CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 51780/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e la carenza di motivazione sul punto, l'errata qualificazione giuridica del fatto e il carattere eccessivo del trattamento sanzionatorio irrogato; Considerato che i predetti motivi sono inammissibili per aspecificità, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata; Ritenuto, che, infatti, i ricorrenti si sono limitati ad enunciare meramente tali asseriti vizi della sentenza impugnata, senza neppure precisare il contenuto delle proprie censure; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2