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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33575/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 13.1.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e, in via subordinata, la esclusione della aggravante e la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione; 6 [OSCURATO:PERSONA] t

1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui, in data 14.11.2019, il Tribunale di Agrigento aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei fatti di estorsione continuata loro ascritti e, ritenuta la continuazione tra i vari episodi delittuosi, li aveva condannati alla pena complessiva di anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.500 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile la cui liquidazione aveva rimesso al giudice funzionalmente competente riconoscendo tuttavia una provvisionale, immediatamente esecutiva, dell'ammontare di 30.000 euro;

2. ricorrono per cassazione entrambi gli imputati e con un unico ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 629, commi 1 e 2 cod. pen.: segnalano che il giudizio di responsabilità si fonda sul recepimento acritico delle dichiarazioni delle persone offese costituitesi parte civile la cui valutazione deve essere corroborata da un vaglio attento di credibilità oggettiva e soggettiva cui, nel caso di specie, non si era proceduto avendo i giudici di merito, con motivazione evidentemente contraddittoria, avendo valorizzato la concordanza tra le dichiarazioni rese in denuncia dalla defunta [OSCURATO:PERSONA] e quelle rese in dibattimento dalla di lei sorella Giovanna pur "scompensata da un punto di vista psichico"; segnalano come la Corte di appello abbia in definitiva avallato le dichiarazioni accusatorie senza alcun vaglio critico e, in particolare, omesso di considerare le numerose e diffuse incongruenze che erano state evidenziate dalla difesa nel gravame di merito; rilevano come fosse stato trascurato il dato del tempo trascorso dai fatti (sviluppatisi tra il 2006 ed il 2009) alla data di presentazione delle denunce intervenute, in una prima occasione, nel maggio del 2007, dopo circa un anno dalle dimissioni di [OSCURATO:PERSONA] dall'ospedale, e, poi, a séguito del decesso di costei, da [OSCURATO:PERSONA] soltanto nel novembre del 2009; osservano che il ritardo con cui era stata presentata la prima denuncia era stato spiegato da [OSCURATO:PERSONA] in termini certamente non veritieri e contrastanti con il tenore della denuncia, e sottolineano che anche questo profilo, rappresentato con l'atto di appello, non era stato valutato dalla Corte territoriale; segnalano come, sempre con l'atto di appello, fosse stata evidenziata la scarsa linearità e coerenza delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], secondo cui costei, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], sarebbe stata accompagnata in banca dalla [OSCURATO:PERSONA] sotto la minaccia di un coltello mentre il di lei marito era rimasto a casa con la sorella Paola legata ad una sedia, imbavagliata con del nastro adesivo, circostanze non disvelate nella prima denuncia e che, al contrario di quanto apoditticamente sostenuto dalla Corte, avrebbero dovuto essere valutate come indice di inattendibilità del racconto; rilevano, ancora, che era stato invano evidenziato che le dichiarazioni delle due persone offese, oltre che intrinsecamente inattendibili, erano risultate del tutto prive di riscontri sul piano oggettivo; richiamano, ancora, il racconto di [OSCURATO:PERSONA] a proposito della cointestazione del conto corrente che sarebbe avvenuta sotto la costante minaccia della [OSCURATO:PERSONA] e, subito dopo, che il Nucera a avrebbe chiamato il direttore con cui era "d'accordo" ed al quale, nella occasione, avrebbe dato una "mazzetta", circostanze recisamente smentite dall'istruttoria dibattimentale; segnalano che su tale aspetto, come su altri aspetti, la Corte territoriale non ha fornito alcuna risposta essendo a tal fine del tutto inadeguato il riferimento alle risultanze degli accertamenti patrimoniali eseguiti dal consulente del PM sulle movimentazioni relative ai conti correnti e che, peraltro, avevano consentito di rilevare la diversità della operazione effettuata in data 4.10.2006 rispetto al narrato della teste dal momento che, trattandosi della sottoscrizione di un nuovo contratto, era necessaria la presenza di [OSCURATO:PERSONA] che, secondo le persone offese, era rimasta a casa legata ad una sedia; aggiungono che anche in relazione all'episodio della cessione della quota di 750/1000 della abitazione di Campobello di Licata, la difesa aveva evidenziato l'assenza di elementi sintomatici della fattispecie delittuosa contestata potendosi invece ricondurre l'operazione ad una donazione e richiamano, a tal proposito, le dichiarazioni rese in aula dal notaio rogante l'atto, del tutto pretermesse nella motivazione della sentenza impugnata; osservano che la Corte abbia ha valorizzato le testimonianze rese dai testi Virzì, Salvatore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che avevano appreso delle circostanze da loro riferite dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], con indubbia circolarità delle informazioni ed illogicità della motivazione; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 629, comma 2, cod. pen.: rileva come, con l'atto di appello, fossero state evidenziate tutte le incongruenze e l'assenza di elementi di riscontro a conforto della diagnosi di insussistenza dei presupposti fattuali della contestata aggravante dell'uso del coltello, la cui introduzione in banca era evenienza impossibile oltre che smentita testimonialmente, e sottolineano il carattere meramente assertivo se non del tutto apparente della motivazione della Corte di appello; 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 629 e 640 cod. pen.: aggiungono che, sempre in sede di appello, la difesa aveva prospettato la ipotetica riconducibilità della vicenda nell'ambito del delitto di truffa anche in tal caso, inopinatamente e senza alcuna congrua motivazione, esclusa invece dalla Corte territoriale;2.4 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla pure denegata sospensione della esecutività della provvisionale di 30.000 euro; rilevano che la Corte di appello si è limitata a respingere la richiesta relativa al riconoscimento delle attenuanti generiche e di contenimento della pena nel minimo edittale sostenendo che i ricorrenti, nel corso del processo, hanno sempre respinto le accuse, ignorando invece elementi di fatto meritevoli di considerazione; aggiungono che la sentenza infine omesso di esaminare gli elementi pure messi a disposizione dalla difesa a sostegno della istanza di sospensione della esecutività della provvisionale;

3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta da valere, se del caso, come memoria, concludendo per il rigetto del ricorso: sostiene, infatti, che le argomentazioni della sentenza impugnata, che presenta una motivazione immune da profili di illogicità, sono condivisibili e rispondono compiutamente a tutte le questioni oggetto dei motivi di ricorso sia in punto di responsabilità con riferimento al reato di estorsione aggravata in danno delle sorelle Paola e [OSCURATO:PERSONA], sia in punto di trattamento sanzionatorio e di diniego delle circostanze attenuanti generiche; segnala che sono state ben indicate le ragioni della ritenuta attendibilità delle persone offese, nonostante i problemi psichici di [OSCURATO:PERSONA] le cui dichiarazioni dibattimentali sono risultate sostanzialmente confermative di quelle rese in sede di denunzia da [OSCURATO:PERSONA], anche a proposito della minaccia con l'uso di un coltello, evenienza tale da integrare l'aggravante di cui al comma 2 dell'art.629 cod. pen.; aggiunge che la sentenza impugnata ha evidenziato come le dichiarazioni delle sorelle Messina abbiano trovato conferma in quelle dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vicini di casa, nonché nell'accertamento effettuato in merito alla compravendita simulata dal consulente tecnico del pubblico ministero;

3. la difesa della costituita parte civile ha trasmesso una memoria con cui insiste per la inammissibilità del ricorso perché contenente censure riproduttive di quelle già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito e non consentite in sede di legittimità in quanto volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindacato della Corte e afferenti al trattamento punitivo, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione; aggiunge che l'atto di impugnazione è inoltre confezionato in violazione del disposto di cui all'art. 581 lett. c) cod. proc. pen. ed insiste, quindi, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, per il rigetto, poiché, a suo avviso, la sentenza impugnata presenta una motivazione immune da profili di illogicità sia in punto di responsabilità in ordine al reato di estorsione aggravata, sia in punto di trattamento sanzionatorio e di diniego delle circostanze attenuanti generiche; osserva, infatti, che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] hanno trovato conferma in quelle della sorella Paola, in cui si fa riferimento all uso di un coltello brandito dal Nocera, sussistendo così l'aggravante di cui al 2° comma dell'art. 629 cod. pen.; ribadisce che la versione della parte offesa può essere assunta anche da sola a sostegno di una pronuncia di condanna, purché motivatamente valutata come attendibile e che, nel caso di specie, le dichiarazioni delle denuncianti, pienamente concordi e sovrapponibili tra loro, sono risultate precise, circostanziate e coerentemente strutturate con la genesi e l'intera ricostruzione della vicenda che le due sorelle Messina concordemente collocato sotto il profilo spazio-temporale, descrivendo i luoghi e i tempi in cui erano avvenuti i fatti e, quindi, le varie fasi temporali in cui si era sviluppata; segnala, inoltre, che la ricostruzione delle persone offese ha trovato conferma nella consulenza disposta dal PM che ha consentito di accertare che tutte le movimentazioni effettuate sui conti correnti erano finalizzate alla sottrazione di disponibilità finanziarie, proseguita nella sottrazione di beni immobili il cui corrispettivo era stato pagato mediante assegni postali tratti sul conto corrente postale intestato all'imputata [OSCURATO:PERSONA] e da quest'ultima emessi all'ordine delle persone offese e negoziati dalle medesime ma, di fatto, corrisposto con denaro di esclusiva proprietà delle persone offese; ribadisce che costoro hanno concordemente riferito che tutte le movimentazioni bancarie sui conti correnti erano state l'effetto di una condotta estorsiva, configurante gli estremi di un illecito penale da parte dei prevenuti e che il loro racconto era stato ulteriormente riscontrato dalle dichiarazioni dei vicini di casa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con particolare riguardo a quanto personalmente osservato in ordine alla presenza degli imputati presso l'abitazione delle persone offese al tempo circoscritto alla movimentazione bancaria e alla stipula della vendita simulata degli immobili. [OSCURATO:PERSONA] - I ricorsi sono inammissibili in quanto articolattsu censure non consentite in questa sede. 1.1 Con il primo ed il secondo motivo, infatti, la difesa del Nocera e della [OSCURATO:PERSONA] denunzia violazione di legge - con riguardo agli artt. 629 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. - e vizio di motivazione in punto di responsabilità.Quanto al primo aspetto, della violazione di legge, è opportuno precisare che i ricorrenti deducono tale vizio con riguardo alla insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice; ma, in tal modo, lungi dal delineare un vizio di legittimità, finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale.

Ed in effetti, il vizio di violazione di legge va dedotto contestando la riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale che è, invece, operazione propria del giudizio di merito.

Con riguardo, poi, al vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non è inutile ribadire che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Pmt in proc.

Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801).

Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali per pervenire ad diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2 - , n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

Né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153).

E, d'altra parte, è pacifico che è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148, in cui la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti).

Da ultimo, e per completezza, va anche considerato che l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 46566 del 21/02/2017, M. ed altri Rv. 271227).1.2 Tanto premesso va ribadito che, nel caso di specie, si è in presenza di una "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungano a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 - , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, 252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

Ed è proprio tenendo conto del complesso delle argomentazioni sviluppate dai giudici di merito che, ritiene il collegio, la decisione qui impugnata sfugge ai rilievi - in gran parte comunque non consentiti - sollevati dalla difesa degli odierni ricorrenti.

La Corte di appello, dopo aver dato conto dei motivi di impugnazione (che, di fatto, sono i medesimi replicati in questa sede denunziandone la inadeguata considerazione da parte dei giudici di secondo grado), ha considerato, sulla scorta delle dichiarazioni delle due persone offese, accertato e non discutibile che i due imputati avessero minacciato costoro di morte anche con l'uso di un coltello; che, attraverso minacce reiterate, avessero potuto ottenere per un verso la (co)intestazione del conto corrente da cui hanno nel tempo prelevato quasi 150 mila euro per finalità ed esigenze proprie e, poi, la cessione di immobili di proprietà delle due sorelle attraverso una "finta vendita" con retrocessione del prezzo che era stato versato.

Dalle due sentenze di merito risulta che, effettivamente, la deposizione resa in sede dibattimentale da [OSCURATO:PERSONA] è stata caratterizzata anche da contestazioni mosse da parte del PM e dello stesso difensore (cfr., pagg. 5-6 della sentenza di primo grado) e, tuttavia, il Tribunale non aveva mancato di operare una attenta valutazione della complessiva attendibilità della donna evidenziando la sostanziale convergenza delle versioni offerte dalle due sorelle e, in particolare, tra le parole di [OSCURATO:PERSONA] ed il contenuto della denuncia sporta da [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduta (cfr., pagg. 15-17 della sentenza di primo grado); la Corte di appello, dal canto suo, ha potuto sottolineare che entrambe avevano fatto riferimento a minacce dei due imputati con l'uso di un coltello brandito dal Nocera (cfr., pag. 3).Vero che la difesa, con l'atto di appello, aveva evidenziato una serie di circostanze a suo avviso contrastanti con il racconto delle due donne: ma è anche vero che la Corte di appello non ha omesso di prendere in esame le considerazioni difensive ritenendole complessivamente recessive rispetto agli elementi di riscontro acquisiti e che, con valutazione tipicamente di merito, erano state a loro avviso in grado di corroborare la ricostruzione accusatoria che, vale la pena rilevarlo, non risulta intaccata compromessa da (mai) denunziati travisamenti del fatto o della prova.

Da questo punto di vista, i giudici di merito hanno congruamente evocato da un lato le risultanze della consulenza tecnica del PM ma, anche, le dichiarazioni degli altri testi escussi nel corso del processo e, in particolare, dei vicini di casa delle due sorelle Messina.

Sotto il primo aspetto, hanno evidenziato come, dalla ricostruzione documentale, era emerso che le persone offese avessero ceduto agli imputati la quota di loro proprietà di due fabbricati in Campobello di Licata al prezzo complessivo di 50.000 Euro che erano stati corrisposti con due assegni tratti sul conto della [OSCURATO:PERSONA] e versati su quello delle Messina dal quale, tuttavia, erano tornati sul conto dell'imputata; la difesa, d'altra parte, dovendo prendere atto della sostanziale "gratuità" della operazione di acquisizione immobiliare da parte dei due imputati, non ha potuto contestare il dato fattuale restituito dalla istruttoria limitandosi - con argomentazione che, a tutto concedere, si risolve in una alternativa ricostruzione della vicenda - a paventare l'esistenza di una finta "donazione".

Già il Tribunale aveva potuto spiegare che le Messina e la [OSCURATO:PERSONA] erano cointestatarie di un conto corrente (per la cui cointestazionein favore dell'imputata le due donne sarebbero state minacciate anche con l'uso di un coltello) da cui erano stati prelevati 148.500 euro approdati sul conto corrente della [OSCURATO:PERSONA] attraverso assegni bancari sottoscritti da costei ed intestati "a me medesima" o "a me stessa", con finale e sostanziale spoliazione della liquidità appartenente alle de sorelle che, una volta avvedutesi di essere rimaste prive di denaro, si erano finalmente risolte a sporgere denuncia.

Le due sentenze di merito hanno inoltre congruamente valorizzato le deposizioni dei vicini di casa delle Messina che, da come risulta dalla lettura dei provvedimenti, non si erano affatto limitati a riferire quanto appreso da costoro, ma erano stati in grado di descrivere fatti cui avevano personalmente assistito: costoro avevano infatti evidenziato il repentino mutamento delle condizioni di vita del Nocera e della [OSCURATO:PERSONA] che, dopo aver abitato in un garage privo di mobili, avevano iniziato ad abitare in un appartamento non lontano da quello delle Messina, avevano acquistato anche un'altra abitazione ristrutturandola senza badare a spese, ampliato la attività di riparazione di elettrodomestici, acquistato due autovetture, non preoccupandosi di mostrare un tenore di vita benestante; il tutto dopo aver frequentato per tre mesi le sorelle Messina (cfr., pag. 5 quanto alla deposizione del Virzì) che avevano loro riferito di essere state vittime di minacce e violenze.

Ed è stato proprio questo elemento - la sostanziale spoliazione delle due donne da parte degli odierni ricorrenti - che è stato congruamente e linearmente valorizzato dalla Corte di appello e, prima ancora, dal Tribunale, per riscontrare, ove necessario, la ricostruzione operata dalle persone offese in quanto mai gli imputati hanno potuto fornire una spiegazione alternativa di come e perché avessero in definitiva potuto appropriarsi delle sostanze e delle proprietà, anche immobiliari, delle due sorelle Messina, di cui costoro erano state private senza alcuna apparente giustificazione. 1.3 II terzo motivo del ricorso si risolve, a ben guardare, nella prospettazione non già di un errore di qualificazione del fatto ma di sua diversa ricostruzione in termini di truffa piuttosto che di estorsione; la Corte di appello, proprio alla luce di quanto emerso nel corso della istruttoria ha invece potuto congruamente escludere la configurabilità di ipotesi delittuose diverse compresa, oltre a quella della truffa, anche quella della ragion fattasi avendo escluso, in particolare, che fosse ravvisabile, in capo agli imputati, alcuna pretesa azionale rilevando invece "... la costrizione, ottenuta con pesanti minacce, dal contenuto innegabilmente estorsivo, in danno di due parti offese ... semmai deboli ed esposte, per il loro dato anagrafico, per le condizioni di salute e per essere rimaste sostanzialmente sole in balia delle mire predatorie dei due imputati" (cfr., pag. 13 della sentenza). 1.4 Il quarto motivo del ricorso è manifestamente infondato: la Corte di appello ha motivato in termini non sindacabili in questa sede sia quanto alla entità della pena - comunque, per quanto concerne quella detentiva, pressoché pari (superiore di soli sei mesi di reclusione) al minimo edittale - che, anche, al diniego delle circostanze attenuanti generiche facendo leva, in tal caso, sulle modalità della condotta, in spregio alla dignità della persona.

È appena il caso di ribadire che "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, Musumeci; Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio" (cfr., Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460 - 01; Sez. 3 - , n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 - 01).

D'altra parte, il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 3 - , n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 03; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01).

1.5. Quanto alla richiesta di sospensione della esecutività della condanna al pagamento della somma stabilita a titolo di provvisionale, prescindendo da ogni considerazione sulla impugnabilità del provvedimento (cfr., Sez. 3, n. 2860 del 09/10/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 262400 - 01), non si può non rilevare la carenza di interesse ad una decisione sul punto specifico una volta che la sentenza impugnata sia divenuta definitiva.

2. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non essendo ravvisabile ragione alcuna di esonero.

Non può invece disporsi la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile mancando una domanda in tal senso (cfr., Sez. 6, n. 19271 del 05/04/2022, Palmeri, Rv. 283379 - 01, in cui la Corte ha spiegato che la parte civile ha diritto ad ottenerne la liquidazione qualora abbia formulato domanda di condanna della controparte alla rifusione, non essendo anche necessario che abbia presentato apposita nota spese ai sensi dell'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a patteggiamento, in cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 13.1.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e, in via subordinata, la esclusione della aggravante e la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione; 6 [OSCURATO:PERSONA] t 1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui, in data 14.11.2019, il Tribunale di Agrigento aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei fatti di estorsione continuata loro ascritti e, ritenuta la continuazione tra i vari episodi delittuosi, li aveva condannati alla pena complessiva di anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.500 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile la cui liquidazione aveva rimesso al giudice funzionalmente competente riconoscendo tuttavia una provvisionale, immediatamente esecutiva, dell'ammontare di 30.000 euro; 2. ricorrono per cassazione entrambi gli imputati e con un unico ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 629, commi 1 e 2 cod. pen.: segnalano che il giudizio di responsabilità si fonda sul recepimento acritico delle dichiarazioni delle persone offese costituitesi parte civile la cui valutazione deve essere corroborata da un vaglio attento di credibilità oggettiva e soggettiva cui, nel caso di specie, non si era proceduto avendo i giudici di merito, con motivazione evidentemente contraddittoria, avendo valorizzato la concordanza tra le dichiarazioni rese in denuncia dalla defunta [OSCURATO:PERSONA] e quelle rese in dibattimento dalla di lei sorella Giovanna pur "scompensata da un punto di vista psichico"; segnalano come la Corte di appello abbia in definitiva avallato le dichiarazioni accusatorie senza alcun vaglio critico e, in particolare, omesso di considerare le numerose e diffuse incongruenze che erano state evidenziate dalla difesa nel gravame di merito; rilevano come fosse stato trascurato il dato del tempo trascorso dai fatti (sviluppatisi tra il 2006 ed il 2009) alla data di presentazione delle denunce intervenute, in una prima occasione, nel maggio del 2007, dopo circa un anno dalle dimissioni di [OSCURATO:PERSONA] dall'ospedale, e, poi, a séguito del decesso di costei, da [OSCURATO:PERSONA] soltanto nel novembre del 2009; osservano che il ritardo con cui era stata presentata la prima denuncia era stato spiegato da [OSCURATO:PERSONA] in termini certamente non veritieri e contrastanti con il tenore della denuncia, e sottolineano che anche questo profilo, rappresentato con l'atto di appello, non era stato valutato dalla Corte territoriale; segnalano come, sempre con l'atto di appello, fosse stata evidenziata la scarsa linearità e coerenza delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], secondo cui costei, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], sarebbe stata accompagnata in banca dalla [OSCURATO:PERSONA] sotto la minaccia di un coltello mentre il di lei marito era rimasto a casa con la sorella Paola legata ad una sedia, imbavagliata con del nastro adesivo, circostanze non disvelate nella prima denuncia e che, al contrario di quanto apoditticamente sostenuto dalla Corte, avrebbero dovuto essere valutate come indice di inattendibilità del racconto; rilevano, ancora, che era stato invano evidenziato che le dichiarazioni delle due persone offese, oltre che intrinsecamente inattendibili, erano risultate del tutto prive di riscontri sul piano oggettivo; richiamano, ancora, il racconto di [OSCURATO:PERSONA] a proposito della cointestazione del conto corrente che sarebbe avvenuta sotto la costante minaccia della [OSCURATO:PERSONA] e, subito dopo, che il Nucera a avrebbe chiamato il direttore con cui era "d'accordo" ed al quale, nella occasione, avrebbe dato una "mazzetta", circostanze recisamente smentite dall'istruttoria dibattimentale; segnalano che su tale aspetto, come su altri aspetti, la Corte territoriale non ha fornito alcuna risposta essendo a tal fine del tutto inadeguato il riferimento alle risultanze degli accertamenti patrimoniali eseguiti dal consulente del PM sulle movimentazioni relative ai conti correnti e che, peraltro, avevano consentito di rilevare la diversità della operazione effettuata in data 4.10.2006 rispetto al narrato della teste dal momento che, trattandosi della sottoscrizione di un nuovo contratto, era necessaria la presenza di [OSCURATO:PERSONA] che, secondo le persone offese, era rimasta a casa legata ad una sedia; aggiungono che anche in relazione all'episodio della cessione della quota di 750/1000 della abitazione di Campobello di Licata, la difesa aveva evidenziato l'assenza di elementi sintomatici della fattispecie delittuosa contestata potendosi invece ricondurre l'operazione ad una donazione e richiamano, a tal proposito, le dichiarazioni rese in aula dal notaio rogante l'atto, del tutto pretermesse nella motivazione della sentenza impugnata; osservano che la Corte abbia ha valorizzato le testimonianze rese dai testi Virzì, Salvatore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che avevano appreso delle circostanze da loro riferite dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], con indubbia circolarità delle informazioni ed illogicità della motivazione; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 629, comma 2, cod. pen.: rileva come, con l'atto di appello, fossero state evidenziate tutte le incongruenze e l'assenza di elementi di riscontro a conforto della diagnosi di insussistenza dei presupposti fattuali della contestata aggravante dell'uso del coltello, la cui introduzione in banca era evenienza impossibile oltre che smentita testimonialmente, e sottolineano il carattere meramente assertivo se non del tutto apparente della motivazione della Corte di appello; 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 629 e 640 cod. pen.: aggiungono che, sempre in sede di appello, la difesa aveva prospettato la ipotetica riconducibilità della vicenda nell'ambito del delitto di truffa anche in tal caso, inopinatamente e senza alcuna congrua motivazione, esclusa invece dalla Corte territoriale;2.4 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla pure denegata sospensione della esecutività della provvisionale di 30.000 euro; rilevano che la Corte di appello si è limitata a respingere la richiesta relativa al riconoscimento delle attenuanti generiche e di contenimento della pena nel minimo edittale sostenendo che i ricorrenti, nel corso del processo, hanno sempre respinto le accuse, ignorando invece elementi di fatto meritevoli di considerazione; aggiungono che la sentenza infine omesso di esaminare gli elementi pure messi a disposizione dalla difesa a sostegno della istanza di sospensione della esecutività della provvisionale; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta da valere, se del caso, come memoria, concludendo per il rigetto del ricorso: sostiene, infatti, che le argomentazioni della sentenza impugnata, che presenta una motivazione immune da profili di illogicità, sono condivisibili e rispondono compiutamente a tutte le questioni oggetto dei motivi di ricorso sia in punto di responsabilità con riferimento al reato di estorsione aggravata in danno delle sorelle Paola e [OSCURATO:PERSONA], sia in punto di trattamento sanzionatorio e di diniego delle circostanze attenuanti generiche; segnala che sono state ben indicate le ragioni della ritenuta attendibilità delle persone offese, nonostante i problemi psichici di [OSCURATO:PERSONA] le cui dichiarazioni dibattimentali sono risultate sostanzialmente confermative di quelle rese in sede di denunzia da [OSCURATO:PERSONA], anche a proposito della minaccia con l'uso di un coltello, evenienza tale da integrare l'aggravante di cui al comma 2 dell'art.629 cod. pen.; aggiunge che la sentenza impugnata ha evidenziato come le dichiarazioni delle sorelle Messina abbiano trovato conferma in quelle dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vicini di casa, nonché nell'accertamento effettuato in merito alla compravendita simulata dal consulente tecnico del pubblico ministero; 3. la difesa della costituita parte civile ha trasmesso una memoria con cui insiste per la inammissibilità del ricorso perché contenente censure riproduttive di quelle già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito e non consentite in sede di legittimità in quanto volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindacato della Corte e afferenti al trattamento punitivo, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione; aggiunge che l'atto di impugnazione è inoltre confezionato in violazione del disposto di cui all'art. 581 lett. c) cod. proc. pen. ed insiste, quindi, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, per il rigetto, poiché, a suo avviso, la sentenza impugnata presenta una motivazione immune da profili di illogicità sia in punto di responsabilità in ordine al reato di estorsione aggravata, sia in punto di trattamento sanzionatorio e di diniego delle circostanze attenuanti generiche; osserva, infatti, che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] hanno trovato conferma in quelle della sorella Paola, in cui si fa riferimento all uso di un coltello brandito dal Nocera, sussistendo così l'aggravante di cui al 2° comma dell'art. 629 cod. pen.; ribadisce che la versione della parte offesa può essere assunta anche da sola a sostegno di una pronuncia di condanna, purché motivatamente valutata come attendibile e che, nel caso di specie, le dichiarazioni delle denuncianti, pienamente concordi e sovrapponibili tra loro, sono risultate precise, circostanziate e coerentemente strutturate con la genesi e l'intera ricostruzione della vicenda che le due sorelle Messina concordemente collocato sotto il profilo spazio-temporale, descrivendo i luoghi e i tempi in cui erano avvenuti i fatti e, quindi, le varie fasi temporali in cui si era sviluppata; segnala, inoltre, che la ricostruzione delle persone offese ha trovato conferma nella consulenza disposta dal PM che ha consentito di accertare che tutte le movimentazioni effettuate sui conti correnti erano finalizzate alla sottrazione di disponibilità finanziarie, proseguita nella sottrazione di beni immobili il cui corrispettivo era stato pagato mediante assegni postali tratti sul conto corrente postale intestato all'imputata [OSCURATO:PERSONA] e da quest'ultima emessi all'ordine delle persone offese e negoziati dalle medesime ma, di fatto, corrisposto con denaro di esclusiva proprietà delle persone offese; ribadisce che costoro hanno concordemente riferito che tutte le movimentazioni bancarie sui conti correnti erano state l'effetto di una condotta estorsiva, configurante gli estremi di un illecito penale da parte dei prevenuti e che il loro racconto era stato ulteriormente riscontrato dalle dichiarazioni dei vicini di casa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con particolare riguardo a quanto personalmente osservato in ordine alla presenza degli imputati presso l'abitazione delle persone offese al tempo circoscritto alla movimentazione bancaria e alla stipula della vendita simulata degli immobili. [OSCURATO:PERSONA] - I ricorsi sono inammissibili in quanto articolattsu censure non consentite in questa sede. 1.1 Con il primo ed il secondo motivo, infatti, la difesa del Nocera e della [OSCURATO:PERSONA] denunzia violazione di legge - con riguardo agli artt. 629 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. - e vizio di motivazione in punto di responsabilità.Quanto al primo aspetto, della violazione di legge, è opportuno precisare che i ricorrenti deducono tale vizio con riguardo alla insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice; ma, in tal modo, lungi dal delineare un vizio di legittimità, finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, il vizio di violazione di legge va dedotto contestando la riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale che è, invece, operazione propria del giudizio di merito. Con riguardo, poi, al vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non è inutile ribadire che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801). Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali per pervenire ad diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2 - , n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153). E, d'altra parte, è pacifico che è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148, in cui la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti). Da ultimo, e per completezza, va anche considerato che l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 46566 del 21/02/2017, M. ed altri Rv. 271227).1.2 Tanto premesso va ribadito che, nel caso di specie, si è in presenza di una "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungano a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 - , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, 252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Ed è proprio tenendo conto del complesso delle argomentazioni sviluppate dai giudici di merito che, ritiene il collegio, la decisione qui impugnata sfugge ai rilievi - in gran parte comunque non consentiti - sollevati dalla difesa degli odierni ricorrenti. La Corte di appello, dopo aver dato conto dei motivi di impugnazione (che, di fatto, sono i medesimi replicati in questa sede denunziandone la inadeguata considerazione da parte dei giudici di secondo grado), ha considerato, sulla scorta delle dichiarazioni delle due persone offese, accertato e non discutibile che i due imputati avessero minacciato costoro di morte anche con l'uso di un coltello; che, attraverso minacce reiterate, avessero potuto ottenere per un verso la (co)intestazione del conto corrente da cui hanno nel tempo prelevato quasi 150 mila euro per finalità ed esigenze proprie e, poi, la cessione di immobili di proprietà delle due sorelle attraverso una "finta vendita" con retrocessione del prezzo che era stato versato. Dalle due sentenze di merito risulta che, effettivamente, la deposizione resa in sede dibattimentale da [OSCURATO:PERSONA] è stata caratterizzata anche da contestazioni mosse da parte del PM e dello stesso difensore (cfr., pagg. 5-6 della sentenza di primo grado) e, tuttavia, il Tribunale non aveva mancato di operare una attenta valutazione della complessiva attendibilità della donna evidenziando la sostanziale convergenza delle versioni offerte dalle due sorelle e, in particolare, tra le parole di [OSCURATO:PERSONA] ed il contenuto della denuncia sporta da [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduta (cfr., pagg. 15-17 della sentenza di primo grado); la Corte di appello, dal canto suo, ha potuto sottolineare che entrambe avevano fatto riferimento a minacce dei due imputati con l'uso di un coltello brandito dal Nocera (cfr., pag. 3).Vero che la difesa, con l'atto di appello, aveva evidenziato una serie di circostanze a suo avviso contrastanti con il racconto delle due donne: ma è anche vero che la Corte di appello non ha omesso di prendere in esame le considerazioni difensive ritenendole complessivamente recessive rispetto agli elementi di riscontro acquisiti e che, con valutazione tipicamente di merito, erano state a loro avviso in grado di corroborare la ricostruzione accusatoria che, vale la pena rilevarlo, non risulta intaccata compromessa da (mai) denunziati travisamenti del fatto o della prova. Da questo punto di vista, i giudici di merito hanno congruamente evocato da un lato le risultanze della consulenza tecnica del PM ma, anche, le dichiarazioni degli altri testi escussi nel corso del processo e, in particolare, dei vicini di casa delle due sorelle Messina. Sotto il primo aspetto, hanno evidenziato come, dalla ricostruzione documentale, era emerso che le persone offese avessero ceduto agli imputati la quota di loro proprietà di due fabbricati in Campobello di Licata al prezzo complessivo di 50.000 Euro che erano stati corrisposti con due assegni tratti sul conto della [OSCURATO:PERSONA] e versati su quello delle Messina dal quale, tuttavia, erano tornati sul conto dell'imputata; la difesa, d'altra parte, dovendo prendere atto della sostanziale "gratuità" della operazione di acquisizione immobiliare da parte dei due imputati, non ha potuto contestare il dato fattuale restituito dalla istruttoria limitandosi - con argomentazione che, a tutto concedere, si risolve in una alternativa ricostruzione della vicenda - a paventare l'esistenza di una finta "donazione". Già il Tribunale aveva potuto spiegare che le Messina e la [OSCURATO:PERSONA] erano cointestatarie di un conto corrente (per la cui cointestazionein favore dell'imputata le due donne sarebbero state minacciate anche con l'uso di un coltello) da cui erano stati prelevati 148.500 euro approdati sul conto corrente della [OSCURATO:PERSONA] attraverso assegni bancari sottoscritti da costei ed intestati "a me medesima" o "a me stessa", con finale e sostanziale spoliazione della liquidità appartenente alle de sorelle che, una volta avvedutesi di essere rimaste prive di denaro, si erano finalmente risolte a sporgere denuncia. Le due sentenze di merito hanno inoltre congruamente valorizzato le deposizioni dei vicini di casa delle Messina che, da come risulta dalla lettura dei provvedimenti, non si erano affatto limitati a riferire quanto appreso da costoro, ma erano stati in grado di descrivere fatti cui avevano personalmente assistito: costoro avevano infatti evidenziato il repentino mutamento delle condizioni di vita del Nocera e della [OSCURATO:PERSONA] che, dopo aver abitato in un garage privo di mobili, avevano iniziato ad abitare in un appartamento non lontano da quello delle Messina, avevano acquistato anche un'altra abitazione ristrutturandola senza badare a spese, ampliato la attività di riparazione di elettrodomestici, acquistato due autovetture, non preoccupandosi di mostrare un tenore di vita benestante; il tutto dopo aver frequentato per tre mesi le sorelle Messina (cfr., pag. 5 quanto alla deposizione del Virzì) che avevano loro riferito di essere state vittime di minacce e violenze. Ed è stato proprio questo elemento - la sostanziale spoliazione delle due donne da parte degli odierni ricorrenti - che è stato congruamente e linearmente valorizzato dalla Corte di appello e, prima ancora, dal Tribunale, per riscontrare, ove necessario, la ricostruzione operata dalle persone offese in quanto mai gli imputati hanno potuto fornire una spiegazione alternativa di come e perché avessero in definitiva potuto appropriarsi delle sostanze e delle proprietà, anche immobiliari, delle due sorelle Messina, di cui costoro erano state private senza alcuna apparente giustificazione. 1.3 II terzo motivo del ricorso si risolve, a ben guardare, nella prospettazione non già di un errore di qualificazione del fatto ma di sua diversa ricostruzione in termini di truffa piuttosto che di estorsione; la Corte di appello, proprio alla luce di quanto emerso nel corso della istruttoria ha invece potuto congruamente escludere la configurabilità di ipotesi delittuose diverse compresa, oltre a quella della truffa, anche quella della ragion fattasi avendo escluso, in particolare, che fosse ravvisabile, in capo agli imputati, alcuna pretesa azionale rilevando invece "... la costrizione, ottenuta con pesanti minacce, dal contenuto innegabilmente estorsivo, in danno di due parti offese ... semmai deboli ed esposte, per il loro dato anagrafico, per le condizioni di salute e per essere rimaste sostanzialmente sole in balia delle mire predatorie dei due imputati" (cfr., pag. 13 della sentenza). 1.4 Il quarto motivo del ricorso è manifestamente infondato: la Corte di appello ha motivato in termini non sindacabili in questa sede sia quanto alla entità della pena - comunque, per quanto concerne quella detentiva, pressoché pari (superiore di soli sei mesi di reclusione) al minimo edittale - che, anche, al diniego delle circostanze attenuanti generiche facendo leva, in tal caso, sulle modalità della condotta, in spregio alla dignità della persona. È appena il caso di ribadire che "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, Musumeci; Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio" (cfr., Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460 - 01; Sez. 3 - , n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 - 01). D'altra parte, il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 3 - , n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 03; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01). 1.5. Quanto alla richiesta di sospensione della esecutività della condanna al pagamento della somma stabilita a titolo di provvisionale, prescindendo da ogni considerazione sulla impugnabilità del provvedimento (cfr., Sez. 3, n. 2860 del 09/10/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 262400 - 01), non si può non rilevare la carenza di interesse ad una decisione sul punto specifico una volta che la sentenza impugnata sia divenuta definitiva. 2. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non essendo ravvisabile ragione alcuna di esonero. Non può invece disporsi la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile mancando una domanda in tal senso (cfr., Sez. 6, n. 19271 del 05/04/2022, Palmeri, Rv. 283379 - 01, in cui la Corte ha spiegato che la parte civile ha diritto ad ottenerne la liquidazione qualora abbia formulato domanda di condanna della controparte alla rifusione, non essendo anche necessario che abbia presentato apposita nota spese ai sensi dell'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a patteggiamento, in cui