CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 febbraio 2022
Cassazione n. 26995/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico del medesimo avverso la ordinanza del 12/02/2022 del tribunale di Crotone; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 12 febbraio 2022 il Gip del tribunale di Crotone convalidava il provvedimento del Questore di Crotone del 8 febbraio 2022, comprensivo dell'obbligo di [OSCURATO:PERSONA] di presentarsi, presso gli uffici dei Carabinieri di Arcore, 30 minuti dopo l'orario di inizio di ogni incontro di calcio disputato dalla squadra di calcio del Monza. 2. Avverso l'ordinanza del G.I.P. suindicata, [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi di impugnazione. 3.Deduce con il primo, la mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla necessità ed urgenza giustificative della prescrizione di presentarsi presso gli uffici dei carabinieri di Arcore. I predetti vizi emergerebbero alla luce della cronologia dei fatti, risalenti al 7 novembre del 2021, a fronte di notifica dell'avvio di procedimento amministrativo in data 21.12.2021 e di emissione del Daspo in data 8 febbraio 2022, con convalida del 12 febbraio successivo. 4. Con il secondo motivo rappresenta la mancanza di motivazione a supporto del provvedimento impugnato, anche in ordine alla durata, oltre che alla necessità dell'obbligo di presentazione, e a fronte di un precedente daspo che sarebbe scaduto da oltre tre anni. Rappresenta altresì la violazione degli artt. 3 e 10 della L. 241 /90 e vizio di eccesso di potere. 5. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 6 commi 1 e 2 L. 401/89 ed il difetto di motivazione circa le ragioni sottese all'obbligo di presentazione anche in presenza di partite amichevoli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Si premette che l'art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 al primo comma descrive un'atipica misura interdittiva, di competenza dell'autorità di P.S., mentre al secondo comma delinea la possibile imposizione di un obbligo di presentarsi all'ufficio di P.S., che assume un carattere accessorio, eventuale e strumentale, avendo la funzione di assicurare l'effettiva osservanza del provvedimento del Questore. Solo quindi la seconda previsione riguarda la libertà personale del soggetto, ed è per questo motivo che solo limitatamente ad essa è prescritta la convalida da parte del Gip (Sez. 3, n. 10977 del 28/01/2016 Rv. 266488 - 01 Balducci; Sez. 1, n. 14923 del 19/02/2004, Rocchi, Rv. 228896; cfr., sul punto anche Corte Cost.le, sentenza n. 136 del 1998). 2.1. Quanto alla struttura del procedimento e del provvedimento di convalida, si evidenzia, con riguardo al caso concreto, che: 1) l'obbligo di controllo (e della relativa motivazione), che incombe al giudice della convalida, deve essere assolto in modo non apparente, deve investire tutti i presupposti di legittimità della misura di prevenzione e deve avere ad oggetto anche la congruità della sua durata (cfr. Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008 (dep. 13/03/2009) Rv. 242988 - 01 Marchesini; Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004 Rv. 229110 - 01 Labbia.). 2.2. Quanto ai profili da esaminare da parte del Gip in sede di convalida, la Suprema Corte ha evidenziato la necessità di una complessiva e attenta analisi dei presupposti legittimanti l'imposizione dell'obbligo di presentazione presso gli uffici di P.S., che quindi non può consistere in una verifica meramente formale (Sez. U, Labbia cit.). Consegue che: 1) il G.i.p. della convalida del provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di comparizione per più volte presso un ufficio o comando di polizia, è tenuto a motivare sia sulla congruità della misura che sulla necessità, proporzionalità ed adeguatezza di un plurimo obbligo di comparizione imposto al destinatario della misura, potendo modificare le suddette prescrizioni in considerazione della loro diretta incidenza sulla libertà personale (cfr. Sez. 6, n. 19511 del 27/04/2016 Rv. 267176 - 01 Olivo; 2) la contestuale o pregressa adozione del provvedimento di divieto di partecipazione a manifestazioni sportive costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'applicazione dell'ulteriore misura di prevenzione dell'ordine di comparizione nell'ufficio di polizia competente, in quanto per giustificare tale ulteriore misura - per la quale è richiesto un "quid pluris" di pericolosità sociale - occorre che nella motivazione del provvedimento del questore vengano esplicitate le specifiche ragioni che facciano ritenere insufficiente l'adozione della sola misura di prevenzione del divieto di accesso agli stadi (Sez. 3, n. 20276 del 19/04/2006, Pressiani, Rv. 234692; Sez. 3, n. 15505 del 31/03/2011, Zotti, Rv. 250008); 3) la necessità e l'urgenza costituiscono requisiti di legittimità dell'atto e devono riguardare non già gli episodi che hanno determinato la necessità della misura, ma l'attualità o la prossimità temporale di competizioni sportive In proposito è stato precisato che l'omessa motivazione in ordine all'urgenza del provvedere determina l'invalidità del provvedimento del questore ed impedisce quindi la sua convalida solo quando esso abbia avuto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, ossia quando tra la notifica all'interessato e l'adozione dell'ordinanza di convalida si collochi una manifestazione sportiva in coincidenza della quale l'interessato abbia dovuto ottemperare all'obbligo di presentazione, secondo quanto stabilito dal terzo comma, prima parte, del citato art. 6 della legge n. 401/1989 (cfr. Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016 Rv. 267294 - 01 Califano; Sez. 3, n. 33861 del 09/05/2007, Straguzzi, Rv. 237121). Si è anche ulteriormente chiarito che incombe sul destinatario, che intenda contestare la sussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza, l'onere di provare che detto provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima dell'intervento del magistrato (cfr. Sez. 3, n. 28219 del 28/01/2016 Rv. 267256 - 01 Ragnoli); 4) quanto alla motivazione in ordine alla "necessità" del provvedimento con cui il questore impone l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia al soggetto cui sia stato notificato il divieto di accedere ai luoghi di svolgimento di dette manifestazioni, non si richiedono inderogabilmente formule esplicite, ben potendo la sussistenza di detto requisito desumersi anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto (Sez. 7, n. 39049 del 26/10/2006, Licciardello, Rv. 234961) essendo palese, in tali casi, l'esigenza di garantire, con l'obbligo di presentazione, l'osservanza del divieto (Sez. 3, n. 33861 del 09/05/2007, Straguzzi, Rv. 237120; Sez. 4, n. 8083 del 15/01/2008, Avaltroni); 5) il contraddittorio cartolare assicurato al destinatario del provvedimento del Questore va inteso non in senso meramente formale, come possibilità per il diffidato di interloquire presentando la memoria a difesa, ma come garanzia effettiva, tale per cui in caso di deposito di una memoria a difesa nel suddetto termine di quarantotto ore, il g.i.p., per convalidare il provvedimento del questore, deve valutare la memoria motivando, quand'anche in forma concisa, in ordine alle deduzioni mosse dal diffidato. Ove invece ignori del tutto la memoria, la convalida risulta difettosa e quindi illegittima per violazione del diritto di difesa del diffidato (cfr. Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014 (dep. 22/01/2015) Rv. 262900 - 01 Luraschi; Sez. 3, n. 20143 del 10/03/2010 Rv. 247174 - 01 Vezzoli). Sul medesimo tema generale, della mancata considerazione di una memoria difensiva, deve tuttavia aggiungersi la sussistenza di un diverso orientamento per cui l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina di per sé alcuna nullità, e, piuttosto, può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (cfr. Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017 Rv. 271600 - 01 Mazzaferro; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018 Rv. 272542 - 01 Tropea); 6) la motivazione deve attenere anche alla valutazione della durata dell'obbligo, di cui deve verificare la congruità tanto che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida. A tal fine, il giudice potrà fondare il proprio convincimento anche «sulla gravità degli episodi accertati che giustifichino l'applicazione della misura preventiva dell'obbligo di presentazione» (cfr. Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004 Rv. 229110 - 01 Labbia, cit., anche in motivazione; Sez. 3, n. 20789 del 15/04/2010 Rv. 247186 - 01 Beani; Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018 Rv. 272778 - 01 Fici). 2.3. Nel caso in esame, le motivazioni dell'ordinanza del G.i.p., esaminate alla luce dei principi suesposti e in rapporto alle questioni prospettate dal ricorrente nei motivi di impugnazione, non sono censurabili sub specie della spiegazione delle ragioni di urgenza, come invece dedotto con il primo motivo atteso che il ricorrente non ha adempiuto all'onere di provare che il provvedimento del Questore abbia avuto in concreto esecuzione prima dell'intervento del magistrato come in precedenza precisato.2.4. Purtuttavia, le argomentazioni formulate dal gip in sede di convalida non consentono di risalire pienamente a tutte le ragioni che hanno portato all'obbligo di presentazione, con riferimento, all'individuazione delle esigenze di necessità della adozione della misura stessa e alla durata dell'obbligo di presentazione; si tratta di profili che risultano privi di esplicite, chiare, quanto doverose valutazioni espressive del necessario controllo demandato all'AG. Invero, nulla si evince in ordine alla illustrazione della necessità di imporre anche l'obbligo di presentazione, considerato che sebbene tale requisito possa essere validamente desunto anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto, un tale riferimento non è rinvenibile neppure in via implicita, tanto più ove si osservi che il giudizio di convalida appare tutto parametrato sul divieto imposto dal questore senza alcun vaglio della rilevanza e giustificazione dell'obbligo di presentazione, pur destinato ad essere il fuoco della deliberazione richiesta al giudice. Inadeguato appare anche il giudizio di congruità della durata, siccome insussistente. Si tratta dunque, in ordine ai punti critici suindicati, di una motivazione carente. L'accoglimento delle predette censure assorbe quella ulteriore in tema di obbligo di presentazione anche in occasione di partite amichevoli. 3. La fondatezza del ricorso nei termini suesposti implica l'illegittimità del provvedimento di convalida impugnato, riferito alla prescrizione dell'obbligo di presentazione. Quindi va annullata l'ordinanza impugnata senza rinvio dichiarandosi l'inefficacia del provvedimento del questore di Crotone del 8/2/2022 limitatamente all'obbligo di presentazione. Mandandosi alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al questore di Crotone. P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del questore di Crotone del 8/2/2022 limitatamente all'ob