CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21426/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro1919 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -nonchè controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legaleNumero registro generale 13569/2021rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso daglNi umero sezionale 1919/2026Numero di raccolta generale 21426/2026avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA];Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- controricorrente -avverso la sentenza n. 951/2020 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 02/12/2020 R.G.N. 1505/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza diprimo grado di rigetto dei ricorsi riuniti proposti da ANUTEL -[OSCURATO:PERSONA] Locali- avverso verbaledi variazione di rapporto assicurativo (da € 668,05) ed avviso diaddebito (da € 35.704,41) emessi -su accertamento INPS del18/3/2016- per indebite agevolazioni contributive fruite ex art.8 co.9, L.407/90 relativamente alla assunzione di 3 dipendentiper i quali, a seguito di certificazione dell’Agenzia delle Entrateallegata al fascicolo INPS, risultavano conseguiti redditi dalavoro dipendente superiori al limite legale per la permanenzadello status di disoccupato di lungo periodo (24 mesi).Nei motivi di appello la ANUTEL aveva evidenziato che dalledisposizioni vigenti e circolari esplicative in materia, cheprevedono come condizione imprescindibile per la fruizione deibenefici contributivi la richiesta, prima dell’assunzione,dell’attestazione da parte del Centro per l’Impiego dellapermanenza del soggetto interessato nello stato didisoccupazione, non risultava l’onere a carico del datore diverificare l’esattezza dei dati contenuti nel certificato didisponibilità al lavoro né la veridicità dello stato didisoccupazione dei soggetti che assume, e che compete alCentro per l’Impiego il controllo della permanenza dello statusNumero registro generale 13569/2021Numero sezionale 1919/2026di disoccupato, sulla base di informazioni in possesso deiN usmeerrov diiz rai ccolta generale 21426/2026Data pubblicazione 24/06/2026per l’impiego e degli elementi contenuti nella scheda anagrafico-professionale prevista dal d.lgs. 297/2002 avente valorecertificativo, nonché sulla base della dichiarazione diresponsabilità del lavoratore.La Corte d’appello ha respinto il motivo come innanzi articolatorichiamando orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass.ord. n.2019/2018) circa la necessità, ai fini della fruizione delbeneficio ex art. 8 co. 9 cit., che il datore abbia assuntolavoratori nel rispetto della norma, difettando in contrario lostato di disoccupazione che deve essere non solo reale maanche certificato dalla iscrizione nella lista speciale regionale dicui all’art. 2 d.m. 1557/91, il che conferisce certezza allapermanenza di tale stato per il tempo richiesto dalla norma,escludendo il beneficio per il lavoratore assunto che abbiaprestato attività lavorativa, anche se irregolare, nei ventiquattromesi precedenti; la riduzione dei contributi spetta, dunque,soltanto in presenza di una reale situazione di disoccupazione.La Corte territoriale ha anche respinto l’ulteriore motivoinerente al valore probatorio di atti provenienti non dallaAmministrazione finanziaria ma da banche dati in uso agli ufficipotendo gli enti accertatori richiedere le dichiarazioni dei redditiprodotte dai lavoratori interessati, ed altresì ha respinto ilmotivo secondo il quale non era certo che il redditoasseritamente goduto dai lavoratori, al fine di ritenere nonsuperato il limite di 8mila euro annuali, non derivi da una dellecategorie che non concorrono a formare il reddito minimopersonale (come i trattamenti CIGS a zero ore, mobilità o altrotrattamento di disoccupazione, redditi derivanti da lavorisocialmente utili); invero, considerata l’efficacia probatoria delNumero registro generale 13569/2021Numero sezionale 1919/2026verbale di accertamento ispettivo, spetta al contrNibumueeron dti era ccolta generale 21426/2026Data pubblicazione 24/06/2026contestare l’erroneità della deduzione emergente dalla disaminadei documenti svolta dai verbalizzanti ispettori, attraversol’allegazione del documento da cui il dato erroneo è stato tratto;e, nel caso specifico, l’associazione appellante non avevacontestato la valutazione della documentazione sul requisitoreddituale dei dipendenti, allegata al verbale ispettivo,essendosi limitata ad asserire che il reddito avrebbe potutoappartenere ad una delle categorie che non concorrono aformare il reddito minimo, sebbene -ha precisato la Corte dimerito- “dai documenti allegati al verbale emerga in modoevidente che si tratti di reddito da lavoro autonomo o da lavorodipendente”. In conclusione, ha respinto l’appello e condannatol’appellante al pagamento delle spese liquidate, in favore diciascun appellato, in € 3.400,00 oltre accessori.2. Ricorre per cassazione la società affidandosi a tre motivi,illustrati da successiva memoria, a cui INPS ed INAIL resistonocon controricorso.3. Nell’adunanza camerale del 17 aprile 2026 la causa è statatrattata e decisa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360co.1 n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di art. 221/4d.l. 34/2020 conv. in L. 77/2020, 101 c.p.c., e 24 Cost. peravere la Corte d’appello comunicato il 3/11/2020 che l’udienzadi discussione del 10/11/2020 si sarebbe tenuta con modalitàtelematiche, in tal modo consentendo un solo giorno per ildeposito delle note di trattazione scritta, e per non averconcesso il differimento di udienza per discussione e termine perNumero registro generale 13569/2021Numero sezionale 1919/2026note difensive chiesto il 5/11/2020. La norma, evideNnuzmiearo dli ara ccolta generale 21426/2026Data pubblicazione 24/06/2026ricorrente, prevede che il decreto di trattazione scritta siacomunicato almeno 30 gg. prima della data fissata per l’udienza,ed invece il decreto fu emesso il 28/10/20; lamenta, inoltre, laviolazione del diritto di difesa perché non aveva potuto prendereposizione su quanto argomentato da INPS nella memoriadifensiva circa i dati reddituali presenti in “[OSCURATO:PERSONA]”rappresentativi della tipologia dei redditi dichiarati nell’anno diriferimento, e sulla cui mera difesa non aveva la società potutodimostrare che si trattasse di redditi assimilati che nonconcorrono a formare il reddito minimo personale di ottomilaeuro. Nelle memorie illustrative depositate in prossimità diudienza, la parte ricorrente aggiunge che si tratta di nullitàinsanabile ex art. 156 co. 2 c.p.c. ed art. 159 c.p.c.; ilcontraddittorio è invero, violato se la parte non può svolgerecon completezza le sue difese.1.1 - Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.Sotto il primo profilo si evidenza la carenza di allegazionespecifica sulla produzione della comunicazione PEC che la parteassume essere pervenuta in data 3/11/2020 e contenente ildecreto presidenziale del 28/10/20; il ristretto termine adisposizione per approntare le note di trattazione scritta (dal 3al 5 novembre) non ha comunque impedito l’esercizio dellaprerogativa difensiva. Nelle note di trattazione scritta del5/11/2020, consultabili dalla produzione documentale allegataal ricorso, risulta che l’ente in quella sede appellante, avevachiesto il differimento per la produzione di note difensive,rappresentando in sintesi, le ragioni delle proprie osservazionicritiche, e concludendo per l’accoglimento delle già spiegateconclusioni. Emerge che, in tal modo, la parte abbia pienamenteNumero registro generale 13569/2021esercitato le facoltà previste dall’art. 221 (“istanze eN umero sezionale 1919/2026Numero di raccolta generale 21426/2026conclusioni”), entro il termine di 5 giorni prima della dataData pubblicazione 24/06/2026indicata dell’udienza sostituita da note scritte, compiendo lesostituita. Ad ogni modo le note difensive in appello nel ritolavoro sono concesse, ex art. 429 c.p.c., “se il giudice lo ritienenecessario, su richiesta delle parti”: la norma non attribuisce undiritto pieno ad ottenere un termine per depositare le notedifensive, ma rimette al giudice l’esercizio del poterediscrezionale di concedere o meno il richiesto termine; percontro, se la Corte d’appello pronuncia sentenza, haimplicitamente ritenuto che esso non sia necessario, e ciò non èsindacabile in sede di legittimità (si veda quanto osservato inCass. ord. n.9232/18: “Nel rito lavoro, l'appellante in viaprincipale non ha un diritto soggettivo al deposito di note scritteper controdedurre alle difese dell'appellato, neppure nel caso incui sia proposto appello incidentale, essendo tale possibilitàprevista, in suo favore, solo in via indiretta, a norma delcombinato disposto dell'ultimo comma dell'art. 437 c.p.c. e delcomma 2 dell'art. 429 dello stesso codice, come effettodell'esercizio da parte del giudice del potere discrezionale - chepuò manifestarsi anche in forma implicita e non è sindacabile insede di legittimità - di consentire alle parti, se necessario, ildeposito di note difensive”).1.2 - Per altro verso, la giurisprudenza di legittimità haaffermato che ricorra una causa di nullità della sentenza (ord.34421/24) qualora la deliberazione della sentenza pervengaprima della scadenza dei termini per il deposito delle note scrittein sostituzione dell'udienza (ai sensi dell'art. 221 comma 4, deld.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020,Numero registro generale 13569/2021ratione temporis applicabile), anche se il giudizio di appello sNi umero sezionale 1919/2026Numero di raccolta generale 21426/2026conclude con ordinanza di inammissibilità ex art. 348-ter c.p.c.,Data pubblicazione 24/06/2026relazione alle quali non assumono rilievo né la forma, né iparticolari effetti del provvedimento conclusivo delprocedimento, e che (ord. n. 32827/23), “Ai sensi dell'art. 221,comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. in l. n. 77 del 2020, ilgiudice provvede ai sensi del primo comma dell'art. 181 c.p.c.nel caso in cui nessuna delle parti effettua il deposito telematicodi note scritte entro la data fissata per l'udienza e non anche setale deposito avvenga senza l'osservanza del termine di cinquegiorni prima, ma comunque entro tale data, trattandosi diun termine ordinatorio ed essendo la norma strutturata su unaequivalenza tra il deposito telematico delle note scritte el'udienza da esso sostituita”.1.3 - La parte ricorrente, ad ogni modo, non ha illustrato comee perché ritenga che di fatto sia stato pregiudicato il propriodiritto di difesa, avendo riportato in sintesi le ragioni delle suedoglianze nelle stesse note scritte, né adduce che i rilievi suiredditi che avrebbe potuto produrre in conseguenza allamemoria INPS, sarebbero stati decisivi a sostegno della propriatesi. Infine, si osserva che il termine di 30 giorni, previsto perl’avvio della procedura cartolare, ha natura informativa dellacircostanza che l’udienza orale di discussione è sostituita dallaudienza scritta, e la sua inosservanza non è assistita da esplicitanorma sanzionatoria. Alcuna violazione delle norme citate inrubrica è pertanto ravvisabile nella non concessione del termineper produrre note difensive e per mancato rispetto del terminecomunicativo del decreto presidenziale di avvio della fasecartolare, laddove, come nella fattispecie in esame, sia statoNumero registro generale 13569/2021Numero sezionale 1919/2026garantito ed esercitato il compimento dell’atto difensivNou m(enroo dti era ccolta generale 21426/2026Data pubblicazione 24/06/2026scritte) sostitutivo dell’udienza di discussione orale e la partenon abbia, come annota INPS nel controricorso, dimostratol’effettiva lesione del diritto di difesa.2. Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce, ai sensidell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 3 d.lgs. 297/2002, 8 d.lgs. 276/03, 8 comma 9 L.407/1990, e dell’art. 97 Cost. per avere la Corte d’appelloritenuto rilevante, ai fini di valutare la sussistenza deipresupposti per godere del beneficio ex lege 407/1990, unaverifica compiuta anche ex post dello status di disoccupato,ossia di una reale situazione di disoccupazione, di contro ad unlegittimo affidamento del datore che ha assunto lavoratori inbase ad una certificazione dello status di disoccupato, la cuiverifica è demandata al Centro per l’Impiego; invero, ai sensidell’art. 3 del d.lgs. 297/02 la condizione dello stato didisoccupazione dev'essere comprovata dalla presentazionedell'interessato presso il servizio competente nel cui ambitoterritoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata dauna dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 che attestil'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonchél'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa,e, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 276/03, “per le informazioni chefacciano riferimento a dati amministrativi in possesso dei serviziper l'impiego, con particolare riferimento alla presenza in capoal lavoratore di particolari benefici contributivi e fiscali, glielementi contenuti nella scheda anagrafico-professionaleprevista dal d.lgs. 297/2002, hanno valore certificativo dellestesse”. Ritiene, in sostanza, che la certificazione garantisce lostatus di disoccupato, e che non v’è precostituzione di prova aNumero registro generale 13569/2021Numero sezionale 1919/2026favore del datore che intende avvalersi della agevolazionNuem esruo dlli ara ccolta generale 21426/2026Data pubblicazione 24/06/2026base della certificazione del Centro per l’Impiego, in quanto ladichiarazione sostitutiva resa all’organo competente promanada un terzo, il lavoratore interessato, non dal datore che siavvale della agevolazione. Nella prospettazione del ricorrente illegittimo affidamento è tutelabile anche in ragione del tempodecorso dalla data delle assunzioni (risalenti agli anni 2008,2009, 2012) fino all’epoca dell’accertamento del 2016, e dellacircostanza che l’ente datoriale non poteva avvedersi dell’errorecontenuto nelle certificazioni rilasciate dai competenti uffici.2.1 - Il motivo è infondato. L’iter procedimentale per fruiredell’agevolazione contributiva in esame, come ricostruito dalricorrente, traduce l’attestazione del Centro per l’Impiego ad undato avente valenza meramente dichiarativa, a sua voltafondato su una autocertificazione del lavoratore interessato adessere assunto, pervenendo senza controllo di veridicità, senzaprevia verifica della sussistenza dei requisiti, al datore, unicosoggetto che in concreto si avvale del beneficio contributivo. Etuttavia, partendo proprio dalla normativa che disciplina lariduzione contributiva del 50% in favore dei datori cheassumono con contratto a tempo indeterminato lavoratoridisoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiaridi trattamento straordinario di integrazione salariale da egualeperiodo, occorre evidenziare che l’art. 8 co.9 L. 407/90 nonindica il procedimento pre-assunzionale bensì indica il requisitodello status di disoccupato di lunga durata, quale condizione difatto posta a base dell’obiettivo di favorire il reinserimentolavorativo del disoccupato. Il suo status, lungi dall’essere unamera etichetta formale è sì certificato in base alle disposizioninormative innanzi citate ma non può prescindere, nell’interesseNumero registro generale 13569/2021di chi fruisce delle agevolazioni contributive, da una attivazioneN, umero sezionale 1919/2026Numero di raccolta generale 21426/2026in caso di contestazione, di oneri probatori dimostrativi non dellaData pubblicazione 24/06/2026inconsapevolezza della insussistenza delle condizioni didisoccupazione ma, a contrario, della consapevolezza della lorooggettiva sussistenza. È stato osservato da questa Corte, conord. n. 2019/2018, che, in una fattispecie non diversa da quellain cui il debitore della contribuzione previdenziale affermi di averdiritto alla fruizione degli sgravi previsti dall'art. 8 della legge n.407/1990 era già stato affermato che “è il richiedente lo sgravioa dover sostenere l'onere di provare le circostanze utili (Cass.n.5137/2006; 13473/2017) e che (Cass. 15711/2015;9872/2014) il fine di incentivare l'occupazione e, nel contempo,di evitare facili abusi da parte del datore di lavoro, è realizzatosubordinando l'agevolazione a rigidi requisiti, che attengono siaal lavoratore, il quale risulti disoccupato da almeno ventiquattromesi o sospeso da lavoro e beneficiario di trattamentostraordinario di integrazione salariale da almeno ventiquattromesi, che al datore di lavoro, che assuma il lavoratore concontratto di lavoro a tempo indeterminato e non abbia effettuatolicenziamenti o sospensioni di lavoro nei confronti di dipendentiin forza nella propria azienda”. Prosegue la citata pronuncia del2018, che “questa Corte di legittimità (Cass. nn. 13861/2017;13813/2017; 13437/2017) ha pure affermato che in questocontesto normativo, non può esservi dubbio che, ai fini dellafruizione della riduzione dei contributi di cui alla L. n. 407 del1990, art. 8, comma 9, l'assunzione deve avvenire nel rispettodella norma su richiamata e che fuori da queste regole non puòdirsi esistente lo stesso stato di disoccupazione, il quale deveessere non solo reale - e tale non è quello del lavoratore chepresti attività sia pure irregolare - ma altresì certificato dalla suaiscrizione nella lista speciale regionale disciplinata dal D.M. n.Numero registro generale 13569/2021Numero sezionale 1919/20261557 del 1991, art. 2, che conferisce altresì certeNzumzearo dai ral ccolta generale 21426/2026Data pubblicazione 24/06/2026perdurare di tale stato per il tempo richiesto dalla norma; chepertanto l'incontestata mancanza dello stato di disoccupazionecome sopra descritto rende evidente l'insussistenza del dirittodella società a fruire degli sgravi ex L. n. 407/1990”.2.2 - Trattasi, poi, di norme di stretta interpretazione in quantoderogatorie al sistema basato su obblighi contributivi di rilievopubblico; va qui richiamato quanto argomentato in altra recenteordinanza (Cass. n. 12299/2025) chiamata a pronunciarsi sulmedesimo tema e che risolve anche la questionedell’affidamento: “La normativa sugli sgravi invocata dalricorrente è di stretta interpretazione (Cass., sez. lav., 17maggio 2018, n. 12092), in quanto derogatoria rispetto allagenerale cogenza degli obblighi contributivi (Cass., sez. lav., 29maggio 2017, n. 13473), e presuppone, anzitutto, che lo statodi disoccupazione del lavoratore assunto sia reale (Cass., sez.lav., 7 maggio 2014, n. 9872). Tale ricostruzione della disciplinavigente rispecchia la stessa ratio dei benefici in esame,finalizzati a incentivare chi assuma lavoratori realmentedisoccupati, così alleviando la pressione sul mercato del lavoro,e si correla all’esigenza di identificare i soggetti meritevoli delleagevolazioni alla stregua di indici sostanziali, senza arrestarsi aldato formale, pur se imprescindibile, dell’iscrizione nelle listeelaborate dagli uffici regionali competenti. Riveste, dunque,rilievo essenziale l’effettività dello stato di disoccupazione(Cass., sez. lav., 26 gennaio 2018, n. 2019) e, quando taleeffettività non si riscontri, come pacificamente avviene nel casodi specie, l’agevolazione smarrisce la sua stessa ragion d’essere.L’affidamento eventualmente riposto nelle risultanze delle listepotrà rilevare ad altri fini, ma non può fondare il diritto diNumero registro generale 13569/2021Numero sezionale 1919/2026rivendicare un’agevolazione, di cui difettino in raNdumicereo di rai ccolta generale 21426/2026Data pubblicazione 24/06/2026presupposti”.2.3 - Si aggiungano, infine, ulteriori considerazioni sul valoredell’autocertificazione, idonea ad attivare un procedimentoamministrativo, ma non altrettanto idonea ad assumere pienavalenza probatoria in sede processuale, essendone ridotta larilevanza dimostrativa ad argomento di prova, priva di valoreconfessorio; sul punto, si rammenti quanto osservato in ord.n.19606/25 (“La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietàha attitudine certificativa e probatoria solo nei rapporti con laP.A. e non in sede giurisdizionale nelle liti tra privati, essendopriva di valore confessorio, ex art. 229 c.p.c., e indiziario,perché precostituita a favore e non contro il dichiarante”) e ord.n. 16182/25 (“La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietàha attitudine certificativa e probatoria, fino a contrariarisultanza, solo nei confronti della P.A. e in determinate attivitào procedure amministrative, mentre non ha, salva diversa,specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neancheindiziario, nel giudizio civile caratterizzato dal principiodell'onere della prova, atteso che la parte non può derivareelementi di prova in suo favore, ai fini del soddisfacimentodell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni”);parimenti, in ambito di giurisdizione tributaria, è stato osservatoche (ord. n. 18374/19) l'efficacia probatoriadell’autodichiarazione del contribuente è esclusa dal principiosecondo cui l'autocertificazione ha attitudine certificativa eprobatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative,essendo invece priva di efficacia in sede giurisdizionale.2.4 - Nel caso in esame, i giudici d’appello si sono uniformati aiprincìpi di diritto che questa Corte ha enunciato in moltepliciNumero registro generale 13569/2021Numero sezionale 1919/2026occasioni, sulla base di argomenti che il ricorso non conNfuumetrao dii nra ccolta generale 21426/2026Data pubblicazione 24/06/2026modo persuasivo; ed hanno acclarato l’insussistenza deirequisiti costitutivi dell’agevolazione richiesta sulla base di rilievireddituali documentati da INPS da cui discendeva che lacertificazione del Centro per l’Impiego non corrispondeva allarealtà dei fatti, in prevalenza, quindi, rispetto al dato formalecertificato ed autodichiarato.3. Nel terzo motivo la parte ricorrente deduce, in relazioneall’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedi art. 91 c.p.c., e 4, 5, 12 del DM 55/2014 per avere la Corted’appello liquidato la somma di € 3.400 in favore di ciascunappellato, laddove la liquidazione va operata in relazione ad ognisingolo giudizio; in particolare lamenta la illegittima liquidazionedelle spese in favore di INAIL, creditore di soli € 668,05, a cui ilgiudice avrebbe dovuto liquidare al più una somma di € 240 perscaglione di valore di causa, escluse le voci dei compensi perfase istruttoria e decisionale. Ed era stata fatta una liquidazioneglobale senza controllo del rispetto dei limiti delle relativetabelle.3.1 - Il motivo è fondato. Va in primo luogo respinta l’eccezionedi INAIL, riportata nel suo controricorso, circa la definizione divalore della controversia nell’ambito del diritto alla agevolazionee non sull’entità del dovuto, essendo stato proposto ricorsoavverso un accertamento dell’istituto che definiva l’importodifferenziale di premi assicurativi per il personale assunto al difuori dell’ambito applicativo della norma agevolativa innanzirammentata; trattasi quindi di controversia di valoredeterminato, rientrante nello scaglione di valore fino a 1.100euro, per il quale la compiuta liquidazione di € 3.400,00 eccedei massimi tariffari applicabili. Per contro, non essendo necessariNumero registro generale 13569/2021Numero sezionale 1919/2026ulteriori accertamenti di fatto e riconoscendo le fasi di Nautmteirvo idti àra ccolta generale 21426/2026Data pubblicazione 24/06/2026processuale svolta in grado di appello, la liquidazione delcompenso difensivo può essere compiuta anche in questa sedericonoscendo complessivamente, in favore di INAIL in entitàcompresa fra minimo e massimo liquidabile, la somma totale di€ 500,00.4. In conclusione, i primi due motivi di ricorso vanno respinti e,accolto il terzo, non residuando ulteriori accertamenti di fatto,cassata la sentenza in relazione al motivo accolto e decidendonel merito si dispone, in questa sede, la riliquidazione dellespese di lite in grado di appello in favore di INAIL nellasuindicata misura secondo le tariffe vigenti.5. Le spese del presente grado di giudizio vanno compensatetenuto conto del parziale accoglimento del ricorso. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti gli altri,cassa l’impugnata sentenza con riferimento al motivo accolto e,decidendo nel merito, ridetermina in euro 500,00 le speseprocessuali del grado di appello in favore di INAIL. Compensafra le parti le spese del presente grado di legittimità.Così deciso in Roma, il 17 aprile 2026.La PresidenteRossana Mancino