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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 6 aprile 2021

Cassazione n. 04922/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: la requisitoria scritta presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso il ricorso; le conclusioni presentate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della ricorrente che ha contestato quanto rassegnato dal Procuratore Generale ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 6 aprile 2021 (dep. il 19 marzo 2021) il Tribunale di Sassari - a seguito del riesame interposto ex art. 324 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] SANNA - ha confermato il decreto in 9 marzo 2021, con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari ha disposto il sequestro preventivo dei beni mobili e immobili già di proprietà di Giovannina SANNA (deceduta il 24 gennaio 2021) in relazione al reato di cui all'art. 491 cod. pen. per cui si procede nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SANNA (in particolare, per la falsità del testamento olografo con il quale la defunta avrebbe nominato propria erede universale la ricorrente, che ne è stata badante).

2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore della persona sottoposta a indagini ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo è stata dedotta, sub specie dell'erronea applicazione della legge penale, la violazione degli artt. 8 e 21 cod. proc. pen., a cagione dell'incompetenza per territorio del G.i.p. del Tribunale di Sassari.

2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., esponendo che la richiesta di riesame è stata avanzata il 24 marzo 2021 e il Pubblico ministero non ha trasmesso gli atti entro cinque giorni ma soltanto il 30 marzo 2021.

2.3. Con il terzo motivo è stata allegata, quale «violazione di legge», la «mancante insufficiente motivazione circa il fumus boni iuris». [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 8 e 21 cod. proc. pen., assumendo l'incompetenza per territorio del G.i.p. del Tribunale di Sassari che disposto il sequestro.

Il ricorrente ha dedotto che il luogo della commessione del reato, con riferimento all'incriminazione per cui si procede (art. 491 cod. pen.), dovrebbe essere individuato in relazione al «luogo ove si è radicato per la prima volta e precipuamente l'utilizzo finalistico dell'atto falso» e, nel caso di falsificazione di un testamento olografo, con la pubblicazione di esso da parte del notaio che nella specie è avvenuta a Macomer da parte del notaio Gianni FANCELLO, luogo rispetto a quale sarebbe competente il Tribunale di Oristano.

1.1. La censura in esame, non prospettata al Collegio territoriale (cfr. la generica richiesta di riesame in data 24 marzo 2021 e la memoria con i motivi di gravame depositata all'udienza del 6 aprile 2021 celebrata dal Tribunale), non può essere ritualmente avanzata in questa sede.

Difatti, «non può costituire motivo di ricorso per cassazione la violazione delle regole di competenza territoriale da parte del giudice che ha emesso l'ordinanza cautelare, se detta violazione, non sia stata dedotta nel giudizio di riesame, essendo precluso al giudice di legittimità di decidere su violazioni di legge, non rilevabili d'ufficio, i cui presupposti di fatto non siano già stati esaminati dai giudici di merito» (Sez. 3, n. 32904 del 08/02/2018, Baldini, Rv. 273672 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, Iuliucci, Rv. 266226 - 01; Sez. 4, n. 44146 del 03/10/2014, Parisi, Rv. 260952 - 01).

È, allora, superflua ogni altra considerazione.

2. Con il secondo motivo è stata addotta la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., in quanto la ricorrente ha avanzato richiesta di riesame il 24 marzo 2021 e il Pubblico ministero non ha trasmesso gli atti entro cinque giorni, bensì il 30 marzo 2021.

2.1. Il motivo è manifestamente infondato.

La giurisprudenza di legittimità (sia anteriormente sia successivamente all'entrata in vigore della legge n. 47 del 2015, che ha novellato l'art. 324, comma 7, cod. proc. pen.) ha chiarito che in tema di riesame di provvedimenti di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall'art. 324, comma terzo, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria» (Sez.

U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255581 - 01; Sez. 6, n. 47883 del 25/09/2019, Yzeiraj, Rv. 277566 - 01; Sez. 3, n. 44640 del 29/09/2015, Zullo, Rv. 265571 - 01); ed è dal ricevimento di tali atti (e «nel caso di trasmissione frazionata» di essi «dal momento in cui il tribunale [ne] ritiene completa l'acquisizione») che decorre «il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura» (Sez. 6, n. 47883/2019, cit.; Sez. 3, n. 44640/2015, cit.).

3. Con il terzo motivo è stata censurata la motivazione sul fumus boni iuris.

Il ricorrente ha assunto che il Tribunale avrebbe «evitato [...] qualsiasi accertamento concreto sulla sussistenza dei gravi indizi» ed anzi avrebbe «omesso [I']esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro»; e che l'impianto accusatorio si baserebbe su dichiarazioni di fonte anonima e sul «giudizio peritale» compiuto dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di Pozzomaggiore, in difetto di un preventivo accertamento di natura calligrafica, che sarebbe stato svolto senza alcuna querela o denuncia da parte delle persone offese e utilizzando specimen tra loro differenti di cui è ignota la modalità di acquisizione e la genuinità.

Ed ha rappresentato che il Tribunale «avrebbe sorvolato» sul punto, così determinandosi una violazione di legge per mancanza di motivazione, ritualmente deducibile con ricorso per cassazione.

3.1. Ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., avverso le ordinanze in tema di misure cautelari reali - ivi comprese quelle emesse a seguito di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. - il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge.

In tale novero non rientrano le censure alla motivazione, salvi i casi di motivazione inesistente o apparente, che rilevano sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in forza della sanzione nullità posta dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017, Gazza, Rv. 270543 - 01), e che ricorrono in presenza di vizi «così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01), «cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014 - dep. 2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno, Rv. 221437 - 01).

Nel caso in esame trova patente smentita l'asserto difensivo secondo cui sarebbe mancante la motivazione del Tribunale, tanto da dar luogo a un vizio passibile di denuncia in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] del riesame ha fatto riferimento non solo alla comparazione svolta dagli operanti tra la sottoscrizione che la defunta avrebbe apposto sul testamento olografo ed «altri documenti ufficiali praticamente coevi»; ma ha dato conto pure di quanto rassegnato dai soggetti escussi a sommarie informazioni (Monica SIAS, Francesco CARIA e Claudia MULAS) sullo stato di salute della stessa Giovannina SANNA e sulla conformità a quel che la stessa aveva affermato in vita del testamento precedente, le cui statuizioni sarebbero state revocate pochi giorni prima della sua morte tramite la scheda oggetto materiale del delitto per cui si procede in virtù della quale [OSCURATO:PERSONA] SANNA sarebbe erede universale.

Dunque, non ricorre con evidenza un'ipotesi di motivazione apparente o inesistente.

Ne discende l'inammissibilità del motivo in esame.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: la requisitoria scritta presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso il ricorso; le conclusioni presentate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della ricorrente che ha contestato quanto rassegnato dal Procuratore Generale ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 aprile 2021 (dep. il 19 marzo 2021) il Tribunale di Sassari - a seguito del riesame interposto ex art. 324 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] SANNA - ha confermato il decreto in 9 marzo 2021, con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari ha disposto il sequestro preventivo dei beni mobili e immobili già di proprietà di Giovannina SANNA (deceduta il 24 gennaio 2021) in relazione al reato di cui all'art. 491 cod. pen. per cui si procede nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SANNA (in particolare, per la falsità del testamento olografo con il quale la defunta avrebbe nominato propria erede universale la ricorrente, che ne è stata badante). 2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore della persona sottoposta a indagini ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta, sub specie dell'erronea applicazione della legge penale, la violazione degli artt. 8 e 21 cod. proc. pen., a cagione dell'incompetenza per territorio del G.i.p. del Tribunale di Sassari. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., esponendo che la richiesta di riesame è stata avanzata il 24 marzo 2021 e il Pubblico ministero non ha trasmesso gli atti entro cinque giorni ma soltanto il 30 marzo 2021. 2.3. Con il terzo motivo è stata allegata, quale «violazione di legge», la «mancante insufficiente motivazione circa il fumus boni iuris». [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 8 e 21 cod. proc. pen., assumendo l'incompetenza per territorio del G.i.p. del Tribunale di Sassari che disposto il sequestro. Il ricorrente ha dedotto che il luogo della commessione del reato, con riferimento all'incriminazione per cui si procede (art. 491 cod. pen.), dovrebbe essere individuato in relazione al «luogo ove si è radicato per la prima volta e precipuamente l'utilizzo finalistico dell'atto falso» e, nel caso di falsificazione di un testamento olografo, con la pubblicazione di esso da parte del notaio che nella specie è avvenuta a Macomer da parte del notaio Gianni FANCELLO, luogo rispetto a quale sarebbe competente il Tribunale di Oristano. 1.1. La censura in esame, non prospettata al Collegio territoriale (cfr. la generica richiesta di riesame in data 24 marzo 2021 e la memoria con i motivi di gravame depositata all'udienza del 6 aprile 2021 celebrata dal Tribunale), non può essere ritualmente avanzata in questa sede. Difatti, «non può costituire motivo di ricorso per cassazione la violazione delle regole di competenza territoriale da parte del giudice che ha emesso l'ordinanza cautelare, se detta violazione, non sia stata dedotta nel giudizio di riesame, essendo precluso al giudice di legittimità di decidere su violazioni di legge, non rilevabili d'ufficio, i cui presupposti di fatto non siano già stati esaminati dai giudici di merito» (Sez. 3, n. 32904 del 08/02/2018, Baldini, Rv. 273672 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, Iuliucci, Rv. 266226 - 01; Sez. 4, n. 44146 del 03/10/2014, Parisi, Rv. 260952 - 01). È, allora, superflua ogni altra considerazione. 2. Con il secondo motivo è stata addotta la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., in quanto la ricorrente ha avanzato richiesta di riesame il 24 marzo 2021 e il Pubblico ministero non ha trasmesso gli atti entro cinque giorni, bensì il 30 marzo 2021. 2.1. Il motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità (sia anteriormente sia successivamente all'entrata in vigore della legge n. 47 del 2015, che ha novellato l'art. 324, comma 7, cod. proc. pen.) ha chiarito che in tema di riesame di provvedimenti di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall'art. 324, comma terzo, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria» (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255581 - 01; Sez. 6, n. 47883 del 25/09/2019, Yzeiraj, Rv. 277566 - 01; Sez. 3, n. 44640 del 29/09/2015, Zullo, Rv. 265571 - 01); ed è dal ricevimento di tali atti (e «nel caso di trasmissione frazionata» di essi «dal momento in cui il tribunale [ne] ritiene completa l'acquisizione») che decorre «il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura» (Sez. 6, n. 47883/2019, cit.; Sez. 3, n. 44640/2015, cit.). 3. Con il terzo motivo è stata censurata la motivazione sul fumus boni iuris. Il ricorrente ha assunto che il Tribunale avrebbe «evitato [...] qualsiasi accertamento concreto sulla sussistenza dei gravi indizi» ed anzi avrebbe «omesso [I']esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro»; e che l'impianto accusatorio si baserebbe su dichiarazioni di fonte anonima e sul «giudizio peritale» compiuto dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di Pozzomaggiore, in difetto di un preventivo accertamento di natura calligrafica, che sarebbe stato svolto senza alcuna querela o denuncia da parte delle persone offese e utilizzando specimen tra loro differenti di cui è ignota la modalità di acquisizione e la genuinità. Ed ha rappresentato che il Tribunale «avrebbe sorvolato» sul punto, così determinandosi una violazione di legge per mancanza di motivazione, ritualmente deducibile con ricorso per cassazione. 3.1. Ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., avverso le ordinanze in tema di misure cautelari reali - ivi comprese quelle emesse a seguito di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. - il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge. In tale novero non rientrano le censure alla motivazione, salvi i casi di motivazione inesistente o apparente, che rilevano sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in forza della sanzione nullità posta dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017, Gazza, Rv. 270543 - 01), e che ricorrono in presenza di vizi «così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01), «cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014 - dep. 2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno, Rv. 221437 - 01). Nel caso in esame trova patente smentita l'asserto difensivo secondo cui sarebbe mancante la motivazione del Tribunale, tanto da dar luogo a un vizio passibile di denuncia in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] del riesame ha fatto riferimento non solo alla comparazione svolta dagli operanti tra la sottoscrizione che la defunta avrebbe apposto sul testamento olografo ed «altri documenti ufficiali praticamente coevi»; ma ha dato conto pure di quanto rassegnato dai soggetti escussi a sommarie informazioni (Monica SIAS, Francesco CARIA e Claudia MULAS) sullo stato di salute della stessa Giovannina SANNA e sulla conformità a quel che la stessa aveva affermato in vita del testamento precedente, le cui statuizioni sarebbero state revocate pochi giorni prima della sua morte tramite la scheda oggetto materiale del delitto per cui si procede in virtù della quale [OSCURATO:PERSONA] SANNA sarebbe erede universale. Dunque, non ricorre con evidenza un'ipotesi di motivazione apparente o inesistente. Ne discende l'inammissibilità del motivo in esame. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Decreto Cassazione n. 04922/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris