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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 luglio 2021

Cassazione n. 38107/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4049/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], AVV. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] -intimati- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA n.2199/2021, depositata i l 30/07/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. –è proposto ricorso per revocazione ex art. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c. contro l’ordinanza di questa Corte n. 21992 del 30 luglio 2021, per l’errore di fatto risultante dagli atti di causa in base al quale il Collegio ha ritenuto che l’allora « parte ricorrente avesse attivamente partecipato all’udienza prefallimentare», quando in realtà la stessa risultava ivi contumace;

2. –gli intimati non hanno svolto difese .

Considerato che:

3. –non ricorrono i presupposti per la decisione camerale ex art.380 bis c.p.c., anche in considerazione del l’incompatibilità del [OSCURATO:PERSONA], già componente del Collegio che ha emesso l’ordinanza di cui si chiede la revocazione.

P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della prima sezione civile.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4049/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], AVV. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] -intimati- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA n.2199/2021, depositata i l 30/07/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. –è proposto ricorso per revocazione ex art. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c. contro l’ordinanza di questa Corte n. 21992 del 30 luglio 2021, per l’errore di fatto risultante dagli atti di causa in base al quale il Collegio ha ritenuto che l’allora « parte ricorrente avesse attivamente partecipato all’udienza prefallimentare», quando in realtà la stessa risultava ivi contumace; 2. –gli intimati non hanno svolto difese . Considerato che: 3. –non ricorrono i presupposti per la decisione camerale ex art.380 bis c.p.c., anche in considerazione del l’incompatibilità del [OSCURATO:PERSONA], già componente del Collegio che ha emesso l’ordinanza di cui si chiede la revocazione. P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della prima sezione civile. Così d
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