CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34088/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
stituto Procuratore generale, A. Cocomello, che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore, Avv. G. Tramacere, che ha concluso chiedendo l’accoglimentodei motivi di ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce in funzione di riesameha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale disede del 5 gennaio 2026 con la quale è stata disposta la custodia cautelare incarcere nei confronti diXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in relazione ai reati di tentatoomicidio pluriaggravato, ricettazione e detenzione e porto in luogo pubblico diarma clandestina.2. Avverso il provvedimento indicato ha proposto tempestivo ricorso percassazione l’indagato, per il tramite del difensore, denunciando attraverso ununico motivo violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica dellacondotta.[OSCURATO:PERSONA] ha limitato il riesame alla contestazione di cui al capo 2dell’incolpazione provvisoria relativa al reato di cui agli artt. 110, 112, commaprimo n. 4, 56, 575, 577 n. 3 e n. 4 cod. pen.Si era dedotta l’inidoneità degli atti e l'assenza di animus necandi, invocandola riqualificazione della condotta nel reato di lesioni personali.Il ricorrente riporta dichiarazioni dei presenti al fatto, per stralcio, inp a r t i c o l a r e q u e l l e r e s e d aXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX segnalando che tutti i testi oculari avevano fatto emergere cheXXXXXXXXXXXX non aveva assolutamente riferito che l'indagato si eraappoggiato sul tettuccio della vettura per esplodere un solo colpo di pistola,peraltro mirando alla gamba.In definitiva, si deduce che il Tribunale abbia confermato la configurazionedel fatto di cui all’ordinanza genetica, senza considerare che il tentato omicidio ècompatibile solo con il dolo diretto o alternativo e non con quello eventuale. Nelcaso al vaglio, secondo il ricorrente, l'indagato avrebbe attinto la persona offesaalla gamba destra e non avrebbe mai messo in pericolo o voluto feriremortalmente la vittima raggiunta dal colpo di pistola.3. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la trattazione in camera di consiglio partecipata e,all’esito della discussione orale, le parti hanno concluso nel senso precisato inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto mira a sollecitare questa Corte allarivalutazione delle fonti di prova che riporta per stralcio, che non indicaprecisamente e che, comunque, nemmeno allega al ricorso, onde valutare lafondatezza del dedotto travisamento quanto alla posizione dello sparatore almomento dell’esplosione dei colpi di arma da fuoco.La censura, peraltro, non si confronta compiutamente con la motivazione delTribunale che invece evidenzia che, in base alle dichiarazioni della personaoffesa, risultava che l'aggressore, alla sua presenza, aveva urlato alla frase “tiuccido” e che l’uomo aveva estratto la pistola con esplosione di un colpo cheaveva attinto la vittima alla gamba, mentre questa faceva un passo indietro dopoessersi frapposta per proteggere con il suo corpo quello del figlioXXXXXXXXXXnelfrattempo intervenuto.Quest'ultimo, anzi, aveva a sua volta riferito che l'indagato, dopo averpuntato l'arma verso la XXXXXX, aveva mirato ad altezza d'uomo all'indirizzo disuo padre ed aveva sparato due volte, precisando che il primo colpo era andato avuoto ma che il secondo era stato esploso a distanza ravvicinata e aveva attintola vittima alla gamba destra.Anche la testeXXXXXXXXXXX secondo la ricostruzione immune da vizi diillogicità manifesta resa nel provvedimento impugnato, aveva riferito di plurimeminacce di morte pronunciate dall'indagato sotto casa sua, all’indirizzo dell’amicaXXXXXXXXXXXXXX. Tanto a conferma dell’evidente animus necandi dell’agente.Del resto, il movente viene ampiamente descritto dai giudici della cautela,con motivazione esauriente e lineare, rendendo conto dell’esistenza di unarelazione tumultuosa e sofferta, tra XXXXXXXXXXXXXX e l'indagato,contrassegnata da violenza fisica e minacce fino alla definitiva separazione,intervenuta nel 2025, a seguito anche di una serie continuata di atti persecutoriposti in essere dall'odierno indagato tanto che la donna si era trasferita in altroComune.Si evidenzia anche che, nel giorno dei fatti, l’uomo aveva seguito l’excompagna a bordo di una moto, mentre questa era in un’auto, tanto da esserecostretta a rifugiarsi a casa di un’amica XXXXXXXXXXXX e che l’accaduto si erasvolto in corrispondenza dell’ingresso della palazzina quanto l’indagato,appoggiatosi sul tetto di una vettura in sosta, aveva puntato a braccia tese lapistola.Si fa riferimento, inoltre, alla circostanza che il coniuge dellaXXXXX scesodalla sua abitazione, aveva afferrato la donna per spingerla nell’androne ed erarimasto ferito alla gamba a seguito dell’esplosione, da parte dell’indagato, di piùcolpi di pistola.1.2 In punto di qualificazione giuridica il Giudice per le indagini preliminari,prima, e il Tribunale del riesame, poi, muovendo dal dolo (diretto) alternativo,hanno rettamente dato applicazione - a fini qualificatori - alla disciplinadell'aberractio ictus, prevista dall'art. 82 cod. pen., ritenendo che dall'analisidegli elementi fattuali sopra esposti l'obiettivo avuto di mira dall’indagato fossela sua ex compagna, all’inseguimento della quale l’indagato si era posto: da quila "traslazione" del dolo dalla vittima designata a quella effettiva, frappostasi perprestare soccorso alla donna, sub specie del dolo diretto alternativo.Difatti, integra un'ipotesi di aberratio ictus, disciplinata dall'art. 82 cod. pen.(e non di aberratio delicti, prevista dal successivo art. 83), la condotta consistitanel compimento di atti idonei, diretti in modo non equivoco a cagionare la mortedi una persona, quando tale condotta, per errore (cd. inabilità, perché nascenella fase esecutiva), sia caduta su una vittima diversa da quella che siintendeva attingere, cagionandosene il ferimento o l'uccisione; l'errore nondetermina la realizzazione di un evento di natura diversa da quella che l'agentesi proponeva, ma, riguardando l'oggetto materiale del reato, dà luogo adun'azione che, pur non offendendo il bene-interesse specificamente preso dimira, lede lo stesso bene-interesse di altra persona, e che, sotto il profilosoggettivo, è sorretta da una volontà la cui direzione non muta (cfr. Sez. 1, n.37272 del 03/06/2021, Vivenzio, Rv. 282043-01: fattispecie in cui l'imputatoaveva compiuto atti idonei ed inequivocamente diretti ad attentare alla vita delfratello, avendogli sferrato plurimi fendenti con un coltello che, per causeindipendenti dalla sua volontà, avevano attinto la cognata, determinandone ilricovero ospedaliero in stato emorragico, superato solo grazie alle cure mediche;cfr. altresì Sez. 6, n. 45065 del 02/07/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260836-01; Sez. 1,n. 15990 del 06/04/2006, Muca, Rv. 234132-01; Sez. 1, n. 38303 del23/09/2005, Corleo, Rv. 232404-02).Riprendendo testualmente un pertinente passo motivazionale tratto da Sez.1, n. 47339 del 24/09/2024, Tavoletta, in motiv. § 2.5. si deve rammentare che,per esservi dolo diretto di omicidio, non è necessario che l'evento-morte siaprevisto e voluto come unica e certa conseguenza della condotta ma è sufficienteche detto evento sia previsto e voluto come conseguenza altamente probabile,nell'ambito di una dinamica lesiva che includa anche, in via cumulativa ealternativa, l'evento di lesioni (Sez. 1, n. 47339 del 24/09/2024, cit.; Sez. 1, n.4773 del 13/10/2022, dep. 2023, Gueye, non mass.; Sez. 1, n. 29611 del30/03/2022, L., Rv. 283375-01; Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021,Romano, Rv. 281385-02; Sez. 5, n. 23618 del 11/04/2016, A., Rv. 266915-01).Il Tribunale si sofferma, quindi, in modo ineccepibile sul dolo cd. alternativo,che è dolo diretto in quanto espressione di un atteggiamento volitivo che include,accanto a un primo evento preso di mira, un secondo evento altamente probabileche è, quindi, previsto anch'esso come scopo della condotta e non è per taleragione meramente accettato come conseguenza accessoria o ulteriore (Sez. 1,n. 47339 del 24/09/2024, cit.; Sez. 1, n. 33435 del 30/3/2023, Abbate, nonmass.; Sez. 1, n. 267 del 14/12/2011, dep. 2012, Maraviglia, Rv. 252046-01).Quello descritto in modo ineccepibile dai giudici del riesame è, pertanto, undolo diretto, sebbene alternativo, in quanto espressione di un atteggiamentovolitivo che parifica le conseguenze altamente lesive della condotta ed includel'evento morte come altamente probabile, dunque, previsto e voluto anch'esso enon meramente accettato come conseguenza possibile dell'azione (cfr. Sez. 1, n.35604 del 10/10/2025, Donea, non mass., in motiv. § 2.4; cfr. altresì Sez. 1, n.267 del 14/12/2011, dep. 2012, Rv. 252046-01), il che rende manifestamenteinfondate le censure difensive sul punto.È infine appena il caso di osservare che, in tema di riesame di misurecautelari, il sindacato, in sede di legittimità, non può estendersi alla revisionedegli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lospessore degli indizi, né alla rivalutazione delle condizioni soggettivedell’indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all’adeguatezza delle misure.Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo einsindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzionedi riesame. La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitivaè, dunque, censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza,completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente oassolutamente inidonea a rendere comprensibile la logica seguita dal giudice dimerito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logicida far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l’applicazionedella misura (tra le altre, Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244- 01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01; Sez. 1, n.6972, del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331 - 01).2. Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende tenuto conto dei motivi devoluti. Nonderivando dal presente provvedimento la liberazione dell’indagato, vannodisposti a cura della Cancelleria, gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Con oscuramento dei dati sensibili. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.