CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 44888/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTErAPPELLO di CAMPOBASSO, giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 06/05/2021, accoglieva l'istanza ex art. 671 c.p.p. avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione a tre sentenze irrevocabili (1 - Corte di appello Napoli in data 19/6/2015, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile in data 5/10/2016; 2 - Corte di appello di Campobasso in data 8/11/2018, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Campobasso in data 25/2/2016, irrevocabile in data 29/11/2019; 3 - Corte di appello di Campobasso in data 5/2/2019, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Isernia in data 10/1/2018, irrevocabile in data 10/9/2020) e, individuato il reato più grave in quello di rapina aggravata giudicato con la sentenza di cui al n. 3, rideterminava il trattamento sanzionatorio in anni 9 di reclusione ed euro 4.400,00 di multa. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla pena determinata per i reati satellite, in particolare, per il sequestro di persona ex art. 605 c.p., per il quale il giudice di merito non aveva provveduto a indicare la porzione di pena ad esso attribuita, sicché il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto individuare la porzione di pena nella misura del minimo edittale per detto reato. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. La costante giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "Il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo" (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, SCANFERLA, Rv. 275845). A tali principi, come neppure il ricorso contesta, si è attenuto il giudice dell'esecuzione che ha anche doverosamente provveduto a determinare, nonostante il silenzio delle sentenze di merito, le singole porzioni di pena per i reati satellite già in precedenza oggetto di unificazione interna nelle varie decisioni. L In tale doverosa operazione, del resto, il giudice dell'esecuzione sirktenuto agli insegnamenti del massimo consesso di legittimità, secondo il quale "Il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna" (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016 - dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735), tant'è vero che il ricorso non sviluppa alcuna censura in proposito. Si è chiarito, con specifico riferimento alla determinazione della porzione di pena per i reati satellite, che "Il giudice dell'esecuzione nel determinare la pena finale per il reato continuato incontra il limite, stabilito dall'art. 671 cod. proc. pen., del divieto di superamento della somma delle sanzioni inflitte con ciascun titolo giudiziale, ma entro tale margine, una volta individuata, secondo il disposto dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., la violazione più grave, è libero di stabilire la pena congrua per ciascun altro episodio criminoso, anche facendo ricorso ai criteri di ragguaglio di cui all'art. 135 cod. pen., senza essere tenuto a rispettarne misura e nemmeno specie già indicate nelle sentenze" (Sez. 1, Sentenza n. 25426 del 30/05/2013, Cena, Rv. 256051). Contrariamente alle manifestamente infondate deduzioni difensive, il giudice dell'esecuzione ha seguito il corretto procedimento per la determinazione della pena e ha anche steso, come il ricorso non contesta, una specifica motivazione per la individuazione dei singoli aumenti, restando sempre nei limiti massimi stabiliti dal giudice di merito per i reati satellite. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]