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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 05696/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.23642/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. -intimato- avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] n.2960/2021 depositata l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2960 d ell’ 8 febbraio 2021, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Tribunale di Perugia n. 132 del 1 7 gennaio 2017, che aveva confermato il provvedimento del giudice delegato del fallimento [OSCURATO:SOCIETA] che le aveva liquidato il compenso professionale relativo alla controversia incardinata nell’interesse della procedura, in quanto ritenuto non regolarmente notificato al Fallimento; che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per revocazione della predetta sentenza della Corte di Cassazione, ai sensi degli artt. 395 n. 4 e 391 bis c.p.c.; che si deve rimettere la causa sul ruolo, in considerazione della necessitàdi acquisire gli atti del giudizio di revocazione.

P.Q.M. dispone la rimessione del ricorso sul ruolo, al fine di acquisire gli atti del giudizio di revocazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.23642/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. -intimato- avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] n.2960/2021 depositata l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2960 d ell’ 8 febbraio 2021, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Tribunale di Perugia n. 132 del 1 7 gennaio 2017, che aveva confermato il provvedimento del giudice delegato del fallimento [OSCURATO:SOCIETA] che le aveva liquidato il compenso professionale relativo alla controversia incardinata nell’interesse della procedura, in quanto ritenuto non regolarmente notificato al Fallimento; che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per revocazione della predetta sentenza della Corte di Cassazione, ai sensi degli artt. 395 n. 4 e 391 bis c.p.c.; che si deve rimettere la causa sul ruolo, in considerazione della necessitàdi acquisire gli atti del giudizio di revocazione. P.Q.M. dispone la rimessione del ricorso sul ruolo, al fine di acquisire gli atti del giudizio di revocazione
Decreto Cassazione n. 05696/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris