Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1998
ECLI:EU:C:1998:75
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61997CJ0008_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa C-8/97,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dalle signore [OSCURATO:PERSONA], collaboratore giuridico di prima classe presso il servizio giuridico speciale per le Comunità europee del ministero degli Affari esteri, e [OSCURATO:PERSONA], collaboratore giuridico di seconda classe presso lo stesso servizio, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Grecia, 117, [OSCURATO:PERSONA]Croix,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato e, in subordine, non avendo comunicato alla [OSCURATO:PERSONA], entro il termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 1), è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato CE e della detta direttiva,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, R. Schintgen, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray e G. Hirsch (relatore), giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 dicembre 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 15 gennaio 1997, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato e, in subordine, non avendo comunicato alla [OSCURATO:PERSONA], entro il termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato CE e della detta direttiva.
2 L'art. 12, n. 1, della direttiva prevede che gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva prima del 1_ gennaio 1992 ed informarne immediatamente la [OSCURATO:PERSONA].
3 Non avendo ricevuto comunicazione delle misure di trasposizione della direttiva in diritto ellenico, il 6 agosto 1992 la [OSCURATO:PERSONA] ha intimato al governo ellenico di presentarle le sue osservazioni sul punto entro un termine di due mesi, conformemente all'art. 169, prima comma, del Trattato.
4 In mancanza di risposta a tale lettera di diffida, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato al governo ellenico, con lettera 15 luglio 1994, un parere motivato invitandolo a conformarsi ai suoi obblighi comunitari entro un termine di due mesi dalla notifica del medesimo.
5 Le autorità elleniche, nella lettera di risposta 19 settembre 1994, hanno riconosciuto l'omessa trasposizione della direttiva e hanno invocato, da un lato, difficoltà interne al loro ordinamento giuridico e, dall'altro, il fatto che, a livello comunitario, non erano state ancora adottate la proposta di decima direttiva del Consiglio basata sull'art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società per azioni, presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] al Consiglio il 14 febbraio 1985 (GU C 23, pag. 11), nonché la proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto della società europea, presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] al Consiglio il 29 agosto 1989 (GU C 263, pag. 41).
6 Non avendo ricevuto nessun'altra comunicazione delle autorità elleniche, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso.
7 La Repubblica ellenica non nega di non aver adottato tutte le disposizioni necessarie alla trasposizione della direttiva. Essa fa rilevare tuttavia che il progetto di legge che integra le disposizioni della direttiva nell'ordinamento nazionale ellenico è sul punto di essere adottato dal Parlamento ellenico.
8 Per giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., in particolare, sentenza 2 ottobre 1997, causa C-208/96, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, Racc. pag. I-5375, punto 9).
9 Poiché la direttiva non è stata attuata nel termine da essa fissato, il ricorso intentato al riguardo dalla [OSCURATO:PERSONA] va accolto.
10 Va quindi dichiarato che la Repubblica ellenica, non avendo adottato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 12, n. 1, di tale direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
11 A tenore dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di condannare la Repubblica ellenica alle spese. Poiché quest'ultima risulta soccombente, va condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica ellenica, non avendo adottato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 12, n. 1, di tale direttiva.
2) La Repubblica ellenica va condannata alle spese.