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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2022

Cassazione n. 46451/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione per essere stata esclusa l'invocata ipotesi della forza maggiore, con conseguente assenza del dolo del reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. 74 del 2000, non essendo stati valutati i decisivi elementi addotti dall'appellante ed essendo state svolte argomentazioni apodittiche, non inerenti al caso concreto ed avulse dalla realtà imprenditoriale o commerciale - è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già dettagliatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con la cui motivazione il ricorrente neppure integralmente si confronta; ed invero, la sentenza (pagg. 3 e 4), in aderenza a consolidati orientamenti giurisprudenziali e con valutazione di merito non illogicamente motivata ed in questa sede non altrimenti scrutinabile, ha escluso che gli elementi addotti dall'appellante potessero valere a ritenere provata l'invocata causa di non punibilità della forza maggiore, reputando trattarsi di generiche difficoltà economiche della società che non consentivano di affermare una oggettiva impossibilità di versamento dell'IVA, ma, piuttosto, al di là della più o meno concreta possibilità di reperire ulteriore liquidità, una precisa scelta imprenditoriale in ordine ai debiti da soddisfare prioritariamente con le risorse disponibili per proseguire nell'attività d'impresa; Considerato che è manifestamente infondato il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione della legge penale in relazione all'affermata sussistenza del dolo, trattandosi, peraltro, di doglianze del tutto genericamente supportate e facendosi riferimento non già alla situazione del caso concreto, bensì alla pretesa "pratica quotidiana della vita di una impresa", salvo il riferimento ad un decreto ingiuntivo di consistente importo che neppure specificamente si allega essere divenuto esecutivo (sostenendosi, per contro, essere stato revocato all'esito del giudizio di opposizione al momento arrestatosi al primo grado); ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie incriminatrice è il dolo generico (cfr. Sez. 3, n. 3098 del 05/11/2015, dep. 2016, Rv. 265939) e vi è tendenziale irrilevanza del mancato incasso delle fatture emesse per inadempimento contrattuale, atteso che l'obbligo del versamento IVA prescinde dall'effettiva riscossione delle relative somme e che il mancato adempimento del debitore è riconducibile all'ordinario rischio di impresa, evitabile anche con il ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi (Sez. 3, n. 27202 del 19/05/2022, Natale, Rv. 283347), fatto salvo il caso, che nella specie non si allega essersi verificato, di insoluti in percentuale da ritenersi non fisiologica (Sez. 3, n. 31352 del 05/05/2021, Baracchino, Rv. 28223);Rilevato che il terzo motivo è altresì inammissibile perché afferente al trattamento sanzionatorio, benché lo stesso sia sorretto da adeguata motivazione (la Corte territoriale, dando atto del fatto che l'imputato aveva già fruito una volta del beneficio della sospensione condizionale della pena, ha rilevato l'assenza di qualsiasi condotta risarcitoria e l'impossibilità di formulare una prognosi favorevole, senza che la generica doglianza svolta in ricorso incrini la logicità della non altrimenti rivisitabile valutazione del giudice di merito); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione per essere stata esclusa l'invocata ipotesi della forza maggiore, con conseguente assenza del dolo del reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. 74 del 2000, non essendo stati valutati i decisivi elementi addotti dall'appellante ed essendo state svolte argomentazioni apodittiche, non inerenti al caso concreto ed avulse dalla realtà imprenditoriale o commerciale - è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già dettagliatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con la cui motivazione il ricorrente neppure integralmente si confronta; ed invero, la sentenza (pagg. 3 e 4), in aderenza a consolidati orientamenti giurisprudenziali e con valutazione di merito non illogicamente motivata ed in questa sede non altrimenti scrutinabile, ha escluso che gli elementi addotti dall'appellante potessero valere a ritenere provata l'invocata causa di non punibilità della forza maggiore, reputando trattarsi di generiche difficoltà economiche della società che non consentivano di affermare una oggettiva impossibilità di versamento dell'IVA, ma, piuttosto, al di là della più o meno concreta possibilità di reperire ulteriore liquidità, una precisa scelta imprenditoriale in ordine ai debiti da soddisfare prioritariamente con le risorse disponibili per proseguire nell'attività d'impresa; Considerato che è manifestamente infondato il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione della legge penale in relazione all'affermata sussistenza del dolo, trattandosi, peraltro, di doglianze del tutto genericamente supportate e facendosi riferimento non già alla situazione del caso concreto, bensì alla pretesa "pratica quotidiana della vita di una impresa", salvo il riferimento ad un decreto ingiuntivo di consistente importo che neppure specificamente si allega essere divenuto esecutivo (sostenendosi, per contro, essere stato revocato all'esito del giudizio di opposizione al momento arrestatosi al primo grado); ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie incriminatrice è il dolo generico (cfr. Sez. 3, n. 3098 del 05/11/2015, dep. 2016, Rv. 265939) e vi è tendenziale irrilevanza del mancato incasso delle fatture emesse per inadempimento contrattuale, atteso che l'obbligo del versamento IVA prescinde dall'effettiva riscossione delle relative somme e che il mancato adempimento del debitore è riconducibile all'ordinario rischio di impresa, evitabile anche con il ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi (Sez. 3, n. 27202 del 19/05/2022, Natale, Rv. 283347), fatto salvo il caso, che nella specie non si allega essersi verificato, di insoluti in percentuale da ritenersi non fisiologica (Sez. 3, n. 31352 del 05/05/2021, Baracchino, Rv. 28223);Rilevato che il terzo motivo è altresì inammissibile perché afferente al trattamento sanzionatorio, benché lo stesso sia sorretto da adeguata motivazione (la Corte territoriale, dando atto del fatto che l'imputato aveva già fruito una volta del beneficio della sospensione condizionale della pena, ha rilevato l'assenza di qualsiasi condotta risarcitoria e l'impossibilità di formulare una prognosi favorevole, senza che la generica doglianza svolta in ricorso incrini la logicità della non altrimenti rivisitabile valutazione del giudice di merito); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Rom
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