Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 1952

Cassazione n. 11206/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/02/1952 avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine ai numerosi reati di truffa ascrittigli, in continuazione, alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto all'entità dell'aumento operato per la continuazione.

Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per un motivo manifestamente infondato, che fonda su un dato macroscopicamente non vero.

Il Tribunale ha, infatti, quantificato la pena detentiva base in mesi sei di reclusione, e non cinque, come al contrario afferma erroneamente il difensore che ha redatto il ricorso, travisando un elemento di tutta evidenza; è, pertanto, assolutamente legittimo l'aumento a titolo di continuazione operato nella misura di mesi dieci di reclusione, con conclusiva determinazione della pena detentiva in anni uno e mesi quattro di reclusione.

Non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della estinzione per prescrizione del reato eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, D. L., Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

U., n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez.

U, n. 19601 del 28/02/2008, Rv. 239400; argomenta anche da Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della estrema ed ingiustificabile negligenza palesata - della somma di Euro cinquemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. z P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/02/1952 avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine ai numerosi reati di truffa ascrittigli, in continuazione, alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto all'entità dell'aumento operato per la continuazione. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per un motivo manifestamente infondato, che fonda su un dato macroscopicamente non vero. Il Tribunale ha, infatti, quantificato la pena detentiva base in mesi sei di reclusione, e non cinque, come al contrario afferma erroneamente il difensore che ha redatto il ricorso, travisando un elemento di tutta evidenza; è, pertanto, assolutamente legittimo l'aumento a titolo di continuazione operato nella misura di mesi dieci di reclusione, con conclusiva determinazione della pena detentiva in anni uno e mesi quattro di reclusione. Non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della estinzione per prescrizione del reato eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, D. L., Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U., n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Rv. 239400; argomenta anche da Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della estrema ed ingiustificabile negligenza palesata - della somma di Euro cinquemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. z P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11206/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris