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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36282/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; '/L\ Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Roma..il 21 ottobre 2022, ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Frosinone il 22 marzo 2022, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto l'imputato responsabile della violazione dell'art. 186, comma 7, del d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 295, fatto accertato il 27 gennaio 2020, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla riconosciuta recidiva, applicata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta difetto di motivazione, che sarebbe mancante e contraddittoria, in relazione alla omessa assoluzione dell'imputato ed al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Esso, infatti, assai vagamente ed assertivamente strutturato, trascura che la Corte territoriale ha già disatteso, con motivazione idonea, non incongrua ne illogica, che si rinviene alla pp. 1-2 della sentenza impugnata, le stesse questioni, che vengono meramente reiteratf-dal ricorrente senza, tuttavia, confrontarsi con gli argomenti svolti dai Giudici di merito, i quali hanno valorizzato, nella duplice prospettiva evidenziata nell'impugnazione, l'obiettivo rifiuto opposto agli agenti di polizia dall'imputato, peraltro in maniera aggressiva e subito dopo avere avuto un incidente stradale.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10 lugli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; '/L\ Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Roma..il 21 ottobre 2022, ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Frosinone il 22 marzo 2022, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto l'imputato responsabile della violazione dell'art. 186, comma 7, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 295, fatto accertato il 27 gennaio 2020, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla riconosciuta recidiva, applicata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta difetto di motivazione, che sarebbe mancante e contraddittoria, in relazione alla omessa assoluzione dell'imputato ed al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso è manifestamente infondato. Esso, infatti, assai vagamente ed assertivamente strutturato, trascura che la Corte territoriale ha già disatteso, con motivazione idonea, non incongrua ne illogica, che si rinviene alla pp. 1-2 della sentenza impugnata, le stesse questioni, che vengono meramente reiteratf-dal ricorrente senza, tuttavia, confrontarsi con gli argomenti svolti dai Giudici di merito, i quali hanno valorizzato, nella duplice prospettiva evidenziata nell'impugnazione, l'obiettivo rifiuto opposto agli agenti di polizia dall'imputato, peraltro in maniera aggressiva e subito dopo avere avuto un incidente stradale. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 lugli
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