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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 10501/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la sua condanna, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena sospesa di mesi 3 di reclusione ed euro 100,00 di multa per il reato di cui agli artt. 56, 624 cod.pen. (furto tentato di beni per il valore di euro 117,19, in data 3 maggio 2016).

In particolare la ricorrente ha lamentato la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., oltre che al diniego del beneficio della sospensione condizionale. 2.11 ricorso è inammissibile, in quanto del tutto a-specifico, non confrontandosi affatto con la motivazione della decisione impugnata, che, da un lato, esclude, in modo del tutto esaustivo e ragionevole, i presupposti di cui all'art. 131-bis cod.pen. (in considerazione delle modalità professionali dell'azione predatoria, della sua gravità, della non occasionalità della condotta, confermata dalla condanna per un fatto analogo, commesso appena due mesi prima rispetto a quello in esame, e per altri tipi di reati) e, dall'altro lato, conferma il beneficio della sospensione condizionale già concesso in primo grado.

Va, pertanto, ribadito che è inammissibile- il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). 3.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna della ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mari lampi D E lNCA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la sua condanna, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena sospesa di mesi 3 di reclusione ed euro 100,00 di multa per il reato di cui agli artt. 56, 624 cod.pen. (furto tentato di beni per il valore di euro 117,19, in data 3 maggio 2016). In particolare la ricorrente ha lamentato la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., oltre che al diniego del beneficio della sospensione condizionale. 2.11 ricorso è inammissibile, in quanto del tutto a-specifico, non confrontandosi affatto con la motivazione della decisione impugnata, che, da un lato, esclude, in modo del tutto esaustivo e ragionevole, i presupposti di cui all'art. 131-bis cod.pen. (in considerazione delle modalità professionali dell'azione predatoria, della sua gravità, della non occasionalità della condotta, confermata dalla condanna per un fatto analogo, commesso appena due mesi prima rispetto a quello in esame, e per altri tipi di reati) e, dall'altro lato, conferma il beneficio della sospensione condizionale già concesso in primo grado. Va, pertanto, ribadito che è inammissibile- il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). 3.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna della ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mari lampi D E lNCA
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