CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 39754/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli rigettava l'appello che era stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la richiesta dello stesso Olimpio di dichiarare la perdita di efficacia della custodia cautelare in carcere che gli era stata applicata in relazione ai reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, falsità in certificazioni e impiego di denaro o beni di provenienza illecita, commessi tra il 2017 e il 2018, previa retrodatazione della decorrenza dei termini di durata di detta misura, ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., alla data di esecuzione (15 gennaio 2019) dell'ordinanza che aveva applicato all'Olimpio la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di omicidio pluriaggravato commesso il 12 ottobre 1996. Dopo avere ritenuto l'assenza della connessione qualificata, indicata nel comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen., tra i menzionati fatti commessi tra il 2017 e il 2018 e il diverso fatto di omicidio commesso il 12 ottobre 1996, il Tribunale di Napoli escludeva che, al momento della richiesta di emissione della prima ordinanza di custodia cautelare relativa al reato di omicidio (1'11 settembre 2018; la conseguente ordinanza del G.i.p. sarà eseguita il 15 gennaio 2019), fossero già desumibili dagli atti gli elementi indiziari che erano stati posti a fondamento della seconda ordinanza di custodia cautelare relativa ai reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, falsità in certificazioni e impiego di denaro o beni di provenienza illecita (ordinanza emessa il 24 marzo 2022 ed eseguita il 7 giugno 2022), con la conseguente insussistenza del presupposto della richiesta retrodatazione. 2. Avverso l'indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e l'illogicità della motivazione e la conseguente nullità dell'ordinanza impugnata. Il ricorrente contesta la motivazione di tale ordinanza là dove essa ha escluso che, al momento dell'emissione della prima ordinanza relativa al reato di omicidio, fossero già desumibili dagli atti gli elementi indiziari per emettere la seconda ordinanza relativa ai reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, falsità in certificazioni e impiego di denaro o beni di provenienza illecita e rappresenta, a tale proposito, che: a) il fatto che il pubblico ministero avesse richiesto e ottenuto quasi trenta proroghe dell'attività di intercettazione, avesse apposto a tali richieste di proroga una serie di omissis e avesse significativamente oscurato anche i brogliacci con il riassunto del contenuto delle predette intercettazioni «certific[herebbe] la conoscenza da parte del P.M. del contenuto degli atti e, dunque, la possibilità di valutare il requisito della gravità indiziaria», e sottolinea come il fatto che il pubblico ministero potesse eventualmente non avere la materiale disponibilità dei menzionati brogliacci - peraltro, come detto, dallo stesso sottoposti a un significativo oscuramento - non possa fare ritenere, ai sensi degli artt. 267 e 268 cod. proc. pen., che egli non conoscesse i risultati dell'attività di captazione; b) agli atti esisteva un'annotazione della Direzione investigativa antimafia (DIA) di Napoli del 12 gennaio 2018 che avrebbe dato atto dell'acquisizione della prova del reato di falsità in certificazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo è manifestamente infondato.2. Il caso di specie riguarda una situazione in cui, come è stato accertato dal Tribunale di Napoli e come non è contestato dal ricorrente, tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari non esiste alcuna connessione. Questa ipotesi che - come quelle in cui sia configurabile una forma di connessione "non qualificata", cioè diversa da quelle del concorso formale, della continuazione o del nesso teleologico (per quest'ultimo, nei limiti fissati dal codice) - in passato si riteneva pacificamente non rientrare nel perimetro applicativo dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., rientra oggi in tale campo applicativo per effetto della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 408 del 2005. In conseguenza di tale sentenza, la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare è dovuta «in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze». Il giudice deve, perciò, verificare se, al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare, fossero già desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare, da intendere, come è stato sottolineato dal Giudice delle leggi, come «elementi idonei e sufficienti per adottare» il provvedimento cronologicamente posteriore. Tale regola, peraltro, vale solo se le due ordinanze siano state emesse in uno stesso procedimento penale, perché, se i provvedimenti cautelari sono stati adottati in procedimenti formalmente differenti, per la retrodatazione occorre verificare, oltre che al momento dell'emissione della prima ordinanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l'applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza, che i due procedimenti siano in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e che la separazione possa essere stata il frutto di una scelta del pubblico ministero (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2017, Librato, Rv. 235909-01). Il concetto di desumibilità dagli atti degli elementi per emettere la nuova ordinanza implica una valutazione che è riconducibile a una questi() facti, la quale può essere scrutinata dalla Corte di cassazione esclusivamente sotto il profilo della logicità e coerenza descrittiva delle emergenze processuali e probatorie enunciati nel provvedimento impugnato, nonché sotto il connesso profilo della congruenza e non contraddittorietà delle valutazioni operate dal giudice di merito (Sez. 1, n. 22751 del 06/05/2021, Ferraiuolo, Rv. 281545-01, non massimata sul punto; Sez. 6, n. 12676 del 20/12/2006, dep. 2007, Barresi, Rv. 236829-01). 3. Nel caso in esame, il Tribunale di Napoli ha spiegato, con una motivazione nella quale non sono ravvisabili contraddizioni né illogicità manifeste, le ragioni per cui, al momento dell'emissione della prima delle due ordinanze cautelari, quella relativa al reato di omicidio che era stata eseguita il 15 gennaio 2019, non fossero desumibili dagli atti a disposizione del pubblico ministero elementi che potessero giustificare l'emissione dell'altra ordinanza di custodia cautelare, quella che sarebbe stata emessa solo il 24 marzo 2022, pur essendo questa relativa ai reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, falsità in certificazioni e impiego di denaro o beni di provenienza illecita che erano stato commessi, tra il 2017 e il 2018, anteriormente all'applicazione della prima misura. Ciò perché, come è stato evidenziato, nel gennaio del 2019, come risultava dall'informativa della DIA del 10 giugno 2019, il pubblico ministero, venendo in rilievo pregresse conversazioni intercettate, non disponeva ancora della trascrizione di molte di quelle che gli avrebbero permesso di ricavare i dati informativi necessari per potere formulare una richiesta di applicazione di una misura coercitiva anche per i menzionati reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, falsità in certificazioni e impiego di denaro o beni di provenienza illecita. Il Tribunale di Napoli ha altresì evidenziato come neppure dai decreti di autorizzazione e di proroga delle intercettazioni ambientali si potessero desumere elementi tali da giustificare la retrodatazione. Tale soluzione risulta in linea con l'indirizzo fatto proprio dalla Corte di cassazione secondo cui, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore "desumibilità" delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare, non va confusa con quella di semplice "conoscenza" o "conoscibilità" di determinate evenienze fattuali. Infatti, la "desumibilità", per essere rilevante nell'ambito del meccanismo previsto dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., deve essere individuata nella condizione di conoscenza, da un determinato compendio documentale o dichiarativo, degli elementi relativi a un determinato fatto-reato che abbiano in sé una specifica "significanza processuale". Ciò che si verifica allorquando il pubblico ministero procedente sia nella reale condizione di avvalersi di un quadro sufficientemente compiuto ed esauriente (sebbene modificabile nel prosieguo delle indagini) del panorama indiziario, tale da consentirgli di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità delle fonti indiziarie, suscettibili di dare luogo - in presenza di concrete esigenze cautelari - alla richiesta e all'adozione di una misura cautelare (Sez. 6, n. 11807 del 11/02/2013, Paladini, Rv. 255722-01). A fronte dell'indicata adeguata motivazione del Tribunale di Napoli, il ricorrente ha del tutto omesso di indicare da quali richieste di proroga dell'attività di intercettazione e da quali brogliacci relativi alle conversazioni intercettate, nonché da quale contenuto delle stesse richieste e brogliacci, sarebbe risultato che il pubblico ministero sarebbe stato in grado di disporre, già al momento dell'emissione della precedente ordinanza di custodia cautelare per il fatto di omicidio commesso nel 1996, in modo sufficientemente compiuto ed esauriente, degli elementi indiziari idonei e sufficienti per l'emissione della successiva ordinanza di custodia cautelare per i fatti di associazione di tipo mafioso, estorsione, falsità in certificazioni e impiego di denaro o beni di provenienza illecita, con la conseguenza che il ricorso si appalesa, in realtà, come del tutto generico. Quanto, infine, all'invocata annotazione della DIA di Napoli del 12 gennaio 2018, che è stata allegata al ricorso, si deve osservare come essa non costituisca un atto contenente una notizia del reato di falso in certificazioni, ma, appunto, una mera annotazione relativa all'esame del sistema di videosorveglianza che era stato installato presso lo studio dell'odontoiatra [OSCURATO:PERSONA] al fine di verificare la presenza di [OSCURATO:PERSONA] presso tale studio, la quale annotazione, peraltro, dava anche atto del fatto che, il 18 dicembre 2017, l'Olimpio si era effettivamente recato presso lo studio. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am