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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2024

Cassazione n. 39319/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 035AOUY nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso.

Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, meramente reiterativi delle censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta.

I giudici hanno puntualmente evidenziato le ragioni per le quali non hanno ritenuto provato che, al momento del controllo, l'imputato fosse autorizzato a svolgere attività lavorativa (pag. 1).

Quanto alla la sussistenza della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen., la Corte d'appello ne ha congruamente motivato la mancata concessione in ragione della gravità della condotta.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 035AOUY nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, meramente reiterativi delle censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta. I giudici hanno puntualmente evidenziato le ragioni per le quali non hanno ritenuto provato che, al momento del controllo, l'imputato fosse autorizzato a svolgere attività lavorativa (pag. 1). Quanto alla la sussistenza della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen., la Corte d'appello ne ha congruamente motivato la mancata concessione in ragione della gravità della condotta. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]