CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13158/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8127/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 48, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 91/04/13, depositata il 21 novembre 2013. Vista la relazione scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 91/04/13 del 21/11/2013, la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (AE) nei confronti della sentenza n. 121/08/11 della Commissione tributaria provinciale di Treviso (di seguito CTP) che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso tre avvisi di accertamento per IRES e IRAP relative all’anno d’imposta 2005. 1.1. Come emerge anche dalla sentenza impugnata, gli avvisi di accertamento erano stati emessi per indebita deduzione di costi. 1.2. La CTR respingeva l’appello di AE evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che l’emissione degli avvisi di accertamento, notificati tra il 14 e il 20 dicembre 2010, era avvenuta in violazione dell’art. 12, comma 7, della l. 27 luglio 2000, n. 212. Invero, i funzionari di AE che avevano effettuato l’accesso non avevano redatto il processo verbale di chiusura delle operazioni, dal quale decorreva il termine di sessanta giorni entro il quale la società contribuente avrebbe potuto interloquire con l’Ufficio, depositando note difensive e documenti. Ne conseguiva la nullità degli avvisi di accertamento. 2. AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva in giudizio concontroricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso AE contesta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.: la CTR non avrebbe preso in considerazione la circostanza che la verifica fiscale sarebbe stata eseguita solo per l’anno 2006 e non per l’anno 2005, laddove non si sarebbe proceduto a verifica fiscale, ma sarebbe stato fatto unicamente un accesso mirato per l’acquisizione di documenti. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. Secondo una lettura della sentenza impugnata che questa Corte ritiene corretta, la CTR ha ritenuto che: a) l’accesso mirato sui luoghi al fine di acquisire documentazione relativa all’anno d’imposta 2005 costituisce a tutti gli effetti una verifica, con la conseguente applicazione dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000; b) a conclusione di tale accesso i verificatori avrebbero dovuto redigere un processo verbale di constatazione di chiusura delle operazioni, in modo da consentire alla società contribuente di presentare osservazioni nei successivi sessanta giorni; c) non essendo stato redatto tale processo verbale gli avvisi di accertamento emessi sono nulli. 1.3. Posto che l’accesso mirato è pur sempre un accesso sui luoghi che determina l’applicazione delle garanzie di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 (cfr. Cass. n. 11589 del 04/05/2021; Cass. n. 12094 del 08/05/2019), ove l’Agenzia delle entrate avesse voluto contestare la correttezza delle affermazioni fatte dalla CTR, avrebbe dovuto proporre un vizio di violazione di legge, ad esempio sostenendo che un verbale è stato comunque redatto (se ne dà atto anche nella sentenza impugnata) e che gli avvisi di accertamento sono stati emessi nel rispetto del termine di sessanta giorni decorrenti da quel verbale (cfr. Cass. n. 38045 del 02/12/2021; Cass. n. 1497 del 23/01/2020). 1.4. Così come formulato, invece, il motivo non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, spostando l’attenzione su questioni (la verifica relativa all’anno d’imposta 2006 e la circostanza che quella relativa all’anno d’imposta 2005 è stata innescata dalla prima) che sono state ritenute irrilevanti dalla CTR ai fini della decisione. 1.5. In ogni caso, AE tende a recuperare la valenza probatoria di fatti che sono stati esaminati dalla CTR e che, quindi, non possono più essere tenuti in considerazione dal giudice di legittimità ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018). 2. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 258.850,00. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 5.600,00, oltre ad euro 200,00 per spese borsuali, alle spese forfettarie n