CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2023
Cassazione n. 50867/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 544 ter cod. pen. per aver sottoposto a sevizie senza necessità 5 cani tenuti permanentemente in uno spazio circoscritto, legati con corde e catene corte, in assenza di cure igieniche e sanitarie, deducendo, con il primo motivo di ricorso violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, evidenziando il difetto sia del dolo che della colpa e, con il secondo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, in considerazione della concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata recidiva reiterata. Rappresenta che, quanto ai precedenti penali, deve ritenersi che essi non siano di per sé ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. Con il terzo motivo di ricorso si duole in ordine alla mancata concessione della causa di punibilità di cui all'art 131 bis cod. pen. Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 3 e 4 della sentenza gravata, laddove ha affermato che gli operanti, intervenuti a sorpresa, avevano constatato la presenza di 5 cani tutti legati con catene corte, tenuti in uno spazio o all'aperto, munito di una sola tettoia, in pessime condizioni igieniche in quanto privi di idonei ricoveri, custoditi all'aperto in una zona ricoperta di materiale di risulta, ove l'unico riparo era accessibile a solo un'esemplare, e nonché privi di acqua e di cibo. Altresì il giudice ha precisato che il fatto che uno dei due cani, come emerge dalla consultazione delle foto potesse sollevarsi anche sulle due zampe anteriori, dimostra di per sé l'inadeguatezza della lunghezza della catena alla quale l'animale veniva legato. In ordine alla qualificazione giuridica della condotta e, quanto al profilo soggettivo, il giudice ha ritenuto integrata la fattispecie in contestazione realizzata nella forma dolosa ritenendo che il ricorrente fosse pienamente consapevole delle condizioni descritte in cui erano tenuti gli animali nella sua disponibilità, sebbene non censiti all'anagrafe canina e che la condotta contestata, realizzata, senza alcuna necessità, forse sorretta dal dolo e non fosse imputabile a una mera negligenza. In proposito, il ricorrente, peraltro, non deduce alcunché ordine alla natura colposa della condotta limitandosi a contestare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato sotto ogni profilo, nonché la sussistenza del reato nella sua materialità. Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento, nell'accogliere il motivo di gravame inerente al trattamento sanzionatorio, determinato la pena nel minimo edittale, richiamando il comportamento collaborativo tenuto dall'imputato nonché l'effettiva gravità della condotta certamente non lieve ma neppure eccessivamente rilevante; in ordine alla contestazione inerente alle circostanze aggravanti e precisamente alla recidiva reiterata, il giudice ha considerato la gravità dei reati commessi nei confronti di cinque cani, nonché la personalità dell'imputato, insofferente all'osservanza dei precetti giuridici come dimostrano le precedenti condanne. Anche la terza doglianza è manifestamente infondata posto che il giudice, con motivazione logica ed esente da vizi, ha ritenuto che il danno non possa ritenersi esigue non solo con riferimento al numero degli esemplari maltrattati ma anche in ragione del protrarsi della condotta nel tempo. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023