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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2022

Cassazione n. 25639/2022

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5925/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2010, in persona dell'amministratore unico, [OSCURATO:PERSONA], la quale agisce anche in proprio, rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.16, presso lo studio, giusta procura speciale in calce al ricorso. - ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12. - con troricorrente - avverso la sentenza n. 917/11/2015 della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 30 giugno 2022, tenuta mediante collegamento da remoto. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 917/11/2015, depositata il 15/9/2015, la CTR dell'Abruzzo ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2010 s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società, avverso la decisione di prime cure che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalle due contribuenti, rispettivamente, in qualità di parte acquirente ed alienante, avverso l'avviso di rettifica e liquidazione di maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale, emesso dall'Agenzia delle Entrate, in relazione alla compravendita di un villino quadrifamiliare dichiaratamente in corso di costruzione, intervenuto fra la Guarino e la società, quale parte acquirente, il cui valore era stato elevato da C 190.000,00 ad C 662.000,00.

A fondamento della decisione il giudice del gravame ha rilevato che, "analizzando la ricevuta di accettazione della raccomandata che il contribuente asserisce inviata all'Agenzia delle Entrate è possibile leggere al rigo "destinatario" Com.

Trib.

Prov.

L'Aquila c/o Dir.

Prov., seguita da indirizzo errato", e che "la denominazione del destinatario stesso ha prevalenza sull'indirizzo, il quale ha piuttosto la funzione di rendere agevole la notificazione" ed inoltre che il ricorso introduttivo del giudizio, ai sensi degli artt. 20 e 21, d.lgs. n. 546 del 1992, risulta irritualmente proposto, non essendo stato notificato o inviato a mezzo posta o direttamente consegnato all'Ufficio che ha emesso l'atto impugnato, donde la definitività dell'atto impositivo.

La società Romana 2010 ed il legale rappresentate, [OSCURATO:PERSONA], la quale agisce anche in proprio, ricorrono per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi; resiste cori controricorso l'Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., le ricorrenti denunciano violazione del d.p.r. n. 600 del 1973, art. 42, in quanto l'avviso impugnato è stato sottoscritto da delegato del Dirigente dell'Ufficio, privo di poteri e attribuzioni, questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. :360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., denunciano violazione degli artt. 137 e segg. cod. proc. civ., 16, comma 2, 20 e 21, d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la CTR ha erroneamente ritenuto inesistente la notificazione all'Agenzia delle Entrate del ricorso introduttivo del giudizio, senza considerare che l'atto era stato notificato a mezzo raccomandata a. r. spedita il 14/11/2013 e ricevuta il successivo 19/11/2013, come dimostrato dalla documentazione versata in atti, essendo l'indirizzo dell'Ufficio esattamente riportato ([OSCURATO:PERSONA] - Palazzo degli [OSCURATO:PERSONA] e del Tesoro di L'Aquila), e che il deposito del ricorso presso l'adita CTP di L'Aquila, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. n. 546 del 1992, era stato tempestivamente effettuato a mezzo raccomandata a. r. del 12/12/2013 (data di spedizione), vale a dire entro il termine di 30 giorni imposto dalla legge.

Con il terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., denunciano violazione degli artt. 137 e segg., 156, 160 cod. _3 proc. civ., 16, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, nullità della sentenza impugnata, in quanto la CTR ha omesso di dare rilievo, ai fini della sanatoria, dell'avvenuta costituzione dell'Agenzia delle Entrate, la quale si è difesa anche nel merito dell'impugnazione.

Con il quarto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., denunciano violazione degli artt. 137 e segg., 156, 164 e 291 cod. proc. civ., 16, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, nullità della sentenza in quanto la CTR ha comunque omesso di considerare che, in ogni caso, avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo. [OSCURATO:PERSONA] La prima censura va dichiarata inammissibile.

La C.T.P. si è limitata ad esaminare la questione della prova della spedizione o consegna dell'originario ricorso proposto dalle contribuenti e la C.T.R. non ha minimamente affrontato l'argomento della validità della sottoscrizione dell'atto impositivo che, peraltro, risulta estraneo al thema decidendum non emergendo, in prime cure, alcuna censura relativa ai requisiti formali richiesti dal citato art. 42, d.p.r. n. 600 del 1973, sicché la C.T.R. non avrebbe potuto rilevare, nemmeno d'ufficio, alcun vizio in proposito.

Nel processo tributario la nullità dell'avviso di accertamento non è rilevabile d'ufficio e la relativa eccezione, se non formulata nel giudizio di primo grado, non è ammissibile qualora venga proposta nelle successive fasi del giudizio (Cass. n. 705/2017, n. 13126/2016, n. 10802/2010, n. 8114/2002, n. 13087/2003, n. 3731/1993 ed anche Cass. n. 22810/2015, n. 37/2015, n. 27065/2008).

Deve rilevarsi, quindi, l'inammissibilità della censura, per novità della stessa, irrilevante essendo l'eventuale accettazione del contraddittorio da parte dell'Amministrazione (Cass. n. 16803/2017, n. 12442/2011).

Le restanti (seconda, terza e quarta) censure, scrutinabili congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono fondate e meritano accoglimento.

Il giudice di primo grado (sentenza n. 446/2014) ha accertato che il ricorso introduttivo del giudizio "è stato spedito alla [OSCURATO:PERSONA] di L'Aquila in data 12 dicembre 2013 e ricevuto il 17 dicembre successivo" e che, invece, manca la prova di "spedizione o consegna della copia dello stesso all'Agenzia delle Entrate", la quale mai è stata ritualmente evocata in giudizio, con la conseguenza che non v'è spazio per alcuna forma di sanatoria, vuoi per costituzione della parte ex art. 156 cod. proc. civ., vuoi per effetto della rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ. della notificazione, ed ai sensi degli art. 20 e 21, del d.lgs. n. 546 del 1992, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio "e quindi la definitività dell'atto impugnato".

E' bene tenere conto del fatto che le contribuenti avevano proposto due ricorsi, il primo (RG n. 631/2013) spedito il 14/11/2013 ed il secondo (RG n. 689/2013) spedito il 12/12/2013, secondo l'Agenzia delle Entrate entrambi mai notificati, essendo essa venuta a conoscenza delle impugnazioni soltanto all'esito di ricerche all'anagrafe tributaria dalle quali era emerso "che in data 14/11/2013 e successivamente in data 12/12/2013 i ricorrenti avevano spedito due copie del medesimo ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di L'Aquila" (pag. 2 controricorso).

Il giudizio di cui al ricorso distinto con RG n. 631/2013 è stato dichiarato estinto, con sentenza n. 219, depositata il 16/4/2014, della CTP di L'Aquila, per rinuncia della parte ricorrente (la Romana 2000 s.r.I.) che, in tal modo, manifestava la volontà di coltivare il solo giudizio distinto RG n. 689/2013. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell'Abruzzo ha disatteso i motivi d'appello della società contribuente, la quale faceva leva sulla notifica a mezzo posta del ricorso all'Agenzia delle Entrate, in quanto spedita il 14 e ricevuta il 19/11/2013, e comunque sull'obbligo per il giudice, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., di disporre, se del caso, la rinnovazione della notificazione, ed ha confermato la prima decisione proprio in ragione dell'omessa notifica dell'originario ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:PERSONA] di L'Aquila.

Dalla motivazione della sentenza emerge che il giudice di appello ha dato rilievo decisivo alla circostanza che nella ricevuta di accettazione della raccomandata "che il contribuente asserisce inviata all'Agenzia delle Entrate", al rigo destinatario, è scritto "Com.Trib.Prov.

L'Aquila c/o Dir.

Prov. [OSCURATO:PERSONA] 67100 L'Aquila" per cui la notifica non può riferirsi in alcun modo all'Agenzia delle Entrate, ancorché l'indirizzo esatto dell'organo di giustizia tributaria fosse non [OSCURATO:PERSONA], sede invece dell'Ufficio finanziario, ma [OSCURATO:PERSONA] n. 27/F, L'Aquila.

La CTR ha, altresì, osservato che va data prevalenza, ai fini della individuazione dei destinatario dell'atto giudiziario, alla "denominazione del destinatario", donde l'ininfluenza della circostanza che esso fosse stato spedito all'indirizzo ([OSCURATO:PERSONA]) ove aveva sede l'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di L'Aquila.

Il ricorso deve essere proposto, a pena d'inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato (art. 21, d.lgs. n. 546 del 1992) e l'introduzione del processo tributario, con cui si instaura il contraddittorio tra le parti in causa, risulta caratterizzato da una prima fase, in cui il ricorrente notifica o spedisce o consegna (art.20, d.lgs. n. 546 del 1992) il ricorso alla controparte, e da una seconda fase, in cui si devono costituire sia il ricorrente medesimo, che la parte resistente.

L'impugnazione del contribuente s'intende proposta rispettivamente alla data della notifica, della spedizione o della consegna all'Ufficio, per cui è a quel momento che deve aversi riguardo per stabilire se l'impugnazione sia o meno tempestiva.

Per costituirsi in giudizio, il ricorrente deve poi depositare entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, presso la segreteria della Commissione tributaria adita, il proprio fascicolo processuale. (art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992).

Quanto al modo di effettuazione del deposito, oltre alla materiale consegna dell'atto alla segreteria, è consentita la spedizione tramite il servizio postale, in plico raccomandato senza busta e con avviso di ricevimento (art. 22, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992).

Deduce parte ricorrente che dal contenuto della menzionata ricevuta di accettazione di posta raccomandata A/R (riprodotta nel corpo del ricorso per cassazione unitamente all'atto di appello) si ricava la prova che il ricorso di primo grado fu spedito il 14/11/2013 e consegnato il 19/11/2013 alla controparte pubblica, ed inoltre che il ricorso venne tempestivamente depositato il 12/12/2013, presso la segreteria dell'adita CTP di L'Aquila, sempre a mezzo del servizio postale.

La società contribuente, tuttavia, a dimostrazione della ricezione dell'atto introduttivo del giudizio da parte dell'Agenzia delle Entrate, non deposita l'avviso di ricevimento, bensì la stampa di una visura del sito web di [OSCURATO:PERSONA], in cui sono riportate la data di spedizione (14/11/2013) e quella di consegna (19/11/2013) della raccomandata n. 146044523047.Si tratta, all'evidenza, di documentazione giuridicamente inidonea a dimostrare a mani di quale soggetto, oltre che in quale data, si sia perfezionata o meno la notificazione a mezzo del servizio postale, trattandosi di semplice, generica notizia della consegna.

E' appena il caso di richiamare la giurisprudenza della Corte secondo cui, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, è l'avviso di ricevimento che prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che l'atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile, nello spazio dell'avviso relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata" (Cass. n. 16362/2012), nonché "costituisce strumento di verifica della consegna, altrimenti incerta, ovvero delle regioni della mancata consegna della raccomandata al destinatario" (Cass. Sez.

U, n. 627/2008).

Ciò non di meno, la Corte ha affermato che "Il mancato deposito dell'avviso di ricevimento di una notificazione effettuata a mezzo posta è causa di nullità e non di inesistenza della notificazione, con conseguente rinnovabilità per ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c., costituendo tale avviso prova della regolarità del a notificazione ma non elemento strutturale di essa." (Cass. n. 4791/2021).

Con riferimento alla fattispecie in esame, va osservato che all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] ha sede l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate destinatario del ricorso, come univocamente emerge dal contenuto dell'atto giudiziario, circostanza del tutto obliterata dal giudice di appello.

Inoltre, nel giudizio di primo grado v'è stata la costituzione (anche se "tardiva") dell'Agenzia delle Entrate, mediante deposito di atto contenente controdeduzioni datato 28/1/2014, che ha sanato ex tunc la nullità della notificazione, rendendo così superfluo l'ordine di rinnovazione che altrimenti il primo giudice, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., era tenuto a disporre.

La decisione impugnata si appalesa erronea proprio in quanto non tiene conto del fatto che notificazione ed atto notificato vanno tenuti distinti per natura ed effetti, che le forme processuali, come si ricava dell'art. 156 cod. proc. civ., non sono fini a sé stesse.

La notifica all'Agenzia delle Entrate ha raggiunto lo scopo di rendere conoscibile l'impugnazione della contribuente contro il provvedimento impositivo ed il relativo ricorso può ritenersi proposto tempestivamente, avuto riguardo al termine decadenziale di sessanta giorni (decorrente dalla data di notificazione dell'atto impugnato ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) di cui all'art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, considerando la

I. n. 742 del 1969 sulla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (ratione temporis, 10 agosto - 15 settembre di ogni anno).

La sentenza impugnata, che "rigetta l'appello'', nella parte espositiva dà atto dell'eccezione di inammissibilità del gravame: 1) "per tardivo deposito del medesimo alla segreteria della Commissione adita", ai sensi dell'art. 22, d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto l'appello sarebbe stato notificato all'Ufficio in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo raccomandata del 3/10/2014, ed il deposito dello stesso effettuato presso la [OSCURATO:PERSONA] e di L'Aquila soltanto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) "per omesso deposito presso la segreteria della [OSCURATO:PERSONA] che ha emesso la sentenza impugnata", ai sensi dell'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto il ricorso in appello, nella specie, non è stato notificato a mezzo dell'ufficiale giudiziario; 3) perché "la copia dell'appello notificata non è conforme all'atto (tardivamente) depositato, ai sensi degli artt. 22 e 53, d.lgs. n. 546 del 1992 (quello notificato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] era formato da 23 pagine ed aveva in calce la procura alle liti, mentre quello depositato presso la CTR era formato da 24 pagine e non recava alcuna procura).

Osserva il Collegio che essendo risultata l'Agenzia delle Entrate totalmente vittoriosa all'esito del giudizio definito con la sentenza qui impugnata, non è riconoscibile in capo alla medesima una soccombenza in senso tecnico, onde essa non potrebbe, a rigore, proporre alcuna impugnazione, essendo noto che, a questo fine, presupposto indefettibile è che riguardo alle questioni oggetto del giudizio definito con il provvedimento che si intende impugnare l'impugnante sia risultato soccombente; e, quindi, che l'impugnazione e, vieppiù, il ricorso per cassazione siano preclusi alla parte che, come qui l'odierna proponente, è rimasta totalmente vittoriosa in quel giudizio (Cass., n. 18648/2018, n. 134/2017, n. 25821/2009).

Ciò, tuttavia, non esclude che qualora la sentenza impugnata con il ricorso principale abbia, sia pur implicitamente, risolto in senso sfavorevole alla parte vittoriosa una questione preliminare o pregiudiziale, l'intimato, che intenda sottoporre all'esame della Corte tale questione non può limitarsi a riproporre la stessa con il controricorso, ma ha l'onere di proporre ricorso incidentale con riferimento alla sua soccombenza teorica (Cass. n. 7523/2015).

L'onere dell'impugnazione gravante sull'intimato va, pertanto, riferito non solo alla soccombenza pratica, ma anche a quella teorica, e non può essere assolto con la sola riproposizione della questione a mezzo del controricorso (Cass. n. 599/2004, n. 15189/2003, n. 100/2003).

Nel caso di specie, le eccezioni di cui sopra formulate dall'Agenzia delle Entrate, allora appellata, sono state disattese dalla CTR, e tanto risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, incentrata sull'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, non potendosi attribuire al passaggio motivazionale, "Del resto l'Ufficio asserisce che entrambe le copie dell'appello si trovano in deposito presso la segreteria della [OSCURATO:PERSONA] ed in merito nulla può validamente eccepire l'appellante", obiter di non chiaro significato, la prospettata valenza di autonoma ratio decidendi, atteso che la portata della decisione deve individuarsi anche alla luce dei dispositivo di rigetto del gravame ("[OSCURATO:PERSONA] ... rigetta l'appello").

Le esposte considerazioni conducono alla cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio alla medesima CTR, in diversa composizione, per nuovo esame e per regolamentare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa l'imp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5925/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2010, in persona dell'amministratore unico, [OSCURATO:PERSONA], la quale agisce anche in proprio, rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.16, presso lo studio, giusta procura speciale in calce al ricorso. - ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12. - con troricorrente - avverso la sentenza n. 917/11/2015 della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 30 giugno 2022, tenuta mediante collegamento da remoto. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 917/11/2015, depositata il 15/9/2015, la CTR dell'Abruzzo ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2010 s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società, avverso la decisione di prime cure che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalle due contribuenti, rispettivamente, in qualità di parte acquirente ed alienante, avverso l'avviso di rettifica e liquidazione di maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale, emesso dall'Agenzia delle Entrate, in relazione alla compravendita di un villino quadrifamiliare dichiaratamente in corso di costruzione, intervenuto fra la Guarino e la società, quale parte acquirente, il cui valore era stato elevato da C 190.000,00 ad C 662.000,00. A fondamento della decisione il giudice del gravame ha rilevato che, "analizzando la ricevuta di accettazione della raccomandata che il contribuente asserisce inviata all'Agenzia delle Entrate è possibile leggere al rigo "destinatario" Com. Trib. Prov. L'Aquila c/o Dir. Prov., seguita da indirizzo errato", e che "la denominazione del destinatario stesso ha prevalenza sull'indirizzo, il quale ha piuttosto la funzione di rendere agevole la notificazione" ed inoltre che il ricorso introduttivo del giudizio, ai sensi degli artt. 20 e 21, d.lgs. n. 546 del 1992, risulta irritualmente proposto, non essendo stato notificato o inviato a mezzo posta o direttamente consegnato all'Ufficio che ha emesso l'atto impugnato, donde la definitività dell'atto impositivo. La società Romana 2010 ed il legale rappresentate, [OSCURATO:PERSONA], la quale agisce anche in proprio, ricorrono per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi; resiste cori controricorso l'Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., le ricorrenti denunciano violazione del d.p.r. n. 600 del 1973, art. 42, in quanto l'avviso impugnato è stato sottoscritto da delegato del Dirigente dell'Ufficio, privo di poteri e attribuzioni, questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. :360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., denunciano violazione degli artt. 137 e segg. cod. proc. civ., 16, comma 2, 20 e 21, d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la CTR ha erroneamente ritenuto inesistente la notificazione all'Agenzia delle Entrate del ricorso introduttivo del giudizio, senza considerare che l'atto era stato notificato a mezzo raccomandata a. r. spedita il 14/11/2013 e ricevuta il successivo 19/11/2013, come dimostrato dalla documentazione versata in atti, essendo l'indirizzo dell'Ufficio esattamente riportato ([OSCURATO:PERSONA] - Palazzo degli [OSCURATO:PERSONA] e del Tesoro di L'Aquila), e che il deposito del ricorso presso l'adita CTP di L'Aquila, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. n. 546 del 1992, era stato tempestivamente effettuato a mezzo raccomandata a. r. del 12/12/2013 (data di spedizione), vale a dire entro il termine di 30 giorni imposto dalla legge. Con il terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., denunciano violazione degli artt. 137 e segg., 156, 160 cod. _3 proc. civ., 16, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, nullità della sentenza impugnata, in quanto la CTR ha omesso di dare rilievo, ai fini della sanatoria, dell'avvenuta costituzione dell'Agenzia delle Entrate, la quale si è difesa anche nel merito dell'impugnazione. Con il quarto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., denunciano violazione degli artt. 137 e segg., 156, 164 e 291 cod. proc. civ., 16, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, nullità della sentenza in quanto la CTR ha comunque omesso di considerare che, in ogni caso, avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo. [OSCURATO:PERSONA] La prima censura va dichiarata inammissibile. La C.T.P. si è limitata ad esaminare la questione della prova della spedizione o consegna dell'originario ricorso proposto dalle contribuenti e la C.T.R. non ha minimamente affrontato l'argomento della validità della sottoscrizione dell'atto impositivo che, peraltro, risulta estraneo al thema decidendum non emergendo, in prime cure, alcuna censura relativa ai requisiti formali richiesti dal citato art. 42, d.p.r. n. 600 del 1973, sicché la C.T.R. non avrebbe potuto rilevare, nemmeno d'ufficio, alcun vizio in proposito. Nel processo tributario la nullità dell'avviso di accertamento non è rilevabile d'ufficio e la relativa eccezione, se non formulata nel giudizio di primo grado, non è ammissibile qualora venga proposta nelle successive fasi del giudizio (Cass. n. 705/2017, n. 13126/2016, n. 10802/2010, n. 8114/2002, n. 13087/2003, n. 3731/1993 ed anche Cass. n. 22810/2015, n. 37/2015, n. 27065/2008). Deve rilevarsi, quindi, l'inammissibilità della censura, per novità della stessa, irrilevante essendo l'eventuale accettazione del contraddittorio da parte dell'Amministrazione (Cass. n. 16803/2017, n. 12442/2011). Le restanti (seconda, terza e quarta) censure, scrutinabili congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono fondate e meritano accoglimento. Il giudice di primo grado (sentenza n. 446/2014) ha accertato che il ricorso introduttivo del giudizio "è stato spedito alla [OSCURATO:PERSONA] di L'Aquila in data 12 dicembre 2013 e ricevuto il 17 dicembre successivo" e che, invece, manca la prova di "spedizione o consegna della copia dello stesso all'Agenzia delle Entrate", la quale mai è stata ritualmente evocata in giudizio, con la conseguenza che non v'è spazio per alcuna forma di sanatoria, vuoi per costituzione della parte ex art. 156 cod. proc. civ., vuoi per effetto della rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ. della notificazione, ed ai sensi degli art. 20 e 21, del d.lgs. n. 546 del 1992, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio "e quindi la definitività dell'atto impugnato". E' bene tenere conto del fatto che le contribuenti avevano proposto due ricorsi, il primo (RG n. 631/2013) spedito il 14/11/2013 ed il secondo (RG n. 689/2013) spedito il 12/12/2013, secondo l'Agenzia delle Entrate entrambi mai notificati, essendo essa venuta a conoscenza delle impugnazioni soltanto all'esito di ricerche all'anagrafe tributaria dalle quali era emerso "che in data 14/11/2013 e successivamente in data 12/12/2013 i ricorrenti avevano spedito due copie del medesimo ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di L'Aquila" (pag. 2 controricorso). Il giudizio di cui al ricorso distinto con RG n. 631/2013 è stato dichiarato estinto, con sentenza n. 219, depositata il 16/4/2014, della CTP di L'Aquila, per rinuncia della parte ricorrente (la Romana 2000 s.r.I.) che, in tal modo, manifestava la volontà di coltivare il solo giudizio distinto RG n. 689/2013. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell'Abruzzo ha disatteso i motivi d'appello della società contribuente, la quale faceva leva sulla notifica a mezzo posta del ricorso all'Agenzia delle Entrate, in quanto spedita il 14 e ricevuta il 19/11/2013, e comunque sull'obbligo per il giudice, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., di disporre, se del caso, la rinnovazione della notificazione, ed ha confermato la prima decisione proprio in ragione dell'omessa notifica dell'originario ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:PERSONA] di L'Aquila. Dalla motivazione della sentenza emerge che il giudice di appello ha dato rilievo decisivo alla circostanza che nella ricevuta di accettazione della raccomandata "che il contribuente asserisce inviata all'Agenzia delle Entrate", al rigo destinatario, è scritto "Com.Trib.Prov. L'Aquila c/o Dir. Prov. [OSCURATO:PERSONA] 67100 L'Aquila" per cui la notifica non può riferirsi in alcun modo all'Agenzia delle Entrate, ancorché l'indirizzo esatto dell'organo di giustizia tributaria fosse non [OSCURATO:PERSONA], sede invece dell'Ufficio finanziario, ma [OSCURATO:PERSONA] n. 27/F, L'Aquila. La CTR ha, altresì, osservato che va data prevalenza, ai fini della individuazione dei destinatario dell'atto giudiziario, alla "denominazione del destinatario", donde l'ininfluenza della circostanza che esso fosse stato spedito all'indirizzo ([OSCURATO:PERSONA]) ove aveva sede l'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di L'Aquila. Il ricorso deve essere proposto, a pena d'inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato (art. 21, d.lgs. n. 546 del 1992) e l'introduzione del processo tributario, con cui si instaura il contraddittorio tra le parti in causa, risulta caratterizzato da una prima fase, in cui il ricorrente notifica o spedisce o consegna (art.20, d.lgs. n. 546 del 1992) il ricorso alla controparte, e da una seconda fase, in cui si devono costituire sia il ricorrente medesimo, che la parte resistente. L'impugnazione del contribuente s'intende proposta rispettivamente alla data della notifica, della spedizione o della consegna all'Ufficio, per cui è a quel momento che deve aversi riguardo per stabilire se l'impugnazione sia o meno tempestiva. Per costituirsi in giudizio, il ricorrente deve poi depositare entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, presso la segreteria della Commissione tributaria adita, il proprio fascicolo processuale. (art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992). Quanto al modo di effettuazione del deposito, oltre alla materiale consegna dell'atto alla segreteria, è consentita la spedizione tramite il servizio postale, in plico raccomandato senza busta e con avviso di ricevimento (art. 22, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992). Deduce parte ricorrente che dal contenuto della menzionata ricevuta di accettazione di posta raccomandata A/R (riprodotta nel corpo del ricorso per cassazione unitamente all'atto di appello) si ricava la prova che il ricorso di primo grado fu spedito il 14/11/2013 e consegnato il 19/11/2013 alla controparte pubblica, ed inoltre che il ricorso venne tempestivamente depositato il 12/12/2013, presso la segreteria dell'adita CTP di L'Aquila, sempre a mezzo del servizio postale. La società contribuente, tuttavia, a dimostrazione della ricezione dell'atto introduttivo del giudizio da parte dell'Agenzia delle Entrate, non deposita l'avviso di ricevimento, bensì la stampa di una visura del sito web di [OSCURATO:PERSONA], in cui sono riportate la data di spedizione (14/11/2013) e quella di consegna (19/11/2013) della raccomandata n. 146044523047.Si tratta, all'evidenza, di documentazione giuridicamente inidonea a dimostrare a mani di quale soggetto, oltre che in quale data, si sia perfezionata o meno la notificazione a mezzo del servizio postale, trattandosi di semplice, generica notizia della consegna. E' appena il caso di richiamare la giurisprudenza della Corte secondo cui, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, è l'avviso di ricevimento che prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che l'atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile, nello spazio dell'avviso relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata" (Cass. n. 16362/2012), nonché "costituisce strumento di verifica della consegna, altrimenti incerta, ovvero delle regioni della mancata consegna della raccomandata al destinatario" (Cass. Sez. U, n. 627/2008). Ciò non di meno, la Corte ha affermato che "Il mancato deposito dell'avviso di ricevimento di una notificazione effettuata a mezzo posta è causa di nullità e non di inesistenza della notificazione, con conseguente rinnovabilità per ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c., costituendo tale avviso prova della regolarità del a notificazione ma non elemento strutturale di essa." (Cass. n. 4791/2021). Con riferimento alla fattispecie in esame, va osservato che all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] ha sede l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate destinatario del ricorso, come univocamente emerge dal contenuto dell'atto giudiziario, circostanza del tutto obliterata dal giudice di appello. Inoltre, nel giudizio di primo grado v'è stata la costituzione (anche se "tardiva") dell'Agenzia delle Entrate, mediante deposito di atto contenente controdeduzioni datato 28/1/2014, che ha sanato ex tunc la nullità della notificazione, rendendo così superfluo l'ordine di rinnovazione che altrimenti il primo giudice, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., era tenuto a disporre. La decisione impugnata si appalesa erronea proprio in quanto non tiene conto del fatto che notificazione ed atto notificato vanno tenuti distinti per natura ed effetti, che le forme processuali, come si ricava dell'art. 156 cod. proc. civ., non sono fini a sé stesse. La notifica all'Agenzia delle Entrate ha raggiunto lo scopo di rendere conoscibile l'impugnazione della contribuente contro il provvedimento impositivo ed il relativo ricorso può ritenersi proposto tempestivamente, avuto riguardo al termine decadenziale di sessanta giorni (decorrente dalla data di notificazione dell'atto impugnato ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) di cui all'art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, considerando la I. n. 742 del 1969 sulla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (ratione temporis, 10 agosto - 15 settembre di ogni anno). La sentenza impugnata, che "rigetta l'appello'', nella parte espositiva dà atto dell'eccezione di inammissibilità del gravame: 1) "per tardivo deposito del medesimo alla segreteria della Commissione adita", ai sensi dell'art. 22, d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto l'appello sarebbe stato notificato all'Ufficio in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo raccomandata del 3/10/2014, ed il deposito dello stesso effettuato presso la [OSCURATO:PERSONA] e di L'Aquila soltanto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) "per omesso deposito presso la segreteria della [OSCURATO:PERSONA] che ha emesso la sentenza impugnata", ai sensi dell'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto il ricorso in appello, nella specie, non è stato notificato a mezzo dell'ufficiale giudiziario; 3) perché "la copia dell'appello notificata non è conforme all'atto (tardivamente) depositato, ai sensi degli artt. 22 e 53, d.lgs. n. 546 del 1992 (quello notificato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] era formato da 23 pagine ed aveva in calce la procura alle liti, mentre quello depositato presso la CTR era formato da 24 pagine e non recava alcuna procura). Osserva il Collegio che essendo risultata l'Agenzia delle Entrate totalmente vittoriosa all'esito del giudizio definito con la sentenza qui impugnata, non è riconoscibile in capo alla medesima una soccombenza in senso tecnico, onde essa non potrebbe, a rigore, proporre alcuna impugnazione, essendo noto che, a questo fine, presupposto indefettibile è che riguardo alle questioni oggetto del giudizio definito con il provvedimento che si intende impugnare l'impugnante sia risultato soccombente; e, quindi, che l'impugnazione e, vieppiù, il ricorso per cassazione siano preclusi alla parte che, come qui l'odierna proponente, è rimasta totalmente vittoriosa in quel giudizio (Cass., n. 18648/2018, n. 134/2017, n. 25821/2009). Ciò, tuttavia, non esclude che qualora la sentenza impugnata con il ricorso principale abbia, sia pur implicitamente, risolto in senso sfavorevole alla parte vittoriosa una questione preliminare o pregiudiziale, l'intimato, che intenda sottoporre all'esame della Corte tale questione non può limitarsi a riproporre la stessa con il controricorso, ma ha l'onere di proporre ricorso incidentale con riferimento alla sua soccombenza teorica (Cass. n. 7523/2015). L'onere dell'impugnazione gravante sull'intimato va, pertanto, riferito non solo alla soccombenza pratica, ma anche a quella teorica, e non può essere assolto con la sola riproposizione della questione a mezzo del controricorso (Cass. n. 599/2004, n. 15189/2003, n. 100/2003). Nel caso di specie, le eccezioni di cui sopra formulate dall'Agenzia delle Entrate, allora appellata, sono state disattese dalla CTR, e tanto risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, incentrata sull'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, non potendosi attribuire al passaggio motivazionale, "Del resto l'Ufficio asserisce che entrambe le copie dell'appello si trovano in deposito presso la segreteria della [OSCURATO:PERSONA] ed in merito nulla può validamente eccepire l'appellante", obiter di non chiaro significato, la prospettata valenza di autonoma ratio decidendi, atteso che la portata della decisione deve individuarsi anche alla luce dei dispositivo di rigetto del gravame ("[OSCURATO:PERSONA] ... rigetta l'appello"). Le esposte considerazioni conducono alla cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio alla medesima CTR, in diversa composizione, per nuovo esame e per regolamentare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa l'imp
Sentenza Cassazione n. 25639/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris