CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 32265/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22921-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V. TRIONFALE 5637, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso l'ordinanza n. R.G. 7911/2018 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 02/06/2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 07/07/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ai sensi degli artt. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 e 702 bis ss. c.p.c., sulla premessa di aver difeso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Puglia nel giudizio promosso nei suoi confronti dall’impresa [OSCURATO:SOCIETA]., definito con sentenza n. 1811 del Tribunale di Foggia del 04.08.2014, ha chiesto al medesimo Tribunale di condannare l’Ente al pagamento del compenso professionale per l'incarico professionale espletato, quantificato in € 45.097,25; - il Tribunale di Foggia, con l’ordinanza ivi impugnata, riconosceva la spettanza dei compensi professionali e, per l’effetto, condannava, il Comune al versamento in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di € 14.621,83, oltre interessi legali e spese di lite; - in particolare, per quel ch e riguarda la liquidazione, il giudice di merito osservava che ai fini della qualificazione doveva trovare applicazione lo scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00, in quanto a fronte della domanda attorea di valore pari ad € 575.498,77, il Tribunale di Foggia pronunciava una condanna dell’Ente per € 43.493,34; - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; - il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Puglia non ha svolto alcuna attività difensiva; Considerato che: - Con il primo ed unico motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 10 c.p.c., nonché degli artt. 5 e 6 D.M. n. 55/2014, laddove il Tribunale di Foggia, ai fini della determinazione del compenso professionale dovuto, ha erroneamente considerato, quale valore della causa presupposta, quello coincidente con l’importo individuato nella decisione del giudice, anziché porre riferimento all’effettivo valore della domanda considerata al momento inziale della lite, che nella specie era pari ad € 575.498,77. - Il motivo è fondato. Il Tribunale di Foggia – a fronte di un valore dichiarato nella domanda introduttiva (nella specie per € 575.498,47) – non avrebbe dovuto attribuire alla causa un diverso valore quale quello derivante dallo sviluppo del giudizio, parametrandolo alla condanna del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Puglia al pagamento del minore importo di € 43.493,34. Si è, a tal proposito, affermato che, in tema di liquidazione degli onorari professionali a favore dell’avvocato, l’art. 6 della tariffa trova applicazione soltanto in riferimento alle cause per le quali si proceda alla determinazione presuntiva del valore in base a parametri legali, e non pure allorquando il valore della causa sia stato in concreto dichiarato, dovendosi utilizzare in tale situazione, il disposto dell’art. 10 c.p.c., senza necessità di motivare in ordine alla mancata adozione di un diverso criterio (cfr. Cass., S.U., n. 5615/1998 e Cass., n. 8660/2021; v. anche Cass., n. 1666/2017 in relazione al caso di avvenuta transazione). Pertanto, nel caso di specie, il Tribunale di Foggia non avrebbe potuto prendere in considerazione il valore coincidente con l’importo individuato dal giudice con sentenza n. 1811/2014 (pari ed € 43.493,34), ai fini della determinazione del computo complessivo del compenso professionale da riconoscere alla ricorrente per le prestazioni giudiziali rese. - il ricorso, pertanto, deve essere accolto; - l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Foggia, in persona di altro magistrato, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Foggia in persona di al