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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 43118/2021

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uente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Messina il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Messina in data 13/11/2019 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'aumento operato per la recidiva, da contenersi nella metà, dovendosene escludere la reiterazione, dichiarando il ricorso inammissibile nel resto lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Messina rigettava l'impugnazione proposta dall'imputato avverso la decisione in data 10/12/2018 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto e, in accoglimento dell'appello proposto dal P.g., ritenuta la recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod.pen., rideterminava in anni cinque,mesi otto di reclusione ed euro 1.400,00 di multa la pena inflitta al Mento in relazione ai delitti di estorsione aggravata, consumata e tentata, in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato di tentata estorsione in difetto degli elementi costitutivi d'ordine materiale e psichico.

Secondo la difesa i giudici d'appello non hanno specificato quale sia stato il contributo fornito dal ricorrente al fatto di reato, non potendo lo stesso individuarsi nella presenza del prevenuto all'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso del quale egli restò seduto in macchina, e non essendovi prova che egli abbia posto in essere atti intimidatori, seppur in forma implicita, nei confronti della vittima.

Né costituisce indizio di partecipazione il riferimento da parte del coimputato [OSCURATO:PERSONA] nel messaggio inviato alla p.o. il 12/11/2018 al fatto di trovarsi in compagnia del "ragazzo", giacché l'incontro tra il detto Munafò e la p.o. si colloca ad ore di distanza dal messaggio; 2.2 la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. in relazione all'art. 393 cod.pen. nonché la mancanza di motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della p.o. in ordine al reato di cui al capo c) e all'ingiustizia del profitto.

Assume la difesa che la Corte di merito non ha fornito risposta esauriente alle deduzioni difensive in punto di attendibilità della p.o. [OSCURATO:PERSONA], abituale assuntore di droga, né ha valutato il contrasto tra quanto dal medesimo denunziato e le dichiarazioni della madre sia in relazione alla effettiva somma dovuta che alla causale del debito.

Sostiene, inoltre, che, poiché il debito era riferibile all'abituale consumo di gruppo di sostanze stupefacenti e non costituiva provento di attività illecita (cessione di stupefacenti), la Corte avrebbe dovuto considerare la sussunzione del fatto nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod.pen.; 2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata e infraquinquennale, non avendo la Corte territoriale verificato la sussistenza di una relazione qualificata tra i precedenti penali e il reato a giudizio, scrutinio effettuato con esito negativo dal primo giudice.

La sentenza impugnata non ha considerato che i precedenti del prevenuto risultano datati e, in particolare, il precedente per tentata estorsione risale al marzo 2010; 2.4 la violazione degli artt. 99 cod.pen. e 25 e 27 della Costituzione.

Secondo la difesa la Corte territoriale è incorsa in errore di diritto, applicando un aumento di due terzi ex art. 99, comma 4, cod.pen. sebbene nella specie non sia configurabile la recidiva reiterata infraquinquennale ma la recidiva semplice infraquinquennale, considerato che l'imputato è stato condannato con sentenza definitiva solo in relazione al delitto commesso nel marzo 2010 mentre le altre condanne riguardano contravvenzioni. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è inammissibile in quanto reiterativo di censure che hanno trovato compiuto scrutinio nelle fasi di merito e che la Corte territoriale ha disatteso sulla scorta di congrua motivazione, esente da criticità giustificative.

Invero, consta che già il primo giudice aveva effettuato un accurato scrutinio delle dichiarazioni della p.o., evidenziando che la ricostruzione dei fatti oggetto di contestazione ai capi A) e C) della rubrica ha trovato una pluralità di elementi di conferma anche di natura documentale, quali il tenore dei messaggi minatori inviati dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] alla vittima, dai quali emerge in maniera univocamente indiziante il coinvolgimento del prevenuto nella condotta estorsiva sub A). 1.1 Infatti il Tribunale, oltre ad aver richiamato la presenza dell'imputato all'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e la vittima per la consegna del danaro, interrotta dall'intervento degli operanti, sottolineandone la portata agevolatrice dell'azione dell'esecutore materiale, ha rimarcato il chiaro tenore del messaggio con il quale il Munafò comunicava alla p.o. la presenza all'appuntamento anche di "quel ragazzo", direttamente correlandola alla possibilità che succedesse un "burdellu".

Inoltre, il primo giudice ha, altresì, valorizzato quale ulteriore, inequivoco, indizio a carico del ricorrente il fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse chiesto alla vittima di consegnare almeno 350,00 euro, di cui 200,00 da destinare al cugino Mento, segnalando come la complessiva ricostruzione della vicenda attesti che l'impugnante è stato il pianificatore dell'azione delittuosa, per la cui realizzazione si è servito del congiunto [OSCURATO:PERSONA] in funzione di esattore delle somme rivendicate.

Quanto al capo C), il Tribunale ha posto in evidenza che le dichiarazioni della vittima trovano conforto in quella della madre, [OSCURATO:PERSONA], e nell'accertato prelievo con la carta di debito alla medesima intestata dell'importo di euro 500,00, minacciosamente richiesto dall'imputato a saldo di un preteso debito originato da un furto di stupefacente. 1.2 La Corte territoriale, la cui motivazione si salda a quella della sentenza di primo grado in ragione della omogeneità dei criteri valutativi della prova e degli esiti attinti in punto di responsabilità, ha negato fondamento alle obiezioni difensive con ampiezza di argomenti con i quali la difesa non si rapporta criticamente, così incorrendo in genericità ed aspecificità delle doglianze, che mirano ad un rinnovata valutazione delle emergenze probatorie, preclusa in sede di legittimità a fronte di una trama giustificativa dotata di coerenza e concludenza dimostrativa.

2. Preclusa per effetto della mancata devoluzione in appello e, comunque, radicalmente generica s'appalesa la censura di cui al secondo motivo in punto di alternativa qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 393 cod.pen., formulata in forma ipotetica e sprovvista di specifici riferimenti al compendio probatorio scrutinato.

3. Il terzo e il quarto motivo che concernono la sussistenza della recidiva sono fondati.

Invero, la Corte di merito, nell'accogliere l'impugnazione del P.g., ha ritenuto sussistente "la contestata recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale", valorizzando il fatto che il prevenuto, già condannato per una condotta analoga a quella a giudizio consumata nel 2010, con pronunzia divenuta irrevocabile nell'ottobre 2018, ha continuato a delinquere, rimanendo insensibile al trattamento sanzionatorio in precedenza inflittogli.

Tuttavia, nella specie, nonostante l'omogeneità del precedente soprarichiamato, all'imputato è stata contestata esclusivamente la recidiva reiterata ed infraquinquennale e non sussistevano i presupposti per affermare la reiterazione, risultando il prevenuto condannato per il solo cennato delitto mentre gli altri precedenti iscritti a suo carico concernono le fattispecie contravvenzionali ex art. 116, comma 13, D.Igs 285/92, allo stato depenalizzata, e art. 4 L. 110/75.

Questa Corte ha precisato, con affermazione che il Collegio condivide, che ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale (Sez. 2 , n. 15591 del 24/03/2021, Rv. 281229; n. 21451 del 05/03/2019, Rv. 275816; Sez. 4 ckL, 5, n. 47072 del 13/06/2014, Rv. 261308; Sez. 2, n. 18701 del 07/05/2010, Rv. 247089).

Pertanto, nel caso a giudizio risulta carente il presupposto della pluralità di delitti quale fondamento costitutivo della reiterazione ai fini dell'aggravante soggettiva di talché la circostanza poteva essere apprezzata con esclusivo riferimento all'infraquinquennalità del nuovo delitto, ai sensi dell'art. 99, comma 2 n. 2, cod.pen., essendo preclusa la valutazione della specificità della condotta per effetto dell'omessa contestazione.

Poiché l'aumento per l'aggravante così come connotata ha carattere facoltativo ("può essere aumentata fino alla metà"), implicando valutazioni di merito circa la concreta applicazione della circostanza e l'estensione degli effetti sanzionatori, si impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai sopradetti punti, con rinvio alla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio sul punto.

Per il resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della recidiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA].

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma il 21 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Messina il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Messina in data 13/11/2019 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'aumento operato per la recidiva, da contenersi nella metà, dovendosene escludere la reiterazione, dichiarando il ricorso inammissibile nel resto lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Messina rigettava l'impugnazione proposta dall'imputato avverso la decisione in data 10/12/2018 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto e, in accoglimento dell'appello proposto dal P.g., ritenuta la recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod.pen., rideterminava in anni cinque,mesi otto di reclusione ed euro 1.400,00 di multa la pena inflitta al Mento in relazione ai delitti di estorsione aggravata, consumata e tentata, in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato di tentata estorsione in difetto degli elementi costitutivi d'ordine materiale e psichico. Secondo la difesa i giudici d'appello non hanno specificato quale sia stato il contributo fornito dal ricorrente al fatto di reato, non potendo lo stesso individuarsi nella presenza del prevenuto all'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso del quale egli restò seduto in macchina, e non essendovi prova che egli abbia posto in essere atti intimidatori, seppur in forma implicita, nei confronti della vittima. Né costituisce indizio di partecipazione il riferimento da parte del coimputato [OSCURATO:PERSONA] nel messaggio inviato alla p.o. il 12/11/2018 al fatto di trovarsi in compagnia del "ragazzo", giacché l'incontro tra il detto Munafò e la p.o. si colloca ad ore di distanza dal messaggio; 2.2 la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. in relazione all'art. 393 cod.pen. nonché la mancanza di motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della p.o. in ordine al reato di cui al capo c) e all'ingiustizia del profitto. Assume la difesa che la Corte di merito non ha fornito risposta esauriente alle deduzioni difensive in punto di attendibilità della p.o. [OSCURATO:PERSONA], abituale assuntore di droga, né ha valutato il contrasto tra quanto dal medesimo denunziato e le dichiarazioni della madre sia in relazione alla effettiva somma dovuta che alla causale del debito. Sostiene, inoltre, che, poiché il debito era riferibile all'abituale consumo di gruppo di sostanze stupefacenti e non costituiva provento di attività illecita (cessione di stupefacenti), la Corte avrebbe dovuto considerare la sussunzione del fatto nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod.pen.; 2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata e infraquinquennale, non avendo la Corte territoriale verificato la sussistenza di una relazione qualificata tra i precedenti penali e il reato a giudizio, scrutinio effettuato con esito negativo dal primo giudice. La sentenza impugnata non ha considerato che i precedenti del prevenuto risultano datati e, in particolare, il precedente per tentata estorsione risale al marzo 2010; 2.4 la violazione degli artt. 99 cod.pen. e 25 e 27 della Costituzione. Secondo la difesa la Corte territoriale è incorsa in errore di diritto, applicando un aumento di due terzi ex art. 99, comma 4, cod.pen. sebbene nella specie non sia configurabile la recidiva reiterata infraquinquennale ma la recidiva semplice infraquinquennale, considerato che l'imputato è stato condannato con sentenza definitiva solo in relazione al delitto commesso nel marzo 2010 mentre le altre condanne riguardano contravvenzioni. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è inammissibile in quanto reiterativo di censure che hanno trovato compiuto scrutinio nelle fasi di merito e che la Corte territoriale ha disatteso sulla scorta di congrua motivazione, esente da criticità giustificative. Invero, consta che già il primo giudice aveva effettuato un accurato scrutinio delle dichiarazioni della p.o., evidenziando che la ricostruzione dei fatti oggetto di contestazione ai capi A) e C) della rubrica ha trovato una pluralità di elementi di conferma anche di natura documentale, quali il tenore dei messaggi minatori inviati dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] alla vittima, dai quali emerge in maniera univocamente indiziante il coinvolgimento del prevenuto nella condotta estorsiva sub A). 1.1 Infatti il Tribunale, oltre ad aver richiamato la presenza dell'imputato all'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e la vittima per la consegna del danaro, interrotta dall'intervento degli operanti, sottolineandone la portata agevolatrice dell'azione dell'esecutore materiale, ha rimarcato il chiaro tenore del messaggio con il quale il Munafò comunicava alla p.o. la presenza all'appuntamento anche di "quel ragazzo", direttamente correlandola alla possibilità che succedesse un "burdellu". Inoltre, il primo giudice ha, altresì, valorizzato quale ulteriore, inequivoco, indizio a carico del ricorrente il fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse chiesto alla vittima di consegnare almeno 350,00 euro, di cui 200,00 da destinare al cugino Mento, segnalando come la complessiva ricostruzione della vicenda attesti che l'impugnante è stato il pianificatore dell'azione delittuosa, per la cui realizzazione si è servito del congiunto [OSCURATO:PERSONA] in funzione di esattore delle somme rivendicate. Quanto al capo C), il Tribunale ha posto in evidenza che le dichiarazioni della vittima trovano conforto in quella della madre, [OSCURATO:PERSONA], e nell'accertato prelievo con la carta di debito alla medesima intestata dell'importo di euro 500,00, minacciosamente richiesto dall'imputato a saldo di un preteso debito originato da un furto di stupefacente. 1.2 La Corte territoriale, la cui motivazione si salda a quella della sentenza di primo grado in ragione della omogeneità dei criteri valutativi della prova e degli esiti attinti in punto di responsabilità, ha negato fondamento alle obiezioni difensive con ampiezza di argomenti con i quali la difesa non si rapporta criticamente, così incorrendo in genericità ed aspecificità delle doglianze, che mirano ad un rinnovata valutazione delle emergenze probatorie, preclusa in sede di legittimità a fronte di una trama giustificativa dotata di coerenza e concludenza dimostrativa. 2. Preclusa per effetto della mancata devoluzione in appello e, comunque, radicalmente generica s'appalesa la censura di cui al secondo motivo in punto di alternativa qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 393 cod.pen., formulata in forma ipotetica e sprovvista di specifici riferimenti al compendio probatorio scrutinato. 3. Il terzo e il quarto motivo che concernono la sussistenza della recidiva sono fondati. Invero, la Corte di merito, nell'accogliere l'impugnazione del P.g., ha ritenuto sussistente "la contestata recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale", valorizzando il fatto che il prevenuto, già condannato per una condotta analoga a quella a giudizio consumata nel 2010, con pronunzia divenuta irrevocabile nell'ottobre 2018, ha continuato a delinquere, rimanendo insensibile al trattamento sanzionatorio in precedenza inflittogli. Tuttavia, nella specie, nonostante l'omogeneità del precedente soprarichiamato, all'imputato è stata contestata esclusivamente la recidiva reiterata ed infraquinquennale e non sussistevano i presupposti per affermare la reiterazione, risultando il prevenuto condannato per il solo cennato delitto mentre gli altri precedenti iscritti a suo carico concernono le fattispecie contravvenzionali ex art. 116, comma 13, D.Igs 285/92, allo stato depenalizzata, e art. 4 L. 110/75. Questa Corte ha precisato, con affermazione che il Collegio condivide, che ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale (Sez. 2 , n. 15591 del 24/03/2021, Rv. 281229; n. 21451 del 05/03/2019, Rv. 275816; Sez. 4 ckL, 5, n. 47072 del 13/06/2014, Rv. 261308; Sez. 2, n. 18701 del 07/05/2010, Rv. 247089). Pertanto, nel caso a giudizio risulta carente il presupposto della pluralità di delitti quale fondamento costitutivo della reiterazione ai fini dell'aggravante soggettiva di talché la circostanza poteva essere apprezzata con esclusivo riferimento all'infraquinquennalità del nuovo delitto, ai sensi dell'art. 99, comma 2 n. 2, cod.pen., essendo preclusa la valutazione della specificità della condotta per effetto dell'omessa contestazione. Poiché l'aumento per l'aggravante così come connotata ha carattere facoltativo ("può essere aumentata fino alla metà"), implicando valutazioni di merito circa la concreta applicazione della circostanza e l'estensione degli effetti sanzionatori, si impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai sopradetti punti, con rinvio alla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio sul punto. Per il resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della recidiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 21 ottobre
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