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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 04577/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 08/07/2022 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto; lette le conclusioni del difensore dell'interessato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro impugna il decreto di quest'ultima del 23 agosto scorso, con cui è stata revocata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza imposta dal Tribunale di Catanzaro a [OSCURATO:PERSONA] con decreto del 18 marzo 2019, in quanto ritenuto indiziato di appartenenza all'associazione di tipo mafioso C: ' denominata "ndrangheta".

La Corte d'appello, accogliendo l'impugnazione proposta dall'interessato avverso il provvedimento del Tribunale della stessa città del 12 ottobre 2020, che ne aveva rigettato l'istanza di revoca della misura, ha ritenuto attualmente superato il quadro indiziante originario, ponendo in rilievo il lungo periodo detentivo nel frattempo subìto da costui, la sua piena adesione al programma carcerario di risocializzazione, l'aver ottenuto la liberazione anticipata, l'essersi dato ad onesto lavoro dopo la scarcerazione, l'attuale assenza di sue frequentazioni criminali.

2. Censura tale valutazione il Procuratore generale distrettuale, sulla base delle seguenti considerazioni: a) l'affiliazione ad una cosca mafiosa ha carattere permanente e può venir meno solo con un esplicito recesso, con un atto di chiara dissociazione - quali possono essere la collaborazione con la giustizia o l'allontanamento dal luogo di operatività della consorteria - oppure con la disgregazione di quest'ultima: tutte situazioni che debbono essere specificamente comprovate e che non ricorrono nel caso specifico; b) la persistenza della pericolosità di Aloi è dimostrata, invece, dall'accertato suo ruolo verticistico nella cosca dei Gallace, che vanta ramificazioni in tutto il territorio nazionale e contatti internazionali nel traffico degli stupefacenti; dalla natura storica di tale gruppo criminale, capace di resistere nel tempo nonostante le azioni repressive subite; dagli stretti legàmi familiari tra lui ed i capi di tale sodalizio, ovvero suo suocero [OSCURATO:PERSONA] e suo figlio Vincenzo; dal suo percorso esistenziale, pressoché interamente caratterizzato da reati, detenzioni e misure di prevenzione.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale in sede, chiedendo di annullare con rinvio il decreto impugnato.

4. Ha depositato argomentate conclusioni scritte la difesa dell'Aloi, chiedendo di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso.

5. Il ricorso è inammissibile.

5.1. A norma dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione avverso il decreto reso dalla Corte di appello in materia di misure di prevenzione è consentito esclusivamente per violazione di legge.

Per effetto di tale precisa scelta normativa, di sicura compatibilità costituzionale (vds.

Sez. 2, n. 2566 del 19/12/2014, Leotta, Rv. 261954, che ha dichiarato manifestamente infondata la relativa questione), è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta della motivazione, di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi invece denunciare con il ricorso solamente il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, imposto al giudice d'appello dal comma 2 del medesimo art. 10 (in questi termini, sebbene con riferimento alla disciplina previgente, tuttavia sostanzialmente identica, per tutte, Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365).

Ipotesi, quella della motivazione inesistente od anche soltanto apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte, il quale, singolarmente considerato, sia tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (così, tra molte altre, Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284; Sez. 5, n. 1861 del 28/10/2021, dep. 2022, Raggi, Rv. 282539; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080).

5.2. Nel caso specifico, invece, l'autorità giudiziaria ricorrente - dietro lo schermo formale dell'enunciata violazione degli artt. 4 e 6, d.lgs. n. 159 del 2011, e 416-bis, cod. pen. - in realtà si è limitata a censurare non l'assenza o la mera speciosità della motivazione, bensì la sopravvalutazione di alcune circostanze di fatto da parte del giudice di merito, e quindi un tipico vizio logico della motivazione, comunque esistente ed effettiva ancorché - in ipotesi - errata.

E ciò il ricorrente ha fatto, peraltro, mediante l'allegazione di argomentazioni di carattere generale e l'evocazione di dati di contesto, senza confrontarsi criticamente, invece, con gli specifici elementi tenuti in considerazione dalla Corte d'appello nella valutazione della singola posizione devoluta alla sua cognizione (provando a spiegare, ad esempio, perché il percorso rieducativo seguìto in carcere dall'Aloi, l'avvio di un'attività lavorativa e l'assenza di segnalazioni di polizia successive alla sua scarcerazione non potessero reputarsi sintomatiche di un'effettiva presa di distanza dai contesti criminali in cui aveva vissuto fino ad allora).

Ragione per cui il motivo di ricorso si presenta pure generico.

P.Q.M.

D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 08/07/2022 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto; lette le conclusioni del difensore dell'interessato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro impugna il decreto di quest'ultima del 23 agosto scorso, con cui è stata revocata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza imposta dal Tribunale di Catanzaro a [OSCURATO:PERSONA] con decreto del 18 marzo 2019, in quanto ritenuto indiziato di appartenenza all'associazione di tipo mafioso C: ' denominata "ndrangheta". La Corte d'appello, accogliendo l'impugnazione proposta dall'interessato avverso il provvedimento del Tribunale della stessa città del 12 ottobre 2020, che ne aveva rigettato l'istanza di revoca della misura, ha ritenuto attualmente superato il quadro indiziante originario, ponendo in rilievo il lungo periodo detentivo nel frattempo subìto da costui, la sua piena adesione al programma carcerario di risocializzazione, l'aver ottenuto la liberazione anticipata, l'essersi dato ad onesto lavoro dopo la scarcerazione, l'attuale assenza di sue frequentazioni criminali. 2. Censura tale valutazione il Procuratore generale distrettuale, sulla base delle seguenti considerazioni: a) l'affiliazione ad una cosca mafiosa ha carattere permanente e può venir meno solo con un esplicito recesso, con un atto di chiara dissociazione - quali possono essere la collaborazione con la giustizia o l'allontanamento dal luogo di operatività della consorteria - oppure con la disgregazione di quest'ultima: tutte situazioni che debbono essere specificamente comprovate e che non ricorrono nel caso specifico; b) la persistenza della pericolosità di Aloi è dimostrata, invece, dall'accertato suo ruolo verticistico nella cosca dei Gallace, che vanta ramificazioni in tutto il territorio nazionale e contatti internazionali nel traffico degli stupefacenti; dalla natura storica di tale gruppo criminale, capace di resistere nel tempo nonostante le azioni repressive subite; dagli stretti legàmi familiari tra lui ed i capi di tale sodalizio, ovvero suo suocero [OSCURATO:PERSONA] e suo figlio Vincenzo; dal suo percorso esistenziale, pressoché interamente caratterizzato da reati, detenzioni e misure di prevenzione. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale in sede, chiedendo di annullare con rinvio il decreto impugnato. 4. Ha depositato argomentate conclusioni scritte la difesa dell'Aloi, chiedendo di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso. 5. Il ricorso è inammissibile. 5.1. A norma dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione avverso il decreto reso dalla Corte di appello in materia di misure di prevenzione è consentito esclusivamente per violazione di legge. Per effetto di tale precisa scelta normativa, di sicura compatibilità costituzionale (vds. Sez. 2, n. 2566 del 19/12/2014, Leotta, Rv. 261954, che ha dichiarato manifestamente infondata la relativa questione), è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta della motivazione, di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi invece denunciare con il ricorso solamente il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, imposto al giudice d'appello dal comma 2 del medesimo art. 10 (in questi termini, sebbene con riferimento alla disciplina previgente, tuttavia sostanzialmente identica, per tutte, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365). Ipotesi, quella della motivazione inesistente od anche soltanto apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte, il quale, singolarmente considerato, sia tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (così, tra molte altre, Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284; Sez. 5, n. 1861 del 28/10/2021, dep. 2022, Raggi, Rv. 282539; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080). 5.2. Nel caso specifico, invece, l'autorità giudiziaria ricorrente - dietro lo schermo formale dell'enunciata violazione degli artt. 4 e 6, d.lgs. n. 159 del 2011, e 416-bis, cod. pen. - in realtà si è limitata a censurare non l'assenza o la mera speciosità della motivazione, bensì la sopravvalutazione di alcune circostanze di fatto da parte del giudice di merito, e quindi un tipico vizio logico della motivazione, comunque esistente ed effettiva ancorché - in ipotesi - errata. E ciò il ricorrente ha fatto, peraltro, mediante l'allegazione di argomentazioni di carattere generale e l'evocazione di dati di contesto, senza confrontarsi criticamente, invece, con gli specifici elementi tenuti in considerazione dalla Corte d'appello nella valutazione della singola posizione devoluta alla sua cognizione (provando a spiegare, ad esempio, perché il percorso rieducativo seguìto in carcere dall'Aloi, l'avvio di un'attività lavorativa e l'assenza di segnalazioni di polizia successive alla sua scarcerazione non potessero reputarsi sintomatiche di un'effettiva presa di distanza dai contesti criminali in cui aveva vissuto fino ad allora). Ragione per cui il motivo di ricorso si presenta pure generico. P.Q.M. D
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