CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 12246/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28080/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], Romita ROCCA, Sabrina DELLE FOGLIE, Serena DELLE FOGLIE e Nicola SCARDIGNO, rappresentati e difesi ,4:Lerrr ok" trw re4- dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] p sso a ancelleria orte e a \passazionet in [OSCURATO:PERSONA] tdA e:. m.4, PRCso o Src, Dì(' • AVv. /14 RJA 7-1A Low — ricorrente - 213,9;_z_ contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 22; — controricorrente — E [OSCURATO:PERSONA] CIPRIANO e Tonia MESSINA Curatela del Fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. intimati - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4036/2019, pubblicata il 17 giugno 2019, non notificata Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. ORDINANZA INTERLOCUTORIA [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che La Corte di Appello di Roma, in sede di giudizio di rinvio, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], Romita ROCCA, Sabrina DELLE FOGLIE, Serena DELLE FOGLIE e Nicola SCARDIGNO, in riassunzione a seguito della sentenza n. 23178 del 2014 con cui era stata cassata la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5239 del 2010, e per l'effetto, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma n. 27610 del 2003 con cui era stata respinta l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], Romita ROCCA e Raffaele ROMITA avverso il decreto ingiuntivo richiesto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed ottenuto dal Tribunale della stessa città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei fideiussori Tommaso DELLE FOGLIE, Romita ROCCA, Raffaele ROMITA, [OSCURATO:PERSONA] CIPRIANO e Tonia MESSINA, con cui veniva loro ingiunto il pagamento, in solido, della somma di euro 724.166,760 (lire 1.402.182.249), oltre interessi, per canoni scaduti e non pagati dalla locatrice [OSCURATO:PERSONA] relativamente ad un complesso industriale con relative attrezzature consegnato in forza del contratto di leasing del 18.05.1988.Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, Tommaso DELLE FOGLIE, Romita ROCCA, Sabrina DELLE FOGLIE, Serena DELLE FOGLIE e Nicola SCARDIGNO, propongono ricorso per cassazione illustrato da tre motivi. Risponde con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis comma 1 c.p.c. La controricorrente ha depositato memoria. Ritenuto che, ai fini della decisione da assumere sul ricorso in esame, è opportuno assegnare termine per la produzione degli avvisi di ricevimento delle notifiche del ricorso agli intimati [OSCURATO:PERSONA] e MESSINA e in difetto, per la rinnovazione della notifica, e che a tal fine il presente procedimento va rinviato a nuovo ruolo; P.Q.M. Assegna il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per produrre gli avvisi di ricevimento delle notifiche del ricorso agli intimati [OSCURATO:PERSONA] e Messina e,in difetto, per la rinnovazione della notifica; rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 18 marzo 2022. IL PRESIDENTE Da lo Sestini [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]