CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2023
Cassazione n. 17669/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5145/2021 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, [OSCURATO:PERSONA] n. 4 -controricorrente- Oggetto: 20– 514 5 - 2021 – 14/06/2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Veneto, Sez. di Verona,n. 624/02/2020, pronunciata il 10 febbraio 2020e depositata il 9 novembre 2020, non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.Il contribuente, già dipendente con ruolo dirigenziale della società IBM dal 24.06.1996, otteneva da quest’ultima un piano di opzione su azioni in pendenza di rapporto di lavoro. In data 24.06.2006 la società ne deliberava tuttavia il licenziamento. A tale data il contribuente aveva conseguito opzioni per un controvalore di $ 1.081.893,00. Impugnato il licenziamento, le parti addivenivano ad una transazione stragiudiziale all’esito del primo grado di giudizio, con cui la società IBM accettava di versare all’ing. Marzola la somma di euro 614.000,00 a titolo di risarcimento da mancato esercizio di stock option relativa al periodo 1998/2005. 2.In data 16.12.2011 il contribuente presentava istanza di rimborso parziale dell’Irpef di cui alla citata somma. Formatosi il silenzio rifiuto, il contribuente lo impugnava così come aggrediva la cartella di pagamento, solo quest’ultima oggetto del presente giudizio, con cui venivano richieste in pagamento le somme relative all’indennità di fine rapporto percepite nel 2011. In particolare deduceva che il sostituto d’imposta avrebbe dovuto applicare l’imposta sostitutiva del 12,50 % di cui all’art. 51, co. 2,lett. d-bis TUIR, e il regime fiscale del “capital gain”, anziché quella del 38,37 % del regime ordinario previsto per i redditi da lavoro dipendente. Affermava invero che si trattava di risarcimento di danno e non di maggior ricchezza da lavoro dipendente e non ritenendo dirimente che il citato regime agevolativo fosse stato abrogato dall’art. 82, co. 3, d.l. n. 112/2008 entrato in vigore il 25.06.2008, dovendo avere riguardo alla data di assegnazione delle stock option, avvenuta nel 20– 514 5 - 2021 – 14/06/2023 MMF 2006, e non a quella del versamento del corrispettivo, avvenuta successivamente. 3.I primi due gradi di giudizio esitavano in favore del contribuente. In particolare, la CTR non aderiva alla tesi dell’Ufficio che si opponeva all’applicazione dell’art. 51 cit. tenuto conto che l’importo, previsto nell’atto di transazione, non era stato calcolato secondo il calcolo della plusvalenza generata ai sensi del d.l. 112/2008 ante riforma e che la transazione non conteneva alcuna specifica in ordine alla correlazione della somma corrisposta ed il valore delle azioni. Affermava infatti che l’oggetto specifico della conciliazione corrispondeva esattamente al danno subito dal dirigente per mancato esercizio delle stock option e che detta somma non aveva la natura di retribuzione (come affermato anche dal Giudice civile) quanto di una somma derivante dall’esercizio del diritto allo stock option, ancorché determinata in sede transattiva dal contribuente. Parimenti non aderiva alla tesi espressa dall’Ufficio in relazione all’efficacia della transazione, prospettata come sempre novativa e risolutiva del precedente rapporto, laddove la CTR riteneva che essa avesse ad oggetto la sola quantificazione del diritto di esercizio dell’opzione, mai rinunciato e venutomeno solo a causa del licenziamento. 4.Ricorre per la cassazione della sentenza l’Avvocatura generale dello Stato che svolge un unico motivo di ricorso, benché articolato sotto un duplice profilo, cui resiste il contribuente con tempestivo controricorso che, in prossimità dell’adunanza, ha deposi tato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO 1.Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria denunzia la Violazione e falsa applicazione dell’art. 51, co. 2, lett. g- bis d.P.R. n. 917/1986 vigente ratione temporisin parametro all’art.360, co.1, n. 3 c.p.c. 20– 514 5 - 2021 – 14/06/2023 MMF 1.1 In particolare critica la sentenza nella parte in cui non ha accertato che, onde fruire della norma agevolativa, è comunque necessaria la concorrenza di due condizioni, ossia dal plusvalore esistente al momento dell’esercizio dell’opzione e che il debitore paghi un importo pari alvalore delle azioni alla data dell’offerta. In sostanza, senza scrutinare la natura dell’accordo transattivo concluso tra le parti, censura la violazione dell’art. 51 cit. per difetto dei presupposti necessari alla sua applicazione. Sul punto questa corte ha ritenuto che in tema di IRPEF, la disposizione di cui all'art. 48, comma 2, lett. g - bis) (numerazione anteriore a quella introdotta dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344) deld.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, relativa ai criteri di tassazione delle cd. " stock option", stabilisce quale principio di carattere generalel'assoggettabilità al regime ordinario, previsto per i redditi da lavoro dipendente, del valore conseguito dal lavoratore con l'eserciziodel diritto di opzione, salvo, in via di deroga, l'esclusio ne dal reddito imponibile qualora l'opzione sia stata riconosciuta al valore corrente delle azioni al momento dell'offerta, attesa la necessità di evitare che, attraverso l'attribuzione del diritto di opzione a prezzi inferiori al valore di mercato delle a zioni, siano corrisposti al dipendente compensi non soggetti a tassazione e sia consentito un regime fiscale meno oneroso del 12,50 percento, applicabileai "capital gains", quando il maggior valore attribuito alle azioniopzionate sia frutto del migliore andamento economico della società(cfr. Cass. V, n. 8201/2015; n. 19393/2018). Edinfatti, con orientamento risalente, è stato ritenuto che In tema di IRPEF, la disposizione contenuta nell'art. 48, comma 2, lett. g bis) (oggi art. 51) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, relativa ai criteri di tassazione delle cosiddette "stock options", non si applica alle somme corrisposte quale indennità sostitutiva dei diritti di sottoscrizione delle azioni già attribuiti ai dipendenti, trattandosi di importi che, sostituendo la possibilità di sottoscrizione e non anche 20– 514 5 - 2021 – 14/06/2023 MMF l'eventuale plusvalenza derivante solo dall'effettivo aumento, al momento dell'esercizio dell'opzione, del prezzo di mercato delle azioni, costituiscono redditi da rapporto di lavoro dipendente soggetti al regime ordinario di tassazione (cfr. Cass. 20908/2014; n. 4774/2017). Né l’accordo transattivo può consentire profili novativi atti a modificareil regime fiscale. Pertanto,il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM LaCorte accoglie il rico rso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi Giustizia Tributaria di Secondo grado per il Veneto - Verona