CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 ottobre 2024
Cassazione n. 29533/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22513/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in roma via vittoria colonna 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA].DIST. SALERNO n. 4978/2022 depositata i l 27/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sez. dist.Salerno, con sentenza n. 4978/2022, depositata il 22/06/2022 ha rigettato l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e ha accolto l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate. 2. Contro la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso in cassazione con due motivi. 3. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando il controricorso. 4. Con istanza depositata in data 07/10/2024 il ricorrente ha comunicato «l’intervenuta definizione agevolata (ai sensi dell’art.5, co.2, L. n.130/2022) della controversia tributaria pendente innanzi a codesta Ecc.ma Corte afferente all’impugnazione dell’avviso di accertamento n. TFK070501597/2019 emesso dall’Agenzia delle Entrate di Avellino per omesso versamento di ritenute alla fonte (anno 2014).», dando atto di aver presentato istanza in data 16/01/2023. 5. L’Agenzia delle Entrate, con istanza depositata in data 18/10/2023 ha riferito che: «con nota 14.10.2024 la [OSCURATO:PERSONA] di Avellino ha comunicato la regolarità della definizione della lite ai sensi dell’art. 1 commi 186-203 l. n. 197/2022.». Contestualmente ha chiesto che: «la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 46 comma 3 D.Lgs. n. 546/92.» Considerato che: per effetto del perfezionamento della definizione agevolata su cui hanno riferito concordemente entrambe le parti e alla luce dei riscontri forniti dall’Agenzia delle Entrate deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 198, legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 197, disponendo che le spese del processo restino a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio, disponendo che le spese del processo restinoa definitivo carico della