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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05524/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 29230-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] FILOTTRANO E [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Sez.

VI–RG 29230/2021 camera di consiglio14.12.2022 -resistente - per regolamento di competenza avverso il provvedimento del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 13/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che visto l'art. 380 ter cpc chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il presente regolamento.

LA CORTE RILEVA1. ― E’ impugnata con regolamento di competenza , da parte di [OSCURATO:PERSONA], un’ ordinanza pronunciata dal Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Ancona.

L’istante ha dedotto, con unico motivo di impugnazione, la nullità del provvedimento per violazione dell’art. 39 c.p.c..

Resiste al ricorso Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Filottrano e di Camerano soc. coop..

Il Pubblico Ministero ha presentato memoria instando per l’accoglimento del proposto ricorso.

2. ― In prossimità dell’adunanza came rale è pervenuta in cancelleria atto di rinuncia dell’istante, corredata di accettazione.

3. ―Il procedimento va quindi dichiarato estinto.

4. ― Nulla è da statuire in punto di spese processuali (art. 391, comma 4, c.p.c.).

Sez.

VI–RG 29230/2021 camera di consiglio14.12.2022 P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il procedimento.

Così deciso in Roma, nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 29230-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] FILOTTRANO E [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Sez. VI–RG 29230/2021 camera di consiglio14.12.2022 -resistente - per regolamento di competenza avverso il provvedimento del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 13/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che visto l'art. 380 ter cpc chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il presente regolamento. LA CORTE RILEVA1. ― E’ impugnata con regolamento di competenza , da parte di [OSCURATO:PERSONA], un’ ordinanza pronunciata dal Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Ancona. L’istante ha dedotto, con unico motivo di impugnazione, la nullità del provvedimento per violazione dell’art. 39 c.p.c.. Resiste al ricorso Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Filottrano e di Camerano soc. coop.. Il Pubblico Ministero ha presentato memoria instando per l’accoglimento del proposto ricorso. 2. ― In prossimità dell’adunanza came rale è pervenuta in cancelleria atto di rinuncia dell’istante, corredata di accettazione. 3. ―Il procedimento va quindi dichiarato estinto. 4. ― Nulla è da statuire in punto di spese processuali (art. 391, comma 4, c.p.c.). Sez. VI–RG 29230/2021 camera di consiglio14.12.2022 P.Q.M. La Corte dichiara estinto il procedimento. Così deciso in Roma, nella camera
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