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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33211/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che gli aveva inibito l'acquisto di stampa locale e di giornali diversi da quelli a tiratura nazionale, per la durata di mesi tre.

2. Ricorreva per cassazione l'interessato, con il ministero dell'avvocato di fiducia assumendo l'illegittimità della decisione e lamentando il vizio di motivazione in relazione, innanzitutto, al ritenuto iter in base al quale era stata disposta la preclusione all'acquisto, avendo questa Corte di legittimità autorizzato il detenuto alla ricezione della stampa anzidetta, con annullamento del provvedimento relativo.

3. Il ricorso è inammissibile.

Ha correttamente ritenuto il giudice a quo, che, nella specie, il provvedimento oggetto di reclamo fosse correttamente motivato anche in relazione al pericolo che attraverso la stampa locale Rotolo, sottoposto a regime di cui all'art 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 potesse intrattenere rapporti con il contesto criminale di appartenenza.

Del resto al Suprema Corte aveva annullato con rinvio il provvedimento osservando che occorreva una motivazione specifica sulla inibizione e non aveva concesso autorizzazioni all'acquisto, che tra l'altro non le competevano.

Il ricorso è strutturalmente aspecifico e di estrema genericità e per queste ragioni, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente e ulteriore condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 11%./ v itis spese processuali e eitzz=2~23 della somma di 3.000,00 euroIh Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che gli aveva inibito l'acquisto di stampa locale e di giornali diversi da quelli a tiratura nazionale, per la durata di mesi tre. 2. Ricorreva per cassazione l'interessato, con il ministero dell'avvocato di fiducia assumendo l'illegittimità della decisione e lamentando il vizio di motivazione in relazione, innanzitutto, al ritenuto iter in base al quale era stata disposta la preclusione all'acquisto, avendo questa Corte di legittimità autorizzato il detenuto alla ricezione della stampa anzidetta, con annullamento del provvedimento relativo. 3. Il ricorso è inammissibile. Ha correttamente ritenuto il giudice a quo, che, nella specie, il provvedimento oggetto di reclamo fosse correttamente motivato anche in relazione al pericolo che attraverso la stampa locale Rotolo, sottoposto a regime di cui all'art 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 potesse intrattenere rapporti con il contesto criminale di appartenenza. Del resto al Suprema Corte aveva annullato con rinvio il provvedimento osservando che occorreva una motivazione specifica sulla inibizione e non aveva concesso autorizzazioni all'acquisto, che tra l'altro non le competevano. Il ricorso è strutturalmente aspecifico e di estrema genericità e per queste ragioni, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente e ulteriore condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 11%./ v itis spese processuali e eitzz=2~23 della somma di 3.000,00 euroIh Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1
Sentenza Cassazione n. 33211/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris