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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 45075/2021

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EMPLIFICATA SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 maggio 1933 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 giugno 1973 avverso la sentenza emessa il 3 ottobre 2019 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del 3 novembre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria presentata, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi Letta la memoria presentata dalla parte civile, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi e ha depositato nota spese [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 3 ottobre 2019 la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia del locale Tribunale - che aveva dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di usura, perché estinto per prescrizione, e aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e Michele - ha dichiarato estinto per prescrizione quest'ultimo reato e ha confermato le statuizioni civili.

Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorsi per cassazione il difensore degli imputati, che ha dedotto i seguenti motivi: 1) mancanza di motivazione in ordine alle censure mosse con i motivi d'appello e relative al reato di usura di cui al capo A) della rubrica.

La Corte territoriale avrebbe in modo apodittico ritenuto non credibile la versione degli imputati circa la natura amichevole del prestito, elargito alla persona offesa, e avrebbe tratto la prova della natura usuraria dai toni minacciosi usati in una conversazione intercettata, che, però, sarebbe successiva ai fatti descritti nell'imputazione; 2) violazione di legge e vizi della motivazione con riguardo alla sussistenza del delitto di tentata estorsione di cui al capo B) dell'editto accusatorio, per avere la Corte d'appello ritenuto gli imputati concorrenti morali sulla base di un mero indizio e assegnando peso dirimente al dato temporale dell'inizio delle condotte minacciose, avvenuto in epoca immediatamente successiva alla richiesta di restituzione del debito, esplicitata da [OSCURATO:PERSONA] presso l'attività commerciale della persona offesa.

In data 19 ottobre 2021 sono pervenuti motivi nuovi, formulati nell'interesse dei ricorrenti, con cui si è eccepita la nullità della confisca, perché non ci sarebbe stato l'accertamento della responsabilità penale. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 Entrambi i motivi, formulati nei ricorsi, reiterano censure già disattese dalla Corte territoriale, la quale - riguardo al reato di usura - ha innanzitutto affermato che non risultava credibile l'affermazione di [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale il prestito sarebbe stato concesso a [OSCURATO:PERSONA], padre di Michele e Mario, per puro spirito di liberalità, "non essendo plausibile che in relazione a una somma così considerevole, pari a 420 milioni di lire, nessuna somma sarebbe stata pattuita tra le parti a titolo di interessi".

Inoltre, la Corte d'appello ha evidenziato che nel manoscritto, rinvenuto da [OSCURATO:PERSONA] tra i documenti del padre, si faceva riferimento a una somma, consegnata in prestito ad un tasso usurario da [OSCURATO:PERSONA] (la stessa che quest'ultimo aveva ammesso di avere prestato a [OSCURATO:PERSONA]); per di più, i toni minacciosi, tenuti da [OSCURATO:PERSONA] al telefono confermavano che il prestito non era amichevole.

La menzionata Corte ha poi rilevato che la tesi degli imputati sulla loro estraneità rispetto alla commissione del tentativo di estorsione era smentita da una serie di risultanze processuali, quali l'ammissione di [OSCURATO:PERSONA] di avere prestato la somma di denaro a [OSCURATO:PERSONA]; le conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e gli imputati, da cui risultava che questi ultimi erano ben consapevoli degli atti intimidatori, posti in essere nei confronti dei fratelli Marcozzi da altri soggetti; la scansione temporale delle azioni violente, iniziate dopo la prima richiesta di denaro fatta da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]; la testimonianza del dipendente di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'episodio di violenza, posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] sulla macchina di [OSCURATO:PERSONA].

A fronte di siffatte argomentazioni deve rilevarsi che le doglianze dei ricorrenti non sono consentite, in quanto si sviluppano sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti del merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 cod. proc. pen.: il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso a questo giudice di legittimità.

Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). 1.2 I motivi nuovi sono inammissibili sotto un duplice profilo.

Essi sono tardivi, in quanto pervenuti in data 19 ottobre 2021, senza il rispetto del termine di giorni 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 4, primo periodo, cod. proc. pen.

La giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, Ordinanza n. 30333 del 23/4/2021, Rv. 281726) ha, infatti, chiarito che, in materia di termini, la regola di cui all'art. 172, comma quinto, cod. proc. pen. secondo la quale "quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere", implica che vanno esclusi dal computo il dies a quo e il dies ad quem.

I motivi nuovi, poi, sono travolti dall'inammissibilità dei ricorsi ex art. 585, comma 4, ultimo periodo, cod. proc. pen. 2.

La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che i medesimi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.I ricorrenti devono essere condannati in solido anche alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa, sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M. dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge.

Sentenza con motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, udienza del 3 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EMPLIFICATA SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 maggio 1933 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 giugno 1973 avverso la sentenza emessa il 3 ottobre 2019 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del 3 novembre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria presentata, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi Letta la memoria presentata dalla parte civile, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi e ha depositato nota spese [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 3 ottobre 2019 la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia del locale Tribunale - che aveva dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di usura, perché estinto per prescrizione, e aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e Michele - ha dichiarato estinto per prescrizione quest'ultimo reato e ha confermato le statuizioni civili. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorsi per cassazione il difensore degli imputati, che ha dedotto i seguenti motivi: 1) mancanza di motivazione in ordine alle censure mosse con i motivi d'appello e relative al reato di usura di cui al capo A) della rubrica. La Corte territoriale avrebbe in modo apodittico ritenuto non credibile la versione degli imputati circa la natura amichevole del prestito, elargito alla persona offesa, e avrebbe tratto la prova della natura usuraria dai toni minacciosi usati in una conversazione intercettata, che, però, sarebbe successiva ai fatti descritti nell'imputazione; 2) violazione di legge e vizi della motivazione con riguardo alla sussistenza del delitto di tentata estorsione di cui al capo B) dell'editto accusatorio, per avere la Corte d'appello ritenuto gli imputati concorrenti morali sulla base di un mero indizio e assegnando peso dirimente al dato temporale dell'inizio delle condotte minacciose, avvenuto in epoca immediatamente successiva alla richiesta di restituzione del debito, esplicitata da [OSCURATO:PERSONA] presso l'attività commerciale della persona offesa. In data 19 ottobre 2021 sono pervenuti motivi nuovi, formulati nell'interesse dei ricorrenti, con cui si è eccepita la nullità della confisca, perché non ci sarebbe stato l'accertamento della responsabilità penale. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 Entrambi i motivi, formulati nei ricorsi, reiterano censure già disattese dalla Corte territoriale, la quale - riguardo al reato di usura - ha innanzitutto affermato che non risultava credibile l'affermazione di [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale il prestito sarebbe stato concesso a [OSCURATO:PERSONA], padre di Michele e Mario, per puro spirito di liberalità, "non essendo plausibile che in relazione a una somma così considerevole, pari a 420 milioni di lire, nessuna somma sarebbe stata pattuita tra le parti a titolo di interessi". Inoltre, la Corte d'appello ha evidenziato che nel manoscritto, rinvenuto da [OSCURATO:PERSONA] tra i documenti del padre, si faceva riferimento a una somma, consegnata in prestito ad un tasso usurario da [OSCURATO:PERSONA] (la stessa che quest'ultimo aveva ammesso di avere prestato a [OSCURATO:PERSONA]); per di più, i toni minacciosi, tenuti da [OSCURATO:PERSONA] al telefono confermavano che il prestito non era amichevole. La menzionata Corte ha poi rilevato che la tesi degli imputati sulla loro estraneità rispetto alla commissione del tentativo di estorsione era smentita da una serie di risultanze processuali, quali l'ammissione di [OSCURATO:PERSONA] di avere prestato la somma di denaro a [OSCURATO:PERSONA]; le conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e gli imputati, da cui risultava che questi ultimi erano ben consapevoli degli atti intimidatori, posti in essere nei confronti dei fratelli Marcozzi da altri soggetti; la scansione temporale delle azioni violente, iniziate dopo la prima richiesta di denaro fatta da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]; la testimonianza del dipendente di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'episodio di violenza, posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] sulla macchina di [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di siffatte argomentazioni deve rilevarsi che le doglianze dei ricorrenti non sono consentite, in quanto si sviluppano sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti del merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 cod. proc. pen.: il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso a questo giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). 1.2 I motivi nuovi sono inammissibili sotto un duplice profilo. Essi sono tardivi, in quanto pervenuti in data 19 ottobre 2021, senza il rispetto del termine di giorni 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 4, primo periodo, cod. proc. pen. La giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, Ordinanza n. 30333 del 23/4/2021, Rv. 281726) ha, infatti, chiarito che, in materia di termini, la regola di cui all'art. 172, comma quinto, cod. proc. pen. secondo la quale "quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere", implica che vanno esclusi dal computo il dies a quo e il dies ad quem. I motivi nuovi, poi, sono travolti dall'inammissibilità dei ricorsi ex art. 585, comma 4, ultimo periodo, cod. proc. pen. 2. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che i medesimi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.I ricorrenti devono essere condannati in solido anche alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa, sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, udienza del 3 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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