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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 1991

Cassazione n. 13183/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/09/1991 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 03/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 16/10/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 646 cod. pen.

Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità penale del prevenuto, non è consentito poiché non sorretto da alcuna concreta specificità, manifestandosi generico in mancanza di confronto con la motivazione e limitandosi a proporre una non consentita rilettura del merito in presenza di argomentazione logica e persuasiva della Corte di appello (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01); ritenuto che il secondo motivo, che contesta la violazione di legge con riferimento all'art. 124 cod. pen. per supposta intempestività della querela è inammissibile in quanto meramente reiterativo in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, che ha esplicitamente affrontato il tema a pag. 2 della sentenza, con argomentazione con la quale il ricorrente non si confronta (con particolare riferimento alla definitiva ritenzione del bene); osservato che il terzo motivo, che censura la correttezza della motivazione avuto riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche reitera doglianze già affrontate e risolte dalla Corte di appello con congrua motivazione esposta a pag. 3 dell'impugnata sentenza, non potendosi ritenere elemento rilevante la richiamata scelta processuale di partecipare al processo o sottoporsi ad esame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. * Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 Febbraio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/09/1991 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 03/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 16/10/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 646 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità penale del prevenuto, non è consentito poiché non sorretto da alcuna concreta specificità, manifestandosi generico in mancanza di confronto con la motivazione e limitandosi a proporre una non consentita rilettura del merito in presenza di argomentazione logica e persuasiva della Corte di appello (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01); ritenuto che il secondo motivo, che contesta la violazione di legge con riferimento all'art. 124 cod. pen. per supposta intempestività della querela è inammissibile in quanto meramente reiterativo in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, che ha esplicitamente affrontato il tema a pag. 2 della sentenza, con argomentazione con la quale il ricorrente non si confronta (con particolare riferimento alla definitiva ritenzione del bene); osservato che il terzo motivo, che censura la correttezza della motivazione avuto riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche reitera doglianze già affrontate e risolte dalla Corte di appello con congrua motivazione esposta a pag. 3 dell'impugnata sentenza, non potendosi ritenere elemento rilevante la richiamata scelta processuale di partecipare al processo o sottoporsi ad esame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. * Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 Febbraio 2
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