CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 22676/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4063/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 5/C, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] -ricorrente - D G [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA]), , rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio di quest’ultimo -resistente- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 3658/2023depositata il 07/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la D G Costruzioni s.a.s. ha proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n.3658del 7 febbraio 2023; rilevata la mancata notifica alla controparte; P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo affinché la ricorrente proceda alla notifica nei confronti della controparte, concedendo all’uopo il termine di legge. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito. Così deciso in Roma il 6 giugno 2023 Così deciso in Roma, il 06/06/2023. [OSCURATO:PERSONA]