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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 10779/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale correttamente rilevato l'aspecificità dei motivi di gravame in punto di responsabilità per il reato di furto aggravato di energia elettrica, in considerazione dell'erogazione illecitamente procurata in favore dell'imputata, non contestata nel ricorso di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore I esidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale correttamente rilevato l'aspecificità dei motivi di gravame in punto di responsabilità per il reato di furto aggravato di energia elettrica, in considerazione dell'erogazione illecitamente procurata in favore dell'imputata, non contestata nel ricorso di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore I esidente
Sentenza Cassazione n. 10779/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris