezionale 3804/2026Numero di raccolta generale 15279/2026Data pubblicazione 20/05/20264. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso percassazione, affidandosi a tre motivi, e l’Agenzia delle Entrate si è difesadepositando il controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 4 c.p.c., l’omesso esame della domanda pregiudiziale inviolazione degli articoli 112 c.p.c., 132 c.p.c. e 36 d. lgs. n. 546 del 1992nonché, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973. La CTR avrebbe, insostanza, omesso di pronunciare o, comunque, di motivare sulla censura dinullità dell’atto impositivo formulata dal contribuente in relazione allavalidità della delega alla firma dell’atto impositivo rilasciata al soggetto chelo ha sottoscritto mediante l’ordine di servizio n. 9 del 2015. La delega erastata contestata, in particolare, sotto il profilo della regolarità dellaprocedura di nomina della funzionaria, dichiarata illegittima dalla Cortecostituzionale con la sentenza n. 37 del 2015, e sotto il profilo dellamancanza dei requisiti formali relativi alle cause che l’avevano resanecessaria, al termine della sua validità e all’indicazione specifica delnominativo del soggetto delegato. La CTR si sarebbe, al riguardo, limitataa dichiarare inammissibili le eccezioni in questione in quanto non sollevatenel giudizio di primo grado.1.1. Il motivo è infondato.1.2. La CTR nella sentenza impugnata non ha affatto omesso dipronunciare sulla questione ma, dopo aver ampiamente motivatosull’infondatezza del motivo di impugnazione dell’atto impositivo sotto ilprofilo dell’irrilevanza dell’eccepito difetto della qualifica dirigenziale in capoal soggetto che lo ha firmato ha affermato che “Gli ulteriori motiviriguardanti i requisiti formali della delega rappresentano nuove eccezioninon sollevate in primo grado e sono pertanto inammissibili”. La CTR haadottato, così, una motivata pronuncia in rito che il ricorrente non haNumero registro generale 27077/2019Numero sezionale 3804/2026Numero di raccolta generale 15279/2026Data pubblicazione 20/05/2026espressamente censurato e che è in linea con il consolidato orientamentodella giurisprudenza della Corte secondo cui l’eccezione relativa al difetto didelega di firma configura, come tutti i vizi di invalidità dell’atto impositivo,un’eccezione in senso stretto che avrebbe dovuto essere dedotta dalcontribuente come motivo di ricorso sin dal primo grado di giudizio.1.3. Infatti, nel processo tributario, connotato dall’introduzione delladomanda nella forma dell’impugnazione dell’atto impositivo per vizi formalio sostanziali, l’indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi dicontestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria cheil contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primogrado non potendo il giudice “ex officio” annullare il provvedimentoimpositivo per vizi diversi da quelli denunciati né le parti ampliare la materiadel contendere nelle successive fasi del giudizio (Cass. n. 18448 del 2015;Cass. n. 23856 del 2024).1.4. Nel processo tributario, in particolare, tutti i vizi d'invalidità dell'attoimpositivo per difetto di elementi formali essenziali, incompetenza oviolazione di norme sul procedimento costituiscono eccezioni in sensostretto che non possono essere proposte per la prima volta in appellomentre solo la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa tributaria sirisolve in una mera difesa, estranea al divieto dell’art. 57 del d. lgs. n. 546del 1992 (Cass. n. 19414 del 2015).L’eccezione di invalidità dell’atto impositivo sotto i diversi profili dellamancanza o del difetto di validità della delega di firma configura, quindi,un’eccezione in senso stretto che non può essere formulata per la primavolta in appello ( Cass. n. 9602 del 2017; Cass. n. 6722 del 2026; Cass. n.4920 del 2026).1.5. Nel caso di specie, dalla lettura dello stralcio dell’atto introduttivo delgiudizio di primo grado riportato nel ricorso per cassazione emerge che ilricorrente aveva dedotto l’illegittimità dell’avviso di accertamento, ai sensidell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo genericamente che “ai finiNumero registro generale 27077/2019Numero sezionale 3804/2026Numero di raccolta generale 15279/2026Data pubblicazione 20/05/2026della validità del provvedimento tributario è, dunque, essenziale che lostesso sia firmato da un soggetto appositamente delegato e, comunque,che questi rivesta un ruolo dirigenziale” senza fare alcun cenno a specificidifetti di validità della delega. E il mero richiamo al dettato della norma nonconsente di ritenere formulata l’eccezione di difetto di validità della delegadi firma come articolata, per la prima volta, solo con l’appello.1.6. Correttamente, pertanto, la CTR ha ritenuto inammissibili i motivi diimpugnazione relativi a requisiti formali della delega non tempestivamentededotti nel ricorso introduttivo del giudizio.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112c.p.c. e degli articoli 132 e 36 d. lgs. n. 546 del 1992 e, in ogni caso, inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazionedell’art. 43 comma 3 d.P.R. n. 600 del 1973.La CTR avrebbe formulato una motivazione apparente in relazione al motivodi appello relativo alla decadenza dell’amministrazione finanziariadall’esercizio del potere di accertamento in quanto, pur avendocorrettamente ricostruito la fattispecie concreta, non ha dato alcun riscontroin ordine al contestato “uso strumentale della disciplina di riferimentoinvocato dal contribuente” che avrebbe reso inapplicabile la disciplina delraddoppio del termine prevista dall’art. 43 comma 3 d.P.R. n. 600 del 1973per l’ipotesi della ravvisabilità nella condotta del contribuente di un fatto direato. L’ufficio avrebbe, in particolare, fatto un uso strumentale delladisciplina del raddoppio del termine riducendosi a notificare l’avviso diaccertamento solo due giorni prima dell’entrata in vigore della nuovaversione dell’art. 43 comma 3 d.P.R. n. 600 del 1973 che prevede lanecessità dell’effettiva presentazione all’autorità competente della denunciadel reato e solo un mese prima della depenalizzazione del reato ipotizzatodi dichiarazione infedele di cui all’art. 4 d. lgs. n. 74 del 2000 che era,comunque, all’epoca già prescritto.Numero registro generale 27077/2019Numero sezionale 3804/2026Numero di raccolta generale 15279/2026Data pubblicazione 20/05/2026La CTR avrebbe, comunque, errato nel ritenere applicabile alla fattispeciela previsione dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 nella versione antecedentealle modifiche apportate dall’art. 2 comma 1 del d. lgs. n. 128 del 2015,disapplicando illegittimamente il disposto dell’art. 1 commi da 130 a 132della legge n. 208 del 2015 che avrebbe implicitamente abrogato ladisciplina transitoria contenuta all’ art. 2 comma 3 del d. lgs. n. 128 del2015.2.1. Il motivo si articola in due censure che sono entrambe infondate.2.2. Sotto il profilo del difetto di motivazione la censura è infondataperché la CTR ha esaurientemente esposto le ragioni che l’hanno indotta aconfermare la decisione di primo grado in ordine all’applicabilità, conriferimento all’avviso di accertamento notificato il 31 agosto 2015, delquadro normativo vigente prima delle modifiche apportate all’art. 43comma 3 del d. P.R n. 600 del 1973 dall’art. 2 comma 1 d. lgs. n. 128 del2015 con decorrenza dal 2 settembre 2015, e a ritenere sufficiente l’astrattaconfigurabilità del reato e dell’obbligo relativo di denuncia ai fini delraddoppio del termine per l’esercizio della potestà impositiva, escludendol’uso strumentale della disciplina invocato dal contribuente.2.3. La CTR, dopo l’esame analitico della disciplina transitoria, haconcluso, al riguardo, che “ La ricostruzione normativa e fattuale operatadalla sentenza appellata, pertanto, ha correttamente condotto i Giudici diprime cure a ritenere la procedura fosse conforme con il quadro legislativovigente in quel momento, escludendo l’uso strumentale della disciplina diriferimento invocato dal contribuente.” Sull’inconfigurabilità dell’usostrumentale a fronte della corretta applicazione da parte dell’ufficio delquadro legislativo vigente all’epoca dei fatti, la CTR ha esaustivamentemotivato per relationem, richiamando, la statuizione di primo grado cheaveva ritenuto irrilevante l’avvenuta notificazione dell’avviso diaccertamento nell’imminenza dell’adozione delle modifiche legislative alladisciplina del raddoppio dei termini di decadenza dall’esercizio del potereNumero registro generale 27077/2019Numero sezionale 3804/2026Numero di raccolta generale 15279/2026Data pubblicazione 20/05/2026impositivo e alla disciplina delle soglie di rilevanza penale del fatto, a frontedella specifica previsione di salvezza degli effetti degli atti già notificatisecondo il precedente regime, ai sensi dell’art. 2 comma 3 d. lgs. n. 128 del2015 (v. sentenza CTP di Novara n. 229 del 2016 a pag. 6).Non sussiste, pertanto, il difetto di motivazione denunciato.2.4. Il motivo è infondato anche sotto il profilo della violazione dell’art.43 comma 3 d.P.R. n. 600 del 1973 e della disciplina transitoria contenutaall’art. 2 comma 3 del d. lgs. n. 128 del 2015 che ha modificato la normacon effetto dal 2 settembre del 2015.2.5. L’art. 43 comma 3 d. P.R. n. 600 del 1973 nella versione vigenteratione temporis, applicabile all’avviso di accertamento notificato il 31agosto 2015, non prevede la necessità dell’effettiva presentazione delladenuncia per il reato configurabile nella condotta del contribuente e, ai finidel raddoppio del termine per l’esercizio della potestà impositiva,presuppone solo l’esistenza dei presupposti dell’obbligo della denuncia,quindi, l’astratta configurabilità del reato a prescindere dalla presentazionedella denuncia e dall’esito dell’eventuale procedimento penale o dallamaturata prescrizione del reato.Per orientamento consolidato della Corte, infatti, in temadi accertamento tributario, il raddoppio dei termini di decadenzadall’esercizio della potestà impositiva, nel testo vigente ratione temporis,consegue al mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denunciapenale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettivapresentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale edall'accertamento penale del reato, anche se l'azione penale non èperseguita o è intervenuta una decisione penale di proscioglimento, diassoluzione o di condanna ( Cass. n. 600 del 2025; Cass. n. 10766 del2023).2.6. La fattispecie in esame non rientra, invece, nell’ambito applicativodella versione dell’art. 43 comma 3 d.P.R. n. 600 del 1973, modificataNumero registro generale 27077/2019Numero sezionale 3804/2026Numero di raccolta generale 15279/2026Data pubblicazione 20/05/2026dall’art. 2 commi 1 e 2 del d. lgs. n. 128 del 2015, che ha successivamenteintrodotto la previsione della necessità, ai fini dell’applicazione delladisciplina del raddoppio del termine, dell’avvenuta effettiva presentazionedella denuncia da parte dell’amministrazione finanziaria: la modificalegislativa in questione è applicabile, infatti, agli avvisi di accertamentonotificati dopo il 2 settembre 2015 per effetto della norma transitoriaspecificamente dettata dall’art. 2 comma 3 del d. lgs. n. 128 del 2015,mentre l’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio è statonotificato il 31 agosto 2015 (Cass. n. 5131 del 2025).2.7. Con riguardo alla persistente operatività della disciplina transitoriadettata dall’art. 2 comma 3 d. lgs. n. 128 del 2015 in relazione agli avvisidi accertamento notificati in data anteriore al 2 settembre 2015, deveescludersi l’incidenza delle ulteriori modifiche apportate dall’art. 1 commi130 e 131 della legge n. 208 del 2015 attraverso l’eliminazione dellaprevisione del raddoppio del termine di decadenza e che, ai sensi dell’art.1 comma 132 della stessa legge, si applicano esclusivamente agli avvisirelativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e aiperiodi successivi.2.8. Nell’analizzare l’interazione delle diverse modifiche apportate alladisciplina del raddoppio dei termini di decadenza dagli interventi normativirichiamati, la Corte ha avuto occasione di chiarire che « In tema di terminidi decadenza dell'accertamento tributario, previsti dall'art. 43 del d.P.R. n.600 del 1973 per l'IRPEF e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA,sugli atti impositivi notificati alla data del 2 settembre 2015 non incidono lemodifiche apportate dapprima dai commi 1 e 2 dell'art. 2 del d.lgs. n. 128del 2015, che hanno escluso l'operatività del raddoppio quando la denunciasia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui aicommi precedenti, nonché quelle apportate dai commi 130 e 131 dell'art. 1della l. n. 208 del 2015, che hanno determinato il venir meno della disciplinasul raddoppio, poiché la disposizione transitoria contenuta nell'art. 2,Numero registro generale 27077/2019Numero sezionale 3804/2026Numero di raccolta generale 15279/2026Data pubblicazione 20/05/2026comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015 fa espressamente salvi gli effetti degliavvisi di accertamento notificati alla predetta data, mentre ai sensi dell'art.1, comma 132, della l. n. 208 del 2015 le modifiche recate dai commi 130e 131 si applicano esclusivamente agli avvisi relativi al periodo d'imposta incorso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi.» ( Cass. n.25191 del 2024).2.9. Afferma, in particolare, la Corte nell’ordinanza n. 25191 del 2024 che« sugli atti impositivi notificati alla data del 2 settembre 2015, come quelloper cui è causa, non incidono le modifiche apportate dapprima dai commi 1e 2 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 128 del 2015 - che hanno inserito nell'art. 43,comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 e nell'art. 57, comma 3, del D.P.R. n.633 del 1972 un periodo finale del seguente identico tenore: "Il raddoppionon opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, incui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre lascadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti" - e poi dai commi130 e 131 dell'art. 1 della L. n. 208 del 2015, che hanno comportato il venirmeno della disciplina sul raddoppio dei termini; a una siffatta conclusione siperviene considerando che la disposizione transitoria contenuta nell'art. 2,comma 3, del D.Lgs. n. 128 del 2015 fa espressamente salvi, fra l'altro, glieffetti degli avvisi di accertamento notificati alla predetta data del 2settembre 2015, mentre l'art. 1, comma 132, della L. n. 208 del 2015stabilisce che le modifiche recate dai commi 130 e 131 si applicanoesclusivamente agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del31 dicembre 2016 e ai periodi successivi (cfr. Cass. n. 992-2024, Cass. n.33793-2019, Cass. n. 11620-2018, Cass. n. 26037-2016); - in sintesi: (a)il regime transitorio di cui all'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 128 del 2015,in vigore dal 2 settembre 2015, non è stato abrogato da quellosuccessivamente introdotto dall'art. 1, comma 132, della L. n. 208 del 2015,in vigore dal 1 gennaio 2016; (b) il primo regime transitorio stabilisce chele disposizioni contenute nell'art. 2, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 128 del 2015Numero registro generale 27077/2019Numero sezionale 3804/2026Numero di raccolta generale 15279/2026Data pubblicazione 20/05/2026non si applicano agli avvisi di accertamento, ai provvedimenti che irroganosanzioni amministrative tributarie, agli altri atti impugnabili con i qualil'Agenzia delle Entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria eagli inviti a comparire di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 218 del 1997 notificatialla data del 2 settembre 2015, né ai processi verbali di constatazione exart. 24 della L. n. 4 del 1929 dei quali il contribuente abbia avuto formaleconoscenza entro la medesima data, sempre che i relativi atti recanti lapretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre2015; (c) la L. n. 208 del 2015 detta per i periodi d'imposta anteriori aquello in corso al 31 dicembre 2016 una specifica normativa transitoriaconcernente le sole ipotesi cui non sia applicabile il precedente regimetransitorio fissato dal D.Lgs. n. 128 del 2015 (cfr. Cass. n. 13409-2024,Cass. n. 9719-2023, Cass. n. 26037-2016).»2.10. In conclusione, quindi, l’avviso di accertamento notificato in dataanteriore al 2 settembre 2015, come quello oggetto del presente giudizio,rientra nell’ambito applicativo dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 nellaversione vigente ratione temporis che prevede il raddoppio dei termini didecadenza nell’ipotesi di astratta ravvisabilità nella condotta delcontribuente di un reato per cui è configurabile l’obbligo di denuncia ai sensidell’art. 331 c.p.p., non trovando applicazione né la modificazione introdottadall’art. 2 comma 1 d. lgs. n. 128 del 2015, con la previsione della necessitàdella effettiva presentazione della denuncia, né la modificazione apportatadall’art. 1 comma 130 della legge n. 208 del 2015 che ha comportato il venirmeno della disciplina sul raddoppio dei termini.2.11. Nel caso di specie la CTR ha fatto corretta applicazione dei principirichiamati laddove ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l’art. 43comma 3 d. P.R. n. 600 del 1973 nella versione antecedente alla riforma ecorretta l’applicazione del raddoppio del termine a fronte dell’astrattaconfigurabilità nel comportamento del contribuente del reato diNumero registro generale 27077/2019Numero sezionale 3804/2026Numero di raccolta generale 15279/2026Data pubblicazione 20/05/2026dichiarazione infedele di cui all’art. 4 d. lgs. n. 74 del 2000, nella versionevigente ratione temporis.3. Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 edell’art. 7 legge n. 212 del 2000. La CTR avrebbe violato la disciplinarichiamata quando ha implicitamente respinto la sua eccezione di difetto dimotivazione dell’atto impositivo in ragione della “mutatio libelli” intervenutanel corso del giudizio allorché l’ufficio aveva modificato la prospettazionedei fatti posti a fondamento della pretesa tributaria contenuta nell’avviso diaccertamento, sostenendo che il prestito obbligazionario era statosottoscritto non da lui ma dalla [OSCURATO:SOCIETA]3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell’art.366 comma 1 n. 4 e 6 c.p.c. dal momento che prospetta il vizio di violazionedi legge senza confrontarsi con il contenuto della sentenza e proponequestioni non affrontate dal giudice di merito senza indicare gli atti ove liavrebbe sottoposti al suo esame.3.2. La censura non si confronta affatto con la ratio decidendi dellasentenza impugnata che ha ritenuto priva di rilievo ai fini della valutazionedella fondatezza della pretesa impositiva la circostanza dell’avvenutacessione delle quote sociali da parte del contribuente alla [OSCURATO:SOCIETA]. e dellasottoscrizione del prestito obbligazionario da parte della nuova socia, afronte del fatto che il contribuente era rimasto titolare del credito dafinanziamento, comprensivo di capitale ed interessi non riscossi, utilizzatoper la sottoscrizione del prestito.3.3. Afferma al riguardo la CTR che “ La circostanza che il signor Paggiaronon fosse più socio della società [OSCURATO:PERSONA] stante l’avvenutotrasferimento delle quote sociali dalla persona fisica alla nuova societàSoemi s.r.l. nel 2005 non implica che tale cessione comportasse anche iltrasferimento del credito per finanziamento pregresso del quale continuò adessere titolare il contribuente. In tal senso deve ritenersi esaustiva laNumero registro generale 27077/2019Numero sezionale 3804/2026Numero di raccolta generale 15279/2026Data pubblicazione 20/05/2026motivazione contenuta nella sentenza appellata, relativa al fatto che ilcredito per finanziamento fruttifero nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].,comprensivo di interessi non riscossi, sia rimasto effettivamente nellatitolarità e nella disponibilità del contribuente […].”La CTR ha, quindi, implicitamente rigettato l’eccezione di difetto dimotivazione dell’avviso di accertamento, avendo ritenuto irrilevante, ai finidella valutazione di fondatezza della pretesa tributaria, l’individuazione delsoggetto che aveva sottoscritto il prestito obbligazionario traendo laprovvista dal credito per la restituzione del finanziamento pregresso di cuiera pacificamente titolare il contribuente.Anche sotto il profilo della prospettata rilevanza della circostanza ai finidell’individuazione dell’epoca del c.d. “incasso giuridico” degli interessi nelmomento della deliberazione del prestito obbligazionario, avvenuta il 17dicembre 2005, per la valutazione della tempestività dell’emissionedell’avviso di accertamento, la censura difetta di specificità: si tratta, infatti,di una questione in alcun modo affrontata dalla CTR che non risulta sia stataproposta nei precedenti gradi di giudizio, avendo il ricorrente mancato diindicare l’atto difensivo con cui l’avrebbe sottoposta all’esame del giudice dimerito.4. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo.6. Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussiste a carico delricorrente l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamentospettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez. U. n. 4315 del 2020). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alpagamento a favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio diNumero registro generale 27077/2019Numero sezionale 3804/2026Numero di raccolta generale 15279/2026Data pubblicazione 20/05/2026legittimità che liquida in euro 5.800 a titolo di compenso, oltre alle speseprenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello,ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 6.5.2026.Il PresidenteLUCIO NAPOLITANO
Sentenza Cassazione n. 15279/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris