CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21817/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ercial Garden di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari - Sez. dist. di Sassarin. 134/2024, pubblicata il 19/04/2024.Numero registro generale 15199/2024Numero sezionale 4701/2025Numero di raccolta generale 21817/2026Data pubblicazione 26/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processo1. Con atto di citazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolaredell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA],conveniva in giudizio il geometra [OSCURATO:PERSONA] per ottenere ilrisarcimento del danno patrimoniale subito, quantificato sulla base deicosti stimati dal CTU per complessivi € 176.000. In particolare,deduceva di avere conferito incarico professionale scritto, in data3/06/2008, per la redazione del progetto di consolidamento e sviluppodelle strutture produttive mediante realizzazione di un fabbricatoagricolo nel proprio compendio aziendale a Monti (SS). L’incaricocomprendeva anche la direzione dei lavori, la coordinazione dellasicurezza in fase esecutiva e la predisposizione del relativo tipomappale e accatastamento, per un compenso pattuito in € 14.000 oltreoneri. Eseguite le opere, sotto la direzione del convenuto, emergevanoproblematiche strutturali. Per accertarne le cause il committenterichiedeva un [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale civiledi [OSCURATO:PERSONA] che evidenziava vizi di progettazione e unanegligente direzione dei lavori, tra cui la mancata previsione di saette epiastre di ancoraggio, l’utilizzo di legname inferiore rispetto al computometrico e ulteriori inadempienze che avevano determinato crepe neisolai e nella muratura, distacchi d’intonaco, distacco di tegole eimbarcamento del piano di copertura, compromettendo la staticitàdell’opera. Si costituiva in giudizio il geometra eccependo la tardivitàdella denuncia dei vizi ex art. 1667 c.c., la prescrizione dell’azione exart. 1669 comma 2, c.c.; l’infondatezza nel merito della domanda echiedeva ed otteneva di chiamare in garanzia [OSCURATO:SOCIETA].,assicuratrice della propria responsabilità professionale. La compagniaassicuratrice si costituiva eccepiva l’inoperatività della garanzia, in virtùNumero registro generale 15199/2024Numero sezionale 4701/2025Numero di raccolta generale 21817/2026Data pubblicazione 26/06/2026della clausola claims made, e comunque si associava alle eccezioniformulate dal convenuto.2. Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], consentenza n. 369/2023, rigettava la domanda di parte attrice rilevandol’intervenuta decadenza dell’azione svolta ai sensi dell’art. 1669 c.c.,per tardività della denuncia.3. Avverso la sentenza, sostenendo di aver proposto un’azionecontrattuale ex artt. 1716 e 1218 c.c. e non una domanda ex art. 1667e 1669 c.c., l’odierno ricorrente, in proprio e nella dedotta qualità,proponeva appello per ottenere la riforma integrale della sentenza,previa reiezione delle eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate inprimo grado, nonché l’ammissione ed espletamento delle prove dedottee non ammesse e della CTU, con conseguente condanna delprofessionista al risarcimento dei danni per inadempimento. Gliappellati si costituivano chiedendo il rigetto dell’appello. [OSCURATO:PERSONA]Appello rigettava il gravame, confermando integralmente la decisionedel Tribunale.4. Con ricorso notificato il 3/07/2024 affidato a un unico motivo,[OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella dedotta qualità, ha impugnatoper cassazione la sentenza n. 134/2024 della Corte d’appello di Cagliari– Sezione distaccata di Sassari pubblicata il 19/04/2024, notificata amezzo pec il 7/05/2024.5. Le parti intimate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositatorispettivi controricorsi.6. Parte ricorrente ha depositato istanza di decisione in seguito allaricezione della proposta di definizione accelerata della controversiaformulata dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] dal Presidente in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].7. Sia il ricorrente che [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memoria.Motivi della decisioneNumero registro generale 15199/2024Numero sezionale 4701/2025Numero di raccolta generale 21817/2026Data pubblicazione 26/06/20268. Il motivo denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101 e112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. –Violazione dell’art. 183 co. 5 – 6, c.p.c. vecchio testo, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c. - Violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1176 e 1218 c.c.in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c. – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2946c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”, per avere la Corted’appello erroneamente qualificato la domanda come azioneextracontrattuale ai sensi dell’art. 1669 c.c., valorizzando – ad avvisodel ricorrente - in modo improprio quanto indicato nell’atto di citazionee disattendendo, invece, il contenuto sostanziale della pretesa, che –secondo la parte ricorrente – attiene all’inadempimento delprofessionista nell’esecuzione del contratto d’opera intellettuale. Ilricorrente assume che l’azione era stata introdotta facendo valere laresponsabilità professionale del progettista e direttore dei lavori, dinatura contrattuale ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c., comedesumibile sia dal contratto prodotto sia dalle allegazioni contenutenell’atto introduttivo. Invece, la Corte territoriale si sarebbe limitata aconfermare la motivazione della sentenza di primo grado, conargomentazione apparente, senza esaminare la reale prospettazionedella domanda. Ancora, il ricorrente deduce che la Corte d’appelloavrebbe violato gli artt. 101 e 112 c.p.c. per avere effettuato unariqualificazione della domanda su basi non prospettate dalle parti esenza adeguato contraddittorio e che avrebbe altresì errato nel riteneretardiva la denuncia dei vizi ai sensi dell’art. 1669 c.c., mentre – a suodire – alla fattispecie in esame, come aveva indicato nella primaudienza di comparizione e trattazione, dovevano applicarsi i termini diNumero registro generale 15199/2024Numero sezionale 4701/2025Numero di raccolta generale 21817/2026Data pubblicazione 26/06/2026prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c., riferibili alla responsabilitàcontrattuale dedotta.9. Il motivo è inammissibile.10. Come rimarcato nella proposta di decisione accelerata del giudiziodal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], la rilevazione e l’interpretazione del contenutodella domanda è attività riservata al giudice di merito, sicché non èdeducibile la violazione dell’art. 112 c.p.c., quando il predetto giudiceabbia - come nel caso di specie – svolto una motivazione sul punto(Cass., n. 27181 del 2023). Nella specie il Collegio di merito haqualificato la domanda come proposta ai sensi dell’art. 1669 c.c.,evidenziando che la stessa era stata formulata invocandospecificamente la responsabilità ex art. 1669 c.c., e ha riportato alriguardo testualmente, nella motivazione della sentenza impugnata, leampie e dettagliate deduzioni su tale questione contenute nell’atto dicitazione, il che peraltro è, nel ricorso (v. p. 4), ammesso dalricorrente, salvo a sostenere quest’ultimo di aver operatoerroneamente tale “riferimento” nell’atto introduttivo. La Corte dimerito ha pure evidenziato che il contraddittorio e le difese della parteconvenuta e della chiamata in causa si erano focalizzati sullo specificotitolo azionato in giudizio e che nulla era stato ulteriormente dedottonella prima memoria ex art. 183 c.p.c., neppure depositata dall’attore.Ne consegue che la motivazione del provvedimento impugnato non soloè graficamente esistente ma contiene pure argomentazioni idonee a farconoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione delproprio convincimento, così da superare la soglia del “minimocostituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., e non è néillogica né apparente. Come peraltro già rimarcato dal ConsigliereDelegato, non può ritenersi vi sia stata emenda della domanda nelleapposite memorie previste dalla disciplina processuale ratione temporisapplicabile (indicate – pag. 4 del provvedimento impugnato – comeNumero registro generale 15199/2024Numero sezionale 4701/2025Numero di raccolta generale 21817/2026Data pubblicazione 26/06/2026neppure depositate sul punto), e il fatto che in un inciso della primaudienza di comparizione delle parti la parte attorea avessecontrodedotto, a fronte delle difese avversarie e del relativocontraddittorio così instauratosi, di aver allegato l’inadempimentocontrattuale, non poteva valere come emenda assertiva, proprio perchénon si indicava che fosse stata allegata come tale – con conseguentecontraddittorio e scrutinio in ordine all’ammissibilità di tale sceltaprocessuale – essendo stata invece esplicitata come propria diversalettura qualificatoria della domanda quale già e sin dall’inizio proposta.Risulta evidente che, in questo quadro ricostruttivo, le censure sirisolvono nel tentativo di prospettare una - come già evidenziato -inesistente carenza motivazionale ovvero, di ottenere un diversosindacato di merito sulla ricostruzione della volontà della parte – qualemanifestata nella dinamica di rito – diverso da quello plausibilmentefatto proprio dal Collegio di merito nell’ambito del suo sindacato (v.,utilmente, Cass., 26/05/2021, n. 14432, pag. 9, specie in fine).11. Inoltre, come pure evidenziato nella proposta di definizioneaccelerata del giudizio, è inammissibile ogni censura di omesso esamedi un fatto storico discusso, in tesi rilevante ai fini in parola, stante ladoppia decisione conforme dei giudici dei precedenti gradi, ex art. 360,comma 4, c.p.c. e la mancata deduzione che le motivazioni rese sonodiverse.12. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile, con ogniconseguenza in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità,che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favoredelle parti controricorrenti.13. Ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., rilevata la conformità dell’odiernadecisione alla proposta di definizione accelerata già comunicata alleparti, il ricorrente deve essere condannato, ex art 96, comma 3, c.p.c.,al pagamento della somma equitativamente determinata e liquidata inNumero registro generale 15199/2024Numero sezionale 4701/2025Numero di raccolta generale 21817/2026Data pubblicazione 26/06/2026dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente, nonché alpagamento, ex art 96, comma 4, c.p.c., della somma indicata neldispositivo, in favore della Cassa delle ammende.14. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sidà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dellostesso articolo 13. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti,delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate per ciascuno in€ 6.000, oltre € 200,00 per esborsi, spese forfettarie al 15% e oneri dilegge.Condanna il ricorrente al pagamento, ai sensi dell’art. 96 co. 3, c.p.c.,dell’ulteriore importo di euro 3.000,00 in favore di ciascuncontroricorrente e, ai sensi dell’art. 96 co. 4, c.p.c., di Euro 1.000 infavore di Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dellostesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 4/12/2025, nella Camera di consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteANTONIETTA SCRIMA