CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17629/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sansonetti, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha rigettato ladichiarazione di ricusazione avanzata da XXXXXXXXXXXXX, per mezzo del suo difensoredi fiducia munito di procura speciale, nei confronti della dottoressa [OSCURATO:PERSONA],Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania nel procedimento che vede ilricorrente indagato per i reati di tentata estorsione e atti persecutori e per questo sottopostoalla misura cautelare degli arresti domiciliari.La dichiarazione di ricusazione paventava una presunta, indebita anticipazione delproprio convincimento da parte del GIP allorquando aveva disposto, nei confronti delricorrente, l’aggravamento della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla personaoffesa con applicazione del presidio di controllo a distanza, sostituendola con quella degliarresti domiciliari, avendo ritenuto l’imputato soggetto “inaffidabile” per il fatto di non essersipresentato in Questura all’appuntamento fissato per l’applicazione del braccialettoelettronico.La Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti per la ricusazione di cui all’art. 37,comma 1, lett. b), cod. proc. pen.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXX deducendo:1) violazione di legge per non avere la Corte ritenuto che il giudizio sulla persona delricorrente, esternato dal Giudice per le indagini preliminari, avesse travalicato il pianostrettamente funzionale alla statuizione adottata, approdando ad una valutazione negativagratuita e per questo non consentita, dal momento che non era stata accertata alcunaviolazione delle prescrizioni cautelari da parte del ricorrente, né la circostanza che lamancata presentazione fosse un fatto isolato e la mancanza del braccialetto elettronico nonimputabile all’indagato;2) violazione di legge per avere la Corte ritenuto manifestamente infondata ladichiarazione di ricusazione adottando la procedura de plano, pur decidendo nel merito dellastessa;3) violazione di legge per motivazione apparente, avendo la Corte travisato il contenutodella dichiarazione di ricusazione, che non aveva come oggetto la pretesa anticipazione delgiudizio di colpevolezza ma soltanto della personalità del ricorrente, dimostrativa dellamancanza di imparzialità del giudice.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati.1. In ordine al primo motivo, deve rilevarsi che il ricorrente contesta l’affermazione delGiudice per le indagini preliminari nella parte in cui aveva rilevato l’“inaffidabilità”dell’indagato per il fatto di non essersi presentato all’appuntamento in Questura per laapplicazione del braccialetto elettronico.Tuttavia, nel contestare tale affermazione, si introducono argomenti volti a censurare ilmerito della scelta del giudice di aggravare la misura cautelare, che non ineriscono al temain esame inerente alla sua presunta parzialità di giudizio.Il motivo si rivela eccentrico ed è per questo manifestamente infondato.2. Quanto al secondo ed al terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente,non risponde al vero che la dichiarazione di ricusazione non era stata avanzata al fine didimostrare che il Giudice per le indagini preliminari aveva indebitamente anticipato il proprioconvincimento sulla colpevolezza del ricorrente, poiché il contrario emerge a chiare lettere aifgg. 4 e 5 della dichiarazione stessa.Ed è proprio questa circostanza che rende l’istanza, ictu oculi, manifestamenteinfondata e decidibile con la procedura semplificata prevista dall’art. 41 cod. proc. pen., dalmomento che l’affermazione del Giudice per le indagini preliminari, come ha correttamenteritenuto la Corte di appello, era scevra da qualunque riferimento al merito del processo,giustificandosi rispetto alla decisione della questione posta in valutazione davanti a quelgiudice, che era soltanto quella di stabilire se la mancata presentazione del ricorrente allaQuestura per l’applicazione del braccialetto elettronico potesse giustificare l’aggravamentodella misura cautelare, senza alcun debordamento gratuito su temi estranei a siffatto,specifico, accertamento.Per il che, la Corte di appello si è conformata al principio di diritto secondo il quale, intema di ricusazione, costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da partedel giudice, rilevante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'anticipazione divalutazioni sul merito della "res iudicanda", ovvero sulla colpevolezza o innocenzadell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta, sia all'interno del medesimoprocedimento che in un procedimento diverso, senza che tali valutazioni siano imposte ogiustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge o allorchè esse invadano,senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere, l'ambito della decisionefinale di merito, anticipandone in tutto o in parte gli esiti (Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021,Agostini, Rv. 281591-01; Sez. 2, n. 26974 del 24/07/2020, Cittadini, Rv. 279649-01).Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende,commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione dellacausa di inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.