CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 26410/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I motivi del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che ha confermato la condanna per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, relativi all'art. 131-bis cod. proc. pen. sono inammissibili ex artt. 609 e 606, comma 3, cod. proc. pen. trattandosi di questione non dedotta con l'appello (cfr. Sez. U. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794, in motivazione) e non rilevabile di ufficio, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2023.