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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 19432/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 8 luglio 2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiararsi inammissibile, o comunque di rigettarsi, il ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Milano per rispondere del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, in quanto, in luogo pubblico e in presenza di più persone, sputandogli addosso il cibo che stava mangiando e pronunciando offese ingiuriose, avrebbe offeso l'onore e il prestigio del pubblico ufficiale [OSCURATO:PERSONA], mentre compiva un atto d'ufficio e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni ,e, in particolare, mentre procedeva al suo controllo; fatto commesso in Milano il 3 dicembre 2015.

2. Il Tribunale di Milano, con sentenza emessa in data 19 novembre 2021 all'esito del giudizio dibattimentale, ha dichiarato l'imputato colpevole del reato ascrittogli e lo ha condannato alla pena di sei mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.

3. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, impugnata dall'imputato appellante, che ha condannato al pagamento delle spese processuali del grado e alla refusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili.

4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, proponendo due motivi.

4.1. Con il primo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e del principio del ne bis in idem, in quanto il ricorrente sarebbe già stato condannato per il delitto di violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale in relazione agli stessi fatti storici contestati nel presente giudizio.

Deduce, pertanto, il difensore che il ricorrente non avrebbe potuto essere condannato anche per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., in quanto, sulla base dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016, la condotta contestata nell'odierno procedimento è identica a quella per la quale è già intervenuta una sentenza passata in giudicato.

4.2. Con il secondo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'omessa motivazione in ordine all'eccepito concorso formale tra il reato di cui all'art. 336 cod. pen. e quello di oltraggio e l'omessa motivazione sul punto, a fronte dell'eccezione proposta in sede di motivi aggiunti.5.

Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 10 gennaio 2023, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso.

Con memoria depositata in data 18 gennaio 2023, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiararsi inammissibile, o comunque di rigettarsi, il ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto.

2. Con il primo motivo il difensore deduce la violazione del ne bis in idem, in quanto il ricorrente è stato condannato per il delitto di violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale in relazione agli stessi fatti storici contestati nel presente giudizio.

3. Il motivo è fondato.

Il Tribunale di Milano, con sentenza emessa in data 4 dicembre 2015, divenuta irrevocabile in data 8 gennaio 2016, ha applicato su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di sei mesi di reclusione per i delitti di cui agli artt. 337 e 336 cod. pen. commessi in Milano in data 3 dicembre 2015.

Con tali imputazioni si è contestato al [OSCURATO:PERSONA]: 1) il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., perché, «al fine di opporsi all'accompagnamento presso gli uffici della [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] di Milano, usava violenza nei confronti dell'agente scelto [OSCURATO:PERSONA], consistita nel lanciargli contro la propria carta d'identità, colpendolo alle mani e al volto, e successivamente tentando di sferragli dei pugni al volto, nonché spingendo anche l'agente scelto [OSCURATO:PERSONA], intervenuto in ausilio dell'agente Testa, nel tentativo di divincolarsi al fine di opporsi all'accompagnamento presso gli uffici di P.S.; in Milano, interno [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]». 2) il delitto di cui all'art. 336 cod. pen., «perché, dopo aver eluso i controlli ed aver superato l'accesso al gate D), posto all'interno dalla [OSCURATO:PERSONA], al fine di impedire a [OSCURATO:PERSONA], addetto alla sicurezza dei viaggiatori utenti Trenitalia, di verificare l'idoneità di titolo di viaggio in suo possesso, lo spintonava violentemente colpendolo al torace e preferiva suo indirizzo le seguenti frasi minacciose «non rompere i coglioni, spostati ti faccio male», sputandogli contestualmente in viso; in Milano, interno [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]».

Nel presente procedimento è contestato all'imputato il delitto di cui all'art. 341 bis, primo comma, cod. pen., in quanto «in luogo pubblico e in presenza di più persone, sputandogli addosso il cibo che stava mangiando e pronunciando la seguente frase «non rompere i coglioni spostati o ti faccio male» offendeva l'onore il prestigio del pubblico ufficiale [OSCURATO:PERSONA] mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, in particolare mentre procedeva al suo controllo.

Fatto commesso in Milano in data 3.12.2015».

4. La Corte di appello di Milano ha escluso la violazione del bis in idem, rilevando che «dal capo di imputazione della sentenza di patteggiamento risulta che l'imputato, oltre ad aver pronunciato le frasi offensive, riportate anche nell'imputazione della sentenza impugnata, ha spintonato la persona offesa, colpendola violentemente al torace.

Pertanto, essendo stato esercit4un'azione violenta, non si tratta del medesimo fatto punito a titolo di oltraggio e i due reati concorrono».

5. Tale rilievo, tuttavia, non è corretto.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 200 del 2016, ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale.

In tale pronuncia, relativa a un caso di concorso formale tra i reati di disastro doloso (art. 434, secondo comma, cod. pen.) e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437, secondo comma, cod. pen.), la Corte costituzionale ha affermato che, per stabilire se opera il divieto del secondo giudizio, il giudice deve porre a confronto il fatto, così come emerge nei processi, nelle sue componenti storiche (comprensivo di condotta, nesso eziologico ed evento), indipendentemente dalle qualificazioni legali.

La Corte costituzionale ha, dunque, affermato che, in ottemperanza all'art. 117, primo comma, Cost., l'art. 649 cod. proc. pen., che enuncia il divieto del ne bis in idem, deve essere interpretato in senso conforme a quello attribuito dalla giurisprudenza della Corte Edu all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU.

Secondo la giurisprudenza della Corte Edu, infatti, l'idem factum deve essere colto in una dimensione squisitamente naturalistica, nella quale è indifferente la diversa qualificazione giuridica (Corte Edu, Grande Camera, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine contro [OSCURATO:PERSONA], § 84).

La Corte costituzionale ha, dunque, precisato, che, nell'accertare l'identità del fatto, il giudice deve verificare la medesimezza o meno del fatto storico- naturalistico «affrancato dal giogo dell'inquadramento giuridico» (Corte cost., sentenza n. 200 del 2016, § 4 del considerato in diritto), in quanto «le sempre opinabili considerazioni sugli interessi tutelati dalle norme incriminatrici, sui beni giuridici offesi, sulla natura giuridica dell'evento, sulle implicazioni penalistiche del fatto e su quant'altro concerne i diversi reati, oggetto dei successivi giudizi, non si confanno alla garanzia costituzionale e convenzionale del ne bis in idem e sono estranee al nostro ordinamento (Corte cost., sentenza n. 200 del 2016, § 7 del considerato in diritto).

L'identità del «fatto», pertanto, sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona» (sentenza n. 129 del 2008)» (Corte cost., sentenza n. 200 del 2016, §8 del considerato in diritto).

6. Declinando tali principi nel caso di specie, deve rilevarsi come la medesima condotta, per come contestata e accertata, sia stata considerata una prima volta quale violenza o minaccia a pubblico ufficiale e una seconda volta quale oltraggio a pubblico ufficiale.

La condotta giudicata nei due procedimenti è, infatti, la medesima, in quanto è stata descritta in termini identici nelle imputazioni contestate all'imputato ed è stata posta in essere nelle medesime circostanze di tempo e spazio ed in danno della medesima persona offesa.

E', dunque, stato violato il divieto del ne bis in idem sancito dall'art. 649 cod. proc. pen. e dall'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU.

7. L'accoglimento del primo motivo, per la propria valenza assorbente, esonera dall'esame dell'ulteriore motivo di ricorso devoluto alla cognizione della Corte.

8. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in quanto l'azione penale non poteva essere iniziata per la valenza ostativa del precedente giudicato.

P.Q.M. 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 8 luglio 2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiararsi inammissibile, o comunque di rigettarsi, il ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Milano per rispondere del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, in quanto, in luogo pubblico e in presenza di più persone, sputandogli addosso il cibo che stava mangiando e pronunciando offese ingiuriose, avrebbe offeso l'onore e il prestigio del pubblico ufficiale [OSCURATO:PERSONA], mentre compiva un atto d'ufficio e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni ,e, in particolare, mentre procedeva al suo controllo; fatto commesso in Milano il 3 dicembre 2015. 2. Il Tribunale di Milano, con sentenza emessa in data 19 novembre 2021 all'esito del giudizio dibattimentale, ha dichiarato l'imputato colpevole del reato ascrittogli e lo ha condannato alla pena di sei mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. 3. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, impugnata dall'imputato appellante, che ha condannato al pagamento delle spese processuali del grado e alla refusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili. 4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, proponendo due motivi. 4.1. Con il primo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e del principio del ne bis in idem, in quanto il ricorrente sarebbe già stato condannato per il delitto di violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale in relazione agli stessi fatti storici contestati nel presente giudizio. Deduce, pertanto, il difensore che il ricorrente non avrebbe potuto essere condannato anche per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., in quanto, sulla base dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016, la condotta contestata nell'odierno procedimento è identica a quella per la quale è già intervenuta una sentenza passata in giudicato. 4.2. Con il secondo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'omessa motivazione in ordine all'eccepito concorso formale tra il reato di cui all'art. 336 cod. pen. e quello di oltraggio e l'omessa motivazione sul punto, a fronte dell'eccezione proposta in sede di motivi aggiunti.5. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 10 gennaio 2023, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. Con memoria depositata in data 18 gennaio 2023, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiararsi inammissibile, o comunque di rigettarsi, il ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. 2. Con il primo motivo il difensore deduce la violazione del ne bis in idem, in quanto il ricorrente è stato condannato per il delitto di violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale in relazione agli stessi fatti storici contestati nel presente giudizio. 3. Il motivo è fondato. Il Tribunale di Milano, con sentenza emessa in data 4 dicembre 2015, divenuta irrevocabile in data 8 gennaio 2016, ha applicato su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di sei mesi di reclusione per i delitti di cui agli artt. 337 e 336 cod. pen. commessi in Milano in data 3 dicembre 2015. Con tali imputazioni si è contestato al [OSCURATO:PERSONA]: 1) il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., perché, «al fine di opporsi all'accompagnamento presso gli uffici della [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] di Milano, usava violenza nei confronti dell'agente scelto [OSCURATO:PERSONA], consistita nel lanciargli contro la propria carta d'identità, colpendolo alle mani e al volto, e successivamente tentando di sferragli dei pugni al volto, nonché spingendo anche l'agente scelto [OSCURATO:PERSONA], intervenuto in ausilio dell'agente Testa, nel tentativo di divincolarsi al fine di opporsi all'accompagnamento presso gli uffici di P.S.; in Milano, interno [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]». 2) il delitto di cui all'art. 336 cod. pen., «perché, dopo aver eluso i controlli ed aver superato l'accesso al gate D), posto all'interno dalla [OSCURATO:PERSONA], al fine di impedire a [OSCURATO:PERSONA], addetto alla sicurezza dei viaggiatori utenti Trenitalia, di verificare l'idoneità di titolo di viaggio in suo possesso, lo spintonava violentemente colpendolo al torace e preferiva suo indirizzo le seguenti frasi minacciose «non rompere i coglioni, spostati ti faccio male», sputandogli contestualmente in viso; in Milano, interno [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]». Nel presente procedimento è contestato all'imputato il delitto di cui all'art. 341 bis, primo comma, cod. pen., in quanto «in luogo pubblico e in presenza di più persone, sputandogli addosso il cibo che stava mangiando e pronunciando la seguente frase «non rompere i coglioni spostati o ti faccio male» offendeva l'onore il prestigio del pubblico ufficiale [OSCURATO:PERSONA] mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, in particolare mentre procedeva al suo controllo. Fatto commesso in Milano in data 3.12.2015». 4. La Corte di appello di Milano ha escluso la violazione del bis in idem, rilevando che «dal capo di imputazione della sentenza di patteggiamento risulta che l'imputato, oltre ad aver pronunciato le frasi offensive, riportate anche nell'imputazione della sentenza impugnata, ha spintonato la persona offesa, colpendola violentemente al torace. Pertanto, essendo stato esercit4un'azione violenta, non si tratta del medesimo fatto punito a titolo di oltraggio e i due reati concorrono». 5. Tale rilievo, tuttavia, non è corretto. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 200 del 2016, ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale. In tale pronuncia, relativa a un caso di concorso formale tra i reati di disastro doloso (art. 434, secondo comma, cod. pen.) e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437, secondo comma, cod. pen.), la Corte costituzionale ha affermato che, per stabilire se opera il divieto del secondo giudizio, il giudice deve porre a confronto il fatto, così come emerge nei processi, nelle sue componenti storiche (comprensivo di condotta, nesso eziologico ed evento), indipendentemente dalle qualificazioni legali. La Corte costituzionale ha, dunque, affermato che, in ottemperanza all'art. 117, primo comma, Cost., l'art. 649 cod. proc. pen., che enuncia il divieto del ne bis in idem, deve essere interpretato in senso conforme a quello attribuito dalla giurisprudenza della Corte Edu all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU. Secondo la giurisprudenza della Corte Edu, infatti, l'idem factum deve essere colto in una dimensione squisitamente naturalistica, nella quale è indifferente la diversa qualificazione giuridica (Corte Edu, Grande Camera, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine contro [OSCURATO:PERSONA], § 84). La Corte costituzionale ha, dunque, precisato, che, nell'accertare l'identità del fatto, il giudice deve verificare la medesimezza o meno del fatto storico- naturalistico «affrancato dal giogo dell'inquadramento giuridico» (Corte cost., sentenza n. 200 del 2016, § 4 del considerato in diritto), in quanto «le sempre opinabili considerazioni sugli interessi tutelati dalle norme incriminatrici, sui beni giuridici offesi, sulla natura giuridica dell'evento, sulle implicazioni penalistiche del fatto e su quant'altro concerne i diversi reati, oggetto dei successivi giudizi, non si confanno alla garanzia costituzionale e convenzionale del ne bis in idem e sono estranee al nostro ordinamento (Corte cost., sentenza n. 200 del 2016, § 7 del considerato in diritto). L'identità del «fatto», pertanto, sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona» (sentenza n. 129 del 2008)» (Corte cost., sentenza n. 200 del 2016, §8 del considerato in diritto). 6. Declinando tali principi nel caso di specie, deve rilevarsi come la medesima condotta, per come contestata e accertata, sia stata considerata una prima volta quale violenza o minaccia a pubblico ufficiale e una seconda volta quale oltraggio a pubblico ufficiale. La condotta giudicata nei due procedimenti è, infatti, la medesima, in quanto è stata descritta in termini identici nelle imputazioni contestate all'imputato ed è stata posta in essere nelle medesime circostanze di tempo e spazio ed in danno della medesima persona offesa. E', dunque, stato violato il divieto del ne bis in idem sancito dall'art. 649 cod. proc. pen. e dall'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU. 7. L'accoglimento del primo motivo, per la propria valenza assorbente, esonera dall'esame dell'ulteriore motivo di ricorso devoluto alla cognizione della Corte. 8. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in quanto l'azione penale non poteva essere iniziata per la valenza ostativa del precedente giudicato. P.Q.M. 5
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