CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2025
Cassazione n. 15584/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 22 maggio 2024 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Parma in relazione al reato di cui agli artt. 73, co. 1 e 4 d.P.R. n. 309/1990 per avere ocn condotte indipendenti, ceduto sostanza stupefacente del tipo hashish per quantitativi imprecisati, non inferiore a 500 grammi, in Torrile il 15 marzo 2017. 2. Rilevato che con i due motivi di ricorso è stata dedotta violazione di legge con riferimento alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. non essendovi prova che nelle tre intercettazioni utilizzate dai giudici di merito si parlasse effettivamente di stupefacente di cui non è stata chiarita né la qualità né la quantità dato che non vi sono mai stati né perquisizioni né sequestri, nonché dell'art.73 co. 5 d.P.R. n. 309/1990 non essendovi prova che con il termine "mezza macchina" si intendesse mezzo chilogrammo. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Quanto al primo motivo va rammentato che è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Inoltre il ricorrente non si confronta con l'articolato e logico apparato argomentativo di cui alla sentenza impugnata, sostanzialmente reiterando i rilievi che erano già stati formulati con l'atto di appello. La Corte, invero, ha posto l'accento sulle conversazioni dalle quali risulta che il ricorrente ben lungi dall'essere solo un "cavallo" aveva contatti diretti con gli acquirenti per definire le modalità della consegna il che conferma il ruolo svolto nell'attività criminosa oltre che il solido legame con [OSCURATO:PERSONA]; che sempre dialoghi intercettati è emerso che il ricorrente ha consegnato "mezza macchina" a [OSCURATO:PERSONA] chiedendogli il pagamento dicendo che avrebbe potuto dargli il resto del denaro dopo uno o due giorni. Va, poi, evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso in relazione alla affermazione della responsabilità degli imputati costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). A fronte dei generici motivi di ricorso la Corte territoriale mediante rinvio alla sentenza di primo grado che ha diffusamente spiegato le ragioni per le quali si è ritenuto che la droga trattata fosse hashish, ha altrettanto genericamente riproposto le doglianze espresse in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, senza che gli stessi assumano la veste di critica argomentata rispetto a quanto argomentato nelle sentenze conformi. 3.2. Del pari inammissibile il secondo motivo con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle fattispecie di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309/1990, in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente. Il giudice di merito ha svolto, in ossequio all'orientamento interpretativo sposato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n.51063 del 27/09/2018, Murolo, in motivazione), una valutazione «complessiva» del caso concreto per desumerne l'insussistenza degli indici della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n.309/1990. La Corte di appello, infatti ha dato atto che il ricorrente era inserito in un circuito criminale di considerevole spesso delinquenziale, dedito allo spaccio di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente e che ha agito in concorso con [OSCURATO:PERSONA] soggetto che aveva continuativa disponibilità di notevoli quantitativi di hashish e acquirenti fidelizzati. 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso in data 8 aprile 2025