CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 22104/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] si riporta alla memoria depositata e conclude per l'annullamento senza rinvio del provvedimento gravato limitatamente al trattamento sanzionatorio per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; l'annullamento con rinvio del provvedimento gravato per [OSCURATO:PERSONA], previa esclusione della recidiva, limitatamente al trattamento sanzionatorio. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. In difesa di [OSCURATO:PERSONA] è altresì presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA che chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Il difensore [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA è presente anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] 1.La Sezione 3 con la sentenza n. 34396-21 del 18.06.2021 ha annullato la sentenza della Corte di appello di Roma del 24.01.2020, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai capi B) ed M), (affermando che mancavano riscontri oggettivi esterni alle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia Cretarola, in quanto gli unici elementi derivavano dalle annotazioni presenti nei file excel rinvenuti nella memoria del personal computer Lenovo sequestrato al Cretarola, sulla base della ricostruzione che lo stesso ne aveva offerto); rigettava nel resto del ricorso; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla configurabilità delle circostanze aggravanti di cui agli art. 112 cod. pen. e 80, co. 2, d.P.R.309/90 del capo dl), con il rigetto nel resto dei ricorsi dei predetti Marino e Castelli; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo al), quanto alla veste di promotore, non adeguatamente motivata, e al capo cl), con il rigetto nel resto dei ricorsi proposti nell'interesse del predetto [OSCURATO:PERSONA]. Ha rigettato integralmente i ricorsi di D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte di appello di Roma in sede di rinvio ha: - assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati a lui ascritti ,con riferimento ai capi B e M perché il fatto non sussiste e ha rideterminato la pena in anni 11 e mesi 3 di reclusione e 39.500,00 euro di multa; -ha eliminato le aggravanti di cui agli artt. 112 cod.pen. e 80 comma 2 DPR 309/90 contestate al capo D1 a [OSCURATO:PERSONA] e ha rideterminato la pena in anni sette di reclusione; -ha eliminato le aggravanti di cui agli artt. 112 cod.pen. e 80 comma 2 DPR 309/90 contestate al capo D1 a [OSCURATO:PERSONA] e ha rideterminato la pena in anni 6 e mesi 6 di reclusione e 26.000,00 euro di multa; -ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo G per che è il fatto non sussiste. -ha assolto Martelli dal reato di cui al capo Cl e, quanto al capo Al, ha ritenuto la sussistenza del ruolo di partecipe di cui al secondo comma art. 74 DPR 309/90 e ha escluso quello di promotore e ha rideterminato la pena, con le .2 . circostanze generiche già riconosciute, equivalenti alle aggravanti, in anni 12 e mesi quattro di reclusione. 3. Avverso l'indicata sentenza hanno proposto, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, ricorso per Cassazione gli imputati. Si riportano di seguito per ciascun ricorrente, nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271 i motivi di ricorso. 4.[OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:PERSONA]: 4.1. -Col primo motivo lamenta violazione di legge in quanto il giudice del rinvio ha operato sulla nuova pena base un aumento per la recidiva reiterata ben superiore ai due terzi consentiti dall'art. 99 comma 4 cod.pen ( quindi 3 anni e 4 mesi e non 3 anni e 10 mesi, erroneamente calcolato sulla pena base di anni 5 a pag. 25 sentenza.) 4.2. Con il secondo motivo lamenta vizio della motivazione in relazione alla determinazione della nuova pena base e mancanza di motivazione con riferimento all'aumento a titolo di continuazione (sia per reato relativo al porto dell'arma che per quello relativo alla detenzione illegale, condotte che dovevano tra l'altro ritenersi assorbite in un'unica condotta delittuosa) Il nuovo reato ritenuto più grave dalla Corte dopo l'assoluzione dal capo M è il capo I per il quale il dato quantitativo, pochi grammi, e la qualità della sostanza, droga leggera, avrebbe dovuto giustificare una pena base più bassa. 5. [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:PERSONA] 5.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge perchè il giudice del rinvio nella rideterminazione della pena ha operato sulla pena base autonomamente inflitta per il reato 74 comma 2 DPR 309/90, quale partecipe, una diminuzione di un sesto, per effetto delle riconosciute attenuanti generiche, inferiore a quella calcolata dal giudice di appello di un quarto, non uniformandosi alla questione di diritto già decisa dalla Corte di cassazione in sede di annullamento, non essendoci stato tra l'altro motivo di ricorso sul punto da parte del PM ed essendosi formata quindi una preclusione processuale. 5.2.Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e in specie del divieto di reformatio in peius riguardante il trattamento sanzionatorio nonostante il riconoscimento di ruolo di mero partecipe; ciò in quanto pur se la pena li complessivamente inflitta è inferiore la minore riduzione derivante dall'applicazione delle circostanze attenuanti concorre a definire nel suo complesso la sanzione applicata. Il rispetto del divieto della reformatio in peius attiene non solo agli elementi che concorrono a determinare la pena ma anche al rapporto in cui si trovano tra di loro in quanto il giudice del rinvio è tenuto a conservare il rapporto proporzionale tra gli elementi della pena. La minore gravità del reato di cui è stato ritenuto responsabile giustificava il mantenimento del giudizio di minor disvalore che aveva guidato il giudice di appello nel concedere le attenuanti generiche. 5.3.Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in quanto il giudice del rinvio pur avendo operato una minore riduzione per le attenuanti generiche rispetto a quella già stabilita non ha esplicitato il percorso logico giuridico seguito per superare la preclusione che derivava dalla precedente riduzione di un quarto, non impugnata dalla parte pubblica né messa in discussione dalla sentenza di annullamento. 5.bis [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] 5 bis.l.Con il primo motivo deduce violazione di legge in specie dell'art. 597 comma 3 cod.proc.pen. per la determinazione della pena per il reato continuato e al trattamento sanzionatorio. Invero dopo la derubricazione del delitto sub Al il giudice del rinvio non ha applicato il minimo edittale ma 13 anni per il comma 2 art. 74 DPR 309/90 nonostante il giudice che invece aveva ritenuto la fattispecie più grave avesse irrogato la pena base di anni 20. 5bis.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 587 comma 3 cod.proc.pen. in ordine al calcolo delle circostanze generiche sulla pena base, mediante una rivalutazione in peius della riduzione, non motivata 6. [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:PERSONA] 6.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in quanto il giudice del rinvio ha operato un giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche concesse con la sentenza di secondo grado e la circostanza aggravante di cui all'art. 99 comma 4 cod.pen. pur nell'assenza di una pronuncia da parte del giudice di primo e secondo grado che nell'ambito del procedimento non ha ritenuto in concreto la sussistenza di una recidiva reiterata né ha applicato il previsto aumento di pena. Allega e richiama nel ricorso a fol 5 la sentenza del Tribunale di Roma del 1.03.2018 che non ha riconosciuto l'aggravante della recidiva reiterata pure richiesta dal PM; sottolinea che non ci sono elementi per ritenere implicitamente riconosciuta tale aggravante; la Corte di appello nella sentenza del 24.01.2020 aveva riformato la prima pronuncia e ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti senza alcun riferimento specifico alla recidiva che il giudice di primo grado non aveva applicato e con riferimento alla quale non vi era stato impugnazione del PM. Deduce che non può ritenersi che il giudice di primo grado avesse applicato implicitamente la recidiva. La Corte di appello nella sentenza annullata richiama la recidiva non per farne un aumento illegittimo di pena che non avrebbe potuto fare stante il divieto del reformatio in peius ma per giustificare la gravità del fatto e il giudizio di equivalenza in relazione ai gravi precedenti penali riportati sul certificato penale 6.2.Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ex art. 627 comma 2 e 3 cod.proc.pen. in quanto limitatamente alla insussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 112 cod. pen.e 80 DPR 309/90 oggetto della pronuncia di annullamento ha valorizzato la recidiva, aggravante mai ritenuta e applicata, non rispettando la preclusione processuale e omettendo di applicare la diminuzione della pena base ai sensi di quanto previsto dall'art. 65 cod.pen. 6.3.Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 597 comma 3 e 4 cod.proc.pen nella parte in cui il giudice di rinvio, dopo aver escluso le circostanze 112 cod. pen. e 80 comma 2 DPR 309/90, ha operato un reformatio in peius del trattamento sanzionatorio inflitto a [OSCURATO:PERSONA], omettendo di ridurre la pena base per effetto delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche. 6 bis [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:PERSONA] 6 bis.l. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in quanto è stata ritenuta nel giudizio di bilanciamento la recidiva reiterata mentre per il Castelli risultava esclusa l'aggravante della recidiva specifica e reiterata ( fol 330 e 338 sentenza di primo grado n.10870/2018 ) 6 bis.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e carenza di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione come ipotesi di cui all'art. 73 comma 4 Dpr 309/90, richiesta nei motivi originari dell'appello per oò reato di cui al capo D1, così come avvenuto per i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano scelto il rito abbreviato e per i quali la Sezione 3 della Corte di Cassazione n. 47557/19 ha ritenuto ragionevole, stante la mancanza del sequestro della sostanza e in presenza di elementi riguardanti la scarsa qualità della droga, la qualificazione del reato alla luce del 1 o del 4 comma dell'art. 73 DPR 309/90.7. [OSCURATO:PERSONA] l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] 7.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio e in particolare al quantum di pena riservato al capo El, in quanto a fronte della esclusione delle aggravanti di cui al capo di imputazione D1 avrebbe dovuto considerare quale reato più grave quello di cui al capo A1, con rivisitazione degli aumenti di cui all'art. 81 cpv . Nel caso di specie si è verificata una sproporzione tra i reati di cui sub D1, in cui sono state escluse le aggravanti contestate ed quello di cui al capo E1,per il quale non vi era stato annullamento, ma la cui pena in aumento doveva essere rideterminata in quanto strettamente connesso nell'ambito del vincolo della continuazione al D1 in cui l'aumento è stato ridotto da tre mesi ad un mese. 7.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il Giudice del rinvio nell'ambito di reati avvinti dal vincolo della continuazione ha un potere cognitivo in ordine alla rideterminazione delle singole componenti afferenti il reato continuato connessa con l'individuazione del reato più grave. 8. Il Procuratore Generale da depositato requisitoria scritta e ha chiesto l'annullamento senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da rideterminarsi rispettivamente in 10 anni e mesi nove di reclusione ed euro 39.500,00 di multa ed undici anni di reclusione. L'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. L'annullamento con rinvio per [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al trattamento sanzionatorio previa esclusione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso presentato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. Invero la Corte territoriale dopo aver individuato nel capo I il reato più grave, riguardante la detenzione illecita a fini della cessione di una panetto di hashish di 100 grammi e determinato la pena base in anni 5 di reclusione ed euro 19.000,00 di multa ha operato l'aumento di due terzi per la recidiva reiterata specifica, ma ha errato nel calcolo in quanto l'aumento di due terzi è pari ad 3 anni e mesi 4 mesi di reclusione e non ad anni 3 e mesi 10 di reclusione come indicato in sentenza; deve pertanto ridursi di sei mesi di reclusione l'aumento calcolato per l'aggravante ad effetto speciale. q La pena finale, pertanto, può essere rideterminata in 10 anni e 9 mesi di reclusione ed euro 39.500,00 di multa. La Corte di cassazione infatti secondo quanto previsto dall'art. 620, comma 1, lett. 1), cod. proc. pen., nella formulazione modificata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, può rideterminare direttamente la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, procedendo ad un annullamento senza rinvio, nelle ipotesi in cui , come nel caso di specie, alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza necessità di accertamenti in fatto o formulazione di giudizi di merito( Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017 Ud. (dep. 24/01/2018 ) Rv. 271831 - 01). 1.1.11 secondo motivo è infondato in quanto la Corte territoriale a fol 25, con motivazione congrua e non censurabile, ha valutato la pena base in prossimità del massimo edittale proprio in ragione del contesto criminale in cui [OSCURATO:PERSONA] ha coltivato e attuato gli scopi della sua attività criminosa, utilizzando non solo quale merce di scambio l' hashish ma anche facendo uso di armi e azioni violente ( lesioni pluriaggravate e porto di armi da fuoco capi cy, dy e capo II). Inammissibile il motivo riguardante l'aumento per la continuazione determinato già dalla pronuncia della Corte territoriale del 24.01.2020, coperta da giudicato parziale, in quanto non aveva costituito oggetto di motivo del ricorso su cui si è espressa la Sez. 3 nella sentenza di annullamento e che ha rigettato tutte le restanti doglianze sollevate dal ricorrente in relazione alla responsabilità in relazione ai capi i,I1, cy,dy ( fol 35 e 36 sentenza di annullamento) 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Invero sul punto non si era formata alcuna preclusione processuale in quanto la censura proposta dinanzi alla Sezione terza da parte della difesa di [OSCURATO:PERSONA] ( pagr.12.8 e 11.11 fol 22 e 26 sentenza Sezione terza di annullamento con rinvio) con riferimento alla diminuzione di pena operata per il riconoscimento delle circostanze generiche in misura inferiore al terzo è stata riconosciuta generica e a contenuto non consentito in quanto attinente alla valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito sottratta al sindacato di legittimità ( fol 57). Sul punto la Corte territoriale nella sentenza impugnata a fol 31, preso atto del riconoscimento delle attenuanti affermate come equivalenti alle aggravanti contestate ( fol 122 sentenza Corte territoriale pronunciata nel 21.01.2020) e dell'unificazione dei reati residui sotto il vincolo della continuazione, ha individuato nel reato associativo di cui al [OSCURATO:PERSONA] ( art. 74 comma 2 DPR 309/90) il reato più grave e indicato la pena base in anni 13 di reclusione che ha poi ridotto ad 11 anni di reclusione per le attenuanti generiche ( riduzione operata di fatto anche dal Giudice di Appello nella sentenza annullata e quindi in favor rei rispetto alla dichiarata e ritenuta equivalenza), ha poi aumentato di mesi 8 di reclusione per il reato di cui al capo H1 e per ulteriori mesi 8 di reclusione per il reato di cui al capo ibis ( così come individuato dal primo giudice), irrogando una pena finale di anni dodici e mesi quattro di reclusione. Ha così correttamente applicato il principio per cui per i reati satellite - già unificati dalla continuazione - ha mantenuto lo stesso aumento praticato dal giudice della sentenza riformata, atteso che la struttura del reato continuato non cambia nonostante la mutata qualificazione della violazione più grave. ( ex plurimis Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021 Ud. (dep. 05/05/2021 ) Rv. 281217 - 04) In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6 - , Sentenza n. 44428 del 05/10/2022 Ud. (dep. 22/11/2022) Rv. 284005 - 01 In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene).(Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01) . (Sez. U - , Sentenza n. 47127 del 24/06/2021 Ud. (dep. 24/12/2021 ) Rv. 282269 - 01 [OSCURATO:PERSONA] del rinvio non ha violato il divieto di "reformatio in peius" in quanto, dopo aver riqualificato in termini di minore gravità il fatto sul quale è commisurata la pena base, anche a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha irrogato una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta in primo grado e applicato per i reati satellite - già unificati dalla continuazione - lo stesso aumento di pena rispetto a quello praticato dal giudice della sentenza riformata. Inoltre ha applicato correttamente il principio che nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, non viola il divieto di "reformatio in peius" la , decisione del giudice di appello che, avendo mutato componenti del computo della pena per il reato ascritto operi, per le già concesse attenuanti generiche, una riduzione minore, sia in termini assoluti, sia in termini di rapporto proporzionale, rispetto a quella effettuata, in ordine a tale componente, dal primo giudice. ( cfr. Sez. 5 - , n. 209 del 06/10/2022 Ud. (dep. 05/01/2023 ) Rv. 284311 - 01). 2.bis. I motivi di ricorso presentati per [OSCURATO:PERSONA] dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati. Va riaffermato qui il principio , già espresso al paragrafo 2.1, che nel giudizio di appello, la riqualificazione del fatto accompagnata dall'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura inferiore a quanto statuito in primo grado non integra una violazione del divieto di "reformatio in peius", atteso che il giudice di secondo grado è tenuto esclusivamente ad irrogare in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta:la pena finale è il frutto della valutazione combinata dei due momenti del giudizio sanzionatorio, quello riferito alla pena base e quello riferito alle circostanze del reato, tra loro collegati, ma non reciprocamente vincolanti. ( Sez. 5 - , n. 15130 del 03/03/2020 Ud. (dep. 14/05/2020 ) Rv. 279086 - 02); Sez. 5 - , n. 19366 del 08/06/2020 Ud. (dep. 26/06/2020 ) Rv. 279107 - 01). 3. [OSCURATO:PERSONA] i motivi di ricorso presentati dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che possono essere trattati congiuntamente al pari del primo motivo di ricorso dell'Aw. Staniscia, appaiono fondati in quanto a fol 122 della sentenza della Corte di appello annullata con riferimento alla sussistenza delle aggravanti di cui al capo D1, si legge che vengono riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ( escluse poi dalla sentenza impugnata) e alla recidiva riconosciuta dal primo giudice. A fol 27 della sentenza impugnata si dà atto del riconoscimento non più sindacabile delle attenuanti generiche in rapporto di equivalenza alla contestata e riconosciuta recidiva qualificata, di cui però non vi è traccia nella motivazione della sentenza di primo grado che, a fol 694, nella determinazione della pena non menziona affatto la recidiva né le circostanze generiche; il Tribunale aveva infatti individuato la pena per il reato D1 in 8 anni di reclusione e 30.000,00 euro di multa, aumentata solo per l'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 DPR 309/90. Conseguentemente la sentenza va annullata con rinvio, previa esclusione della recidiva, per la rideternninazione del trattamento sanzionatorio atteso che la riduzione per le attenuanti generiche, nella misura che sarà ritenuta congrua dal Giudice di merito, va disposta sulla pena base individuata di anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 26.000 di multa. 3.1. L'ulteriore doglianza riferita al secondo motivo di ricorso presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla errata qualificazione del fatto di cui al capo D1 è preclusa dall'intervenuto giudicato parziale, poiché l'annullamento da parte della Sez. 3 con la sentenza n. 34396/21 era limitato alla sussistenza delle aggravanti di cui agli artt. 112 cod. pen. e 80, co. 2, d.P.R. 309/90. Sul punto della qualificazione del reato sub D1 si era già espressa la Corte di Cassazione Sez. 3 nella sentenza citata al paragrafo 7.3 fol 46 e fol 8.1 fol 47, laddove, nel rigettare il motivo di ricorso, ha affermato che le censure in ordine alla tipologia della sostanza trasportata tendono a censurare un accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito che hanno giustificato in modo logico l'affermazione che la sostanza oggetto delle chat intercorse tra gli imputati e il relativo trasporto era cocaina, e ciò non solo con riferimento ai conteggi compiuti ma anche sulla base del prezzo praticato, non spiegabile se non con riferimento a tale tipologia di stupefacente. 4. [OSCURATO:PERSONA] i motivi di ricorso presentati dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], riguardanti i capi [OSCURATO:PERSONA] D1, sono stati rigettati dalla Corte di Cassazione Sezione terza ( fol 43-46) ad eccezione del punto attinente la configurabilità delle circostanze aggravanti di cui agli art. 112 cod.pen e 80 DPR 309/90 riferiti al capo dl . Conseguentemente la Corte di appello in sede di rinvio, nella sentenza impugnata, dopo aver escluso le circostanze aggravanti sopra menzionate a fol 25 e ss, con riferimento al capo D1, ha confermato la individuazione del reato più grave, nel reato di cui al capo Al (art. 74 DPR 309/90), confermando la pena base di dieci anni ad esso connessa, ancorata al minimo edittale, (considerato che erano state già concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, fol 112, sentenza Corte di appello del 2020), ridotta ad anni 6 e mesi otto di reclusione per le attenuanti generiche; ha poi ulteriormente ridotto ad un mese ( da tre mesi di reclusione originariamente irrogati) l'aumento per il reato sub dl, mantenendo l'aumento di mesi tre per il reato sub E 1, coperto dal giudicato. Non vi è stata pertanto violazione del divieto di reformatio in peius, previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. in quanto il giudice dell'impugnazione mutando la struttura del reato continuato, in quanto una delle condotte satelliti è diventata meno grave, non ha apportato per il reato sub El unificato dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, (Sez. 2 - , n. 48538 del 21/10/2022 Ud. (dep. 21/12/2022 ) Rv. 284214 - 01; Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014,C., Rv. 258653 - 01), mentre per il reato sub D1 ha ridotto di due terzi l'aumento medesimo, rideterminando la pena finale in anni sette di reclusione. 5 In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in anni dieci e mesi nove di reclusione ed euro trentanovemilacinquecento di multa; il ricorso va rigettato nel resto. La medesima sentenza deve poi essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, previa esclusione della recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Va rigettato nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Vanno dichiarati inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condannati i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende- P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in anni dieci e mesi nove di reclusione ed euro trentaemilacinquecento di multa. Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Annulla la medesima sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul