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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1993

ECLI:EU:C:1993:872
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61991C0316 - IT Avviso legale importante | 61991C0316 Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 10 novembre 1993. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] C-316/91. raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-00625 edizione speciale svedese pagina I-00047 edizione speciale finlandese pagina I-00055 Conclusioni dell avvocato generale ++++ [OSCURATO:PERSONA] Presidente,

[OSCURATO:PERSONA],

1. Nella presente causa, il [OSCURATO:PERSONA] impugna di nuovo un atto del Consiglio per il motivo che, adottandolo su una base giuridicamente erronea, il Consiglio ha violato le prerogative del [OSCURATO:PERSONA].

L' atto controverso è il regolamento finanziario (CEE) 29 luglio 1991, n. 491, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo ai sensi della quarta convenzione ACP-CEE (1) (in prosieguo: l' "atto contestato").

Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] solleva l' importante questione se il [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo debba rientrare o meno nel bilancio generale delle [OSCURATO:PERSONA] europee.

Sfondo della controversia

2. La quarta convenzione ACP-CEE (in prosieguo: la "convenzione") è stata conclusa a Lomé il 15 dicembre 1989 tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri, da un lato, e 68 [OSCURATO:PERSONA] d' Africa, dei Caraibi e dell' [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: gli "[OSCURATO:PERSONA] ACP"), dall' altro (2).

Essa è stata approvata a nome della [OSCURATO:PERSONA] economica europea e della [OSCURATO:PERSONA] europea del carbone e dell' acciaio con decisione del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] 25 febbraio 1991 (3).

Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] economica europea, essa è stata conclusa sulla base dell' art. 238 del [OSCURATO:PERSONA].

Essa è entrata in vigore il 1 settembre 1991.

3. Ai sensi dell' art. 1, la convenzione persegue l' obiettivo fondamentale della cooperazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] ACP allo scopo di promuovere ed accelerare lo sviluppo economico, culturale e sociale degli [OSCURATO:PERSONA] ACP.

L' art. 1 prevede anche che le parti contraenti si sforzano, nella prospettiva di un ordine economico internazionale più giusto ed equilibrato, di dar vita a un modello di relazioni tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo.

4. Il titolo III (artt. 220-327) della terza parte della convenzione è denominato "Cooperazione per il finanziamento dello sviluppo".

Siffatta cooperazione persegue il fine ultimo di promuovere lo sviluppo sociale, culturale ed economico degli [OSCURATO:PERSONA] ACP a lungo termine e di contribuire al miglioramento del tenore di vita mediante la concessione di mezzi di finanziamento sufficienti e un' assistenza tecnica adeguata (4).

A tale scopo, la cooperazione per il finanziamento dello sviluppo è accordata a condizioni molto liberali (5).

Nel quadro della convenzione, la cooperazione per il finanziamento dello sviluppo verte tra l' altro su progetti e programmi d' investimento, programmi settoriali e generali per il sostegno delle importazioni, sostegno al bilancio per attenuare la pressione finanziaria interna, sostegno alle misure che contribuiscono ad alleviare gli oneri inerenti al debito e i problemi della bilancia dei pagamenti nonché a programmi di cooperazione tecnica (6).

E' previsto anche il sostegno della [OSCURATO:PERSONA] a programmi di adeguamento strutturale negli [OSCURATO:PERSONA] ACP (7).

5. L' importo globale dei contributi finanziari della [OSCURATO:PERSONA] è fissato in 12 000 milioni di ECU per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1 marzo 1990 (8). La maggior parte di tale importo va attribuita agli [OSCURATO:PERSONA] ACP in forma di sovvenzioni.

6. Il 16 luglio 1990, i rappresentanti dei governi degli [OSCURATO:PERSONA] membri riuniti in sede di Consiglio hanno adottato un accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della [OSCURATO:PERSONA] nel quadro della convenzione (9) (in prosieguo: l' "accordo interno").

L' art. 1 dell' accordo interno prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri istituiscono un settimo [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo (in prosieguo: il "[OSCURATO:PERSONA]").

L' art. 1 precisa anche il contributo al [OSCURATO:PERSONA] da parte di ogni Stato membro.

L' art. 32 dispone quanto segue: "Le disposizioni di applicazione del presente accordo formano oggetto di un regolamento finanziario adottato, sin dall' entrata in vigore della convenzione, dal Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata prevista all' articolo 21, paragrafo 4, in base ad un progetto della [OSCURATO:PERSONA] e previo parere della Banca per quanto riguarda le disposizioni che interessano quest' ultima, nonché previo parere della Corte dei conti istituita all' articolo 206 del [OSCURATO:PERSONA]".

La maggioranza qualificata prevista all' art. 21, n. 4, è basata su un sistema di ponderazione dei voti che è il riflesso del contributo di ogni Stato membro al [OSCURATO:PERSONA] ed è diverso da quello previsto dall' art. 148, n. 2, del [OSCURATO:PERSONA].

7. Conformemente all' art. 32 dell' accordo interno, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto al Consiglio nel giugno 1990 un progetto di regolamento finanziario e, nell' ottobre 1990, modifiche a quest' ultimo.

Con lettera 26 ottobre 1990, il Consiglio ha chiesto il parere del [OSCURATO:PERSONA] circa la proposta modificata della [OSCURATO:PERSONA].

Con risoluzione 14 dicembre 1990 (10) il [OSCURATO:PERSONA] ha contestato la base giuridica su cui era fondata la proposta presentata dalla [OSCURATO:PERSONA].

Esso ha ritenuto che si sarebbe dovuto adottare il progetto di regolamento finanziario sulla base dell' art. 209 del [OSCURATO:PERSONA] e che questo avrebbe dovuto prendere la forma di un regolamento ai sensi dell' art. 189 del [OSCURATO:PERSONA].

Esso ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] ad agire di conseguenza.

Con risoluzione 14 maggio 1991 (11) il [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la proposta della [OSCURATO:PERSONA] per il motivo ch' essa contrastava con le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA], e in particolar modo con gli artt. 199 e 209, e ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di presentare una nuova proposta che tenga conto del regolamento finanziario generale (12).

Il Consiglio non ha seguito il parere del [OSCURATO:PERSONA].

Ha invece adottato l' atto contestato sulla base dell' accordo interno.

8. L' atto contestato si divide in sei titoli.

Il titolo I (artt. 1-7) prevede i contributi degli [OSCURATO:PERSONA] membri al [OSCURATO:PERSONA] e detta i principi generali quanto ai pagamenti effettuati dal [OSCURATO:PERSONA].

Il titolo II (artt. 8-43) disciplina la gestione del [OSCURATO:PERSONA].

Esso stabilisce le disposizioni relative alle entrate del [OSCURATO:PERSONA], l' impegno, la convalida, l' autorizzazione e il pagamento delle spese del [OSCURATO:PERSONA], la contabilità del [OSCURATO:PERSONA] e la responsabilità degli agenti preposti alle finanze.

Il titolo III (artt. 44-60) determina i provvedimenti esecutivi e il titolo IV (artt. 61-68) fissa gli obblighi degli organi di esecuzione.

Il titolo V (artt. 69-77) precisa le disposizioni relative alla presentazione e alla verifica dei conti e il titolo VI (artt. 78-79) contiene le disposizioni finali.

9. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l' atto di cui è causa è stato adottato su una base giuridica erronea.

Esso fa valere che le spese relative all' aiuto allo sviluppo previsto dalla convenzione sono spese della [OSCURATO:PERSONA].

Si sarebbe dovuto pertanto adottare il provvedimento in questione conformemente all' art. 209 del [OSCURATO:PERSONA], che dispone quanto segue: "Il Consiglio, deliberando all' unanimità su proposta della [OSCURATO:PERSONA] e previa consultazione del [OSCURATO:PERSONA] europeo e parere della Corte dei conti:

a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalità relative all' elaborazione ed esecuzione del bilancio ed al rendimento ed alla verifica dei conti (...)".

10. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], conformemente all' art. 199 del [OSCURATO:PERSONA], che fissa il principio dell' unità del bilancio comunitario, tutte le voci di entrata e di spesa vanno iscritte nel bilancio.

Esso sostiene che solo il legislatore comunitario operante nei limiti delle proprie competenze è abilitato a introdurre un' eccezione a siffatto principio.

Essa non può essere introdotta in modo valido dall' accordo interno.

11. Va rammentato che il [OSCURATO:PERSONA] è legittimato ad agire dinanzi alla Corte con ricorso di annullamento avverso un atto del Consiglio o della [OSCURATO:PERSONA], purché siano soddisfatte due condizioni: il ricorso sia inteso unicamente alla tutela delle sue prerogative e si fondi soltanto su motivi dedotti dalla violazione di queste [v. causa 70/88, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa "Chernobyl")] (13).

12. [OSCURATO:PERSONA] dichiara che, omettendo di adottare l' atto contestato in base all' art. 209, che prevede la consultazione del [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio ha leso le sue prerogative.

Esso afferma nel suo ricorso di appoggiare in pieno la concessione di un aiuto allo sviluppo agli [OSCURATO:PERSONA] ACP in conformità alle disposizioni della convenzione e che le sue obiezioni riguardano soltanto la procedura che è stata seguita per porre in essere detto aiuto.

13. La controversia che ha dato luogo alla presente causa non rappresenta una novità.

Le disposizioni finanziarie delle quattro convenzioni di Lomé (come delle convenzioni di Yaoundé che le precedettero) sono state attuate tramite il [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo (14). [OSCURATO:PERSONA] è stato istituito, per ogni convenzione, grazie ad un accordo interno degli [OSCURATO:PERSONA] membri. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l' iscrizione in bilancio del [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo per la prima volta nel 1973: v. la risoluzione del [OSCURATO:PERSONA] 14 febbraio 1973, n. 7 (15).

Da allora esso ha reiterato la richiesta a più riprese ma senza successo.

Il rifiuto del Consiglio di includere nel bilancio il quinto [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo, che venne creato in collegamento con la seconda convenzione di Lomé, fu uno dei motivi che spinsero il [OSCURATO:PERSONA] a respingere il progetto di bilancio per l' esercizio finanziario 1980.

14. Anche la [OSCURATO:PERSONA], la quale non è intervenuta nella presente procedura, ha raccomandato che il [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo sia fatto rientrare nel bilancio comunitario (16).

La Corte dei conti ha difeso la stessa tesi.

Nel suo parere sul progetto di regolamento finanziario applicabile al quinto [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo, essa ha dichiarato (17): "(...) gli interventi finanziari del FES sono in realtà di carattere comunitario, dal momento che perseguono gli stessi obiettivi di sviluppo di tutte le altre azioni a beneficio dei paesi associati o non associati previste nel bilancio generale, che essi sono gestiti da organi della [OSCURATO:PERSONA] e che sono soggetti al potere di discarico del [OSCURATO:PERSONA]; (...) il carattere comunitario delle spese del FES comporta l' obbligo di tener conto del principio dell' unità delle spese comunitarie e (...) tale principio risulta pregiudicato quando le attività connesse all' attuazione della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo a favore dei paesi ACP si avvalgono di strumenti diversi da quelli applicati al complesso delle altre misure a beneficio dei paesi in via di sviluppo, le quali ultime sono disciplinate dal regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle [OSCURATO:PERSONA] europee (...)".

15. Tuttavia gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno costantemente respinto l' idea di includere il [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo nel bilancio comunitario.

Nel corso dei negoziati sfociati nella conclusione del [OSCURATO:PERSONA] sull' Unione europea, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un emendamento all' art. 199 del [OSCURATO:PERSONA] in base al quale detto articolo stabilirebbe che tutte le voci di entrata e di spesa, incluse quelle relative al [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo, vanno iscritte nel bilancio comunitario. [OSCURATO:PERSONA] emendamento non è stato adottato.

Viceversa l' atto finale allegato al [OSCURATO:PERSONA] sull' Unione europea comprende una dichiarazione sul [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo del seguente tenore: "[OSCURATO:PERSONA] conviene che il [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo continuerà ad essere finanziato attraverso contributi nazionali conformemente alle attuali disposizioni".

16. Il Consiglio ha chiarito all' udienza perché gli [OSCURATO:PERSONA] membri preferiscono finanziare l' aiuto allo sviluppo a favore degli [OSCURATO:PERSONA] ACP per mezzo di contributi diretti invece di iscriverlo nel bilancio comunitario.

Secondo il Consiglio, l' istituzione di un [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo rende possibile il coordinamento dell' aiuto allo sviluppo a favore degli [OSCURATO:PERSONA] ACP, accordato in forza delle successive convenzioni di Lomé, con la politica di assistenza allo sviluppo praticata dai singoli [OSCURATO:PERSONA] membri. [OSCURATO:PERSONA] membri accordano l' assistenza allo sviluppo a favore degli [OSCURATO:PERSONA] ACP e ad altri paesi in via di sviluppo in una cornice di rapporti bilaterali.

In qualche caso, la concessione di siffatta assistenza riflette legami storici tra singoli [OSCURATO:PERSONA] membri e taluni paesi in via di sviluppo.

Il contributo di ogni Stato membro al [OSCURATO:PERSONA], previsto all' art. 1 dell' accordo interno, tiene conto dell' aiuto bilaterale allo sviluppo portato avanti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Ciò non sarebbe possibile se l' aiuto agli [OSCURATO:PERSONA] ACP consentito dalla convenzione fosse incluso nel bilancio comunitario.

Inoltre, secondo la dichiarazione del Consiglio, il finanziamento dell' aiuto autorizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] tramite contributi diretti esterni al bilancio comunitario è preferibile dal punto di vista della [OSCURATO:PERSONA].

I contributi degli [OSCURATO:PERSONA] membri al [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo si aggiungono alle risorse proprie della [OSCURATO:PERSONA] e non sono compresi in queste ultime.

In un caso come quello dell' esercizio finanziario 1984, quando il progetto di bilancio della [OSCURATO:PERSONA] raggiunse il tetto legale delle risorse proprie della [OSCURATO:PERSONA], si fa ovvia l' importanza del poter finanziare l' aiuto allo sviluppo a favore degli [OSCURATO:PERSONA] ACP con contributi diretti esterni al bilancio comunitario.

17. Va rilevato che, sebbene il [OSCURATO:PERSONA] non dipenda dal bilancio, le spese contratte a tale titolo non sfuggono alla supervisione del [OSCURATO:PERSONA] e della Corte dei conti.

In forza dell' art. 33 dell' accordo interno, al termine di ogni esercizio finanziario la [OSCURATO:PERSONA] adotta il conto della gestione trascorsa nonché il bilancio del [OSCURATO:PERSONA].

L' art. 33 prevede del pari che, senza pregiudizio della procedura di controllo e scarico di cui allo Statuto della Banca europea per gli investimenti che si applica alle operazioni finanziate sulle risorse del [OSCURATO:PERSONA] gestite dalla Banca, le operazioni finanziate dal [OSCURATO:PERSONA] sono soggette ai poteri di vigilanza della Corte dei conti. [OSCURATO:PERSONA], previa raccomandazione del Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata prevista dall' articolo 21, n. 4, dell' accordo interno, dà scarico alla [OSCURATO:PERSONA] della gestione finanziaria del [OSCURATO:PERSONA].

Le funzioni della Corte dei conti e del [OSCURATO:PERSONA] in tale contesto sono disciplinate più dettagliatamente nel titolo V dell' atto contestato.

Ricevibilità del ricorso

18. Con atto separato, il Consiglio ha chiesto alla Corte di respingere in quanto irricevibile il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] senza entrare nel merito della causa.

Il Consiglio sostiene che il ricorso va respinto in quanto irricevibile per due motivi: in primo luogo, dato che l' atto in parola non rappresenta un atto sindacabile dalla Corte ai sensi dell' art. 173 del [OSCURATO:PERSONA]; in secondo luogo, atteso che non sono state lese le prerogative del [OSCURATO:PERSONA].

19. Nei casi in cui il [OSCURATO:PERSONA] invoca la violazione delle sue prerogative, v' è una qualche incertezza, non ancora dissolta dalla giurisprudenza, quanto ai limiti in cui i motivi dedotti sollevano questioni di ricevibilità e quelli in cui tali motivi sollevano questioni di merito (18).

Dal momento che la Corte ha deciso di esaminare congiuntamente le questioni di ricevibilità e quelle di merito, la distinzione ha una scarsa importanza pratica nella presente causa.

Dal mio punto di vista, trattasi, in termini succinti, della seguente alternativa: se le prerogative del [OSCURATO:PERSONA] non sono state violate, allora un' azione legale non è fondata; se invece il provvedimento è di quelli rientranti in un settore ove non sono attivate le prerogative del [OSCURATO:PERSONA] e pertanto queste ultime non possono essere lese, allora l' azione è irricevibile.

20. Il primo argomento avanzato dal Consiglio solleva una questione di ricevibilità.

Il Consiglio ammette che l' atto controverso è un atto del Consiglio e non degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Tuttavia esso sostiene che l' atto in parola non è stato adottato sulla base del [OSCURATO:PERSONA] ma su quella di un' attribuzione conferitagli dall' art. 32 dell' accordo interno.

Siccome l' atto controverso è stato adottato al di fuori del [OSCURATO:PERSONA], esso non è un atto comunitario e, a fortiori, non è un regolamento finanziario ai sensi dell' art. 209 del [OSCURATO:PERSONA].

21. In ogni caso, il Consiglio pretende che, con l' adozione dell' atto contestato, esso non ha leso le prerogative del [OSCURATO:PERSONA].

Se l' atto contestato fosse stato adottato a norma dell' art. 209 del [OSCURATO:PERSONA], come il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che avrebbe dovuto essere, il Consiglio si sarebbe trovato nell' obbligo di consultare il [OSCURATO:PERSONA].

Benché l' art. 32 dell' accordo interno non preveda la consultazione del [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio ha chiesto il parere del [OSCURATO:PERSONA] prima di porre in essere l' atto contestato ed il [OSCURATO:PERSONA] ha dato il suo parere.

Ne consegue che il [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato la sua funzione consultiva e che le sue prerogative non sono state lese.

22. Anche il governo spagnolo, che è intervenuto a sostegno del Consiglio, fa valere che il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è irricevibile sulla base di argomenti simili a quelli avanzati dal Consiglio.

23. Prenderò in esame in un primo tempo l' argomento che le prerogative del [OSCURATO:PERSONA] non sono state lese atteso che il [OSCURATO:PERSONA] è stato comunque consultato riguardo all' atto controverso.

24. Non può negarsi che, quando la consultazione è prevista dal [OSCURATO:PERSONA], la mancata consultazione lede le prerogative del [OSCURATO:PERSONA].

La Corte ha ritenuto che rientri nelle prerogative del [OSCURATO:PERSONA] la partecipazione al processo di elaborazione degli atti normativi della [OSCURATO:PERSONA] (19).

In particolare, quanto all' obbligo della consultazione, la Corte ha dichiarato che essa permette al [OSCURATO:PERSONA] di svolgere un ruolo nel processo legislativo e conferisce al [OSCURATO:PERSONA] un potere che costituisce un elemento essenziale dell' equilibrio istituzionale voluto dal [OSCURATO:PERSONA]: causa 138/79, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (20).

Nella stessa causa, la Corte ha dichiarato che la mancata consultazione del [OSCURATO:PERSONA], quando quest' ultima è prevista dal [OSCURATO:PERSONA], costituisce violazione di una formalità sostanziale.

25. Emerge da quanto precede che, se il Consiglio adotta un atto su una base giuridica che non prevede la consultazione preliminare del [OSCURATO:PERSONA] mentre l' atto in questione avrebbe dovuto essere adottato a norma di una disposizione del [OSCURATO:PERSONA] che prevede siffatta consultazione, il Consiglio rifiuta effettivamente di ammettere che il [OSCURATO:PERSONA] ha il diritto di essere consultato circa l' adozione di tale atto.

Mi pare che tale circostanza costituisca di per sé stessa una lesione delle prerogative del [OSCURATO:PERSONA].

Non fa differenza se il Consiglio chiede al [OSCURATO:PERSONA] di sottoporgli il suo parere e ne tiene conto quando esso gli viene presentato.

L' ottemperanza alla procedura prevista dal [OSCURATO:PERSONA] non può essere lasciata al potere discrezionale dell' istituzione che emana l' atto.

Non basta che il Consiglio faccia a titolo grazioso ciò che è tenuto a fare in virtù di un obbligo.

Siffatta concezione è indispensabile al fine di garantire la piena osservanza dell' equilibrio istituzionale imposto dal [OSCURATO:PERSONA].

La Corte ha inoltre statuito che le regole relative alla formazione della volontà delle istituzioni comunitarie trovano la loro fonte nel [OSCURATO:PERSONA] e che esse non sono derogabili né dagli [OSCURATO:PERSONA] membri né dalle stesse istituzioni (21).

26. Non è poi corretto sostenere, come fanno invece il Consiglio ed il governo spagnolo, che una consultazione obbligatoria ha la medesima efficacia giuridica di una consultazione facoltativa.

In primo luogo, come ho già affermato, l' omessa consultazione del [OSCURATO:PERSONA] quando la consultazione stessa è imposta dal [OSCURATO:PERSONA] costituisce violazione di una forma sostanziale.

L' omissione di una consultazione meramente facoltativa non violerebbe una forma sostanziale.

In secondo luogo, quando la consultazione è richiesta dal [OSCURATO:PERSONA], sia il Consiglio sia il [OSCURATO:PERSONA] sono soggetti a determinati obblighi.

Ciò non si verifica necessariamente quando la consultazione ha luogo solo quale risultato dell' iniziativa del Consiglio.

27. Quando la consultazione è obbligatoria, il Consiglio è tenuto a considerare il parere del [OSCURATO:PERSONA] con spirito recettivo e tenere nella dovuta considerazione le raccomandazioni ivi comprese.

Esso deve cercare di esaurire "tutti i mezzi per ottenere il previo parere del [OSCURATO:PERSONA]" (22).

Ne discende che il Consiglio deve accordare al [OSCURATO:PERSONA] il tempo necessario al fine di studiare la proposta della [OSCURATO:PERSONA] e formulare il suo parere con cognizione di causa.

Può essere necessario che il Consiglio chieda a più riprese il parere del [OSCURATO:PERSONA], atteso che, secondo la Corte, è necessaria una consultazione ogni volta che il testo infine adottato si discosti nella sua stessa sostanza da quello sul quale il [OSCURATO:PERSONA] è già stato consultato (23).

Qualora invece la consultazione del [OSCURATO:PERSONA] non sia imposta dal [OSCURATO:PERSONA] ma abbia luogo ad iniziativa propria del Consiglio, quest' ultimo non è tenuto al rispetto di simili obblighi.

28. Considerazioni analoghe valgono per il [OSCURATO:PERSONA].

La partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al processo legislativo non va vista soltanto come una prerogativa ma anche come una responsabilità che è affidata al [OSCURATO:PERSONA] e a cui esso non può rinunciare.

Laddove la consultazione è imposta, il [OSCURATO:PERSONA] ha l' obbligo di esaminare in modo accurato la proposta della [OSCURATO:PERSONA] e di prestare la dovuta attenzione alle questioni che essa implica.

29. Ne consegue che tale consultazione, laddove sia richiesta dal [OSCURATO:PERSONA], fa sorgere obblighi a carico sia del Consiglio sia del [OSCURATO:PERSONA].

Ciò non avviene necessariamente quanto alla consultazione facoltativa.

Ne derivano due conseguenze.

In primo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] ha il diritto di sapere se il suo parere è richiesto dal Consiglio in conseguenza di un obbligo o semplicemente per scelta del Consiglio stesso.

In secondo luogo, non può escludersi la possibilità che la natura obbligatoria o facoltativa della consultazione possa influire sull' atteggiamento delle istituzioni implicate nell' iter, il che può riflettersi a sua volta sull' esito del processo legislativo.

A titolo di esempio, la natura facoltativa o obbligatoria della consultazione può influire sulla concezione del [OSCURATO:PERSONA] riguardo all' oggetto del suo esame ovvero sull' importanza che il Consiglio annette al parere del [OSCURATO:PERSONA].

E' di conseguenza inesatto affermare che una consultazione obbligatoria non dà al [OSCURATO:PERSONA] una maggiore possibilità di influenzare l' iter legislativo rispetto a una consultazione solo facoltativa.

30. Concludo sul punto che, se si ammettesse che la base giuridica corretta dell' atto contestato fosse l' art. 209 del [OSCURATO:PERSONA], il quale prevede la consultazione preliminare del [OSCURATO:PERSONA], l' adozione dell' atto in parola sul fondamento di una base giuridica che prescinda da siffatta consultazione costituirebbe una lesione delle prerogative del [OSCURATO:PERSONA] anche qualora si fosse consultato il [OSCURATO:PERSONA] ed esso avesse dato effettivamente il suo parere.

Ne discende che la questione se siano state violate le prerogative del [OSCURATO:PERSONA] si collega a quella se si sarebbe dovuto adottare l' atto in parola a norma dell' art. 209 del [OSCURATO:PERSONA].

31. Quanto all' altra eccezione d' irricevibilità, vale a dire che l' atto di cui è causa non è un atto su cui la Corte può esercitare il suo sindacato di legittimità ex art. 173, anch' essa è collegata al merito della causa.

32. L' atto contestato è stato adottato al di fuori dell' ambito del [OSCURATO:PERSONA] ma si può facilmente ammettere che ciò non basta di per sé stesso a collocarlo al di fuori del campo di applicazione dell' art. 173.

Se ciò non fosse, le istituzioni comunitarie o gli [OSCURATO:PERSONA] membri potrebbero aggirare le esigenze poste dal diritto comunitario adottando, al di fuori dell' ambito del [OSCURATO:PERSONA], atti che di norma dovrebbero essere emanati sulla base del [OSCURATO:PERSONA] ed in sintonia con le procedure ivi definite.

Al fine di garantire il rispetto del diritto, la Corte ha dichiarato che l' azione d' annullamento deve potersi esperire nei confronti di qualsiasi provvedimento adottato dalle istituzioni, indipendentemente dalla sua natura e dalla sua forma, che miri a produrre effetti giuridici (v. causa 22/70, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio; causa AETS) (24).

La Corte ha inoltre dichiarato che il fatto che un atto venga adottato in forma di decisione degli [OSCURATO:PERSONA] membri riuniti in sede di Consiglio non basta a collocarlo al di fuori della portata dell' art. 173, se trattasi effettivamente di un atto del Consiglio: v. sentenza 30 giugno 1993, cause riunite C-181/91 e C-248/91, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa "Bangladesh").

A fortiori, nei limiti in cui è pacifico nella presente causa che l' atto in parola è un atto del Consiglio, la Corte ha il diritto di esaminare il tenore e l' efficacia dell' atto, nonché l' ambito entro cui esso è stato adottato, al fine di determinare se si tratta di atto soggetto a sindacato giurisdizionale.

33. Avendo concluso nel senso che ambedue le eccezioni di irricevibilità sono collegate al merito della causa, passo ad esaminare gli argomenti delle parti riguardo al merito, il che solleva la questione dell' esatta base giuridica dell' atto contestato.

34. Va ricordato che il nocciolo del ragionamento del [OSCURATO:PERSONA] è dato dalla considerazione che l' aiuto allo sviluppo previsto dalla [OSCURATO:PERSONA] a favore degli [OSCURATO:PERSONA] ACP è una spesa comunitaria e che pertanto le disposizioni relative alla sua attuazione vanno adottate sulla base dell' art. 209 del [OSCURATO:PERSONA].

Il Consiglio ed il governo spagnolo contestano una tesi siffatta.

Va quindi esaminato se sia esatto considerare l' aiuto allo sviluppo a favore degli [OSCURATO:PERSONA] ACP come una spesa comunitaria ovvero come una spesa degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

L' aiuto allo sviluppo a favore degli [OSCURATO:PERSONA] ACP

35. Prima di procedere a un esame più dettagliato degli argomenti delle parti, converrà esaminare sinteticamente la giurisprudenza della Corte relativa alla competenza esterna della [OSCURATO:PERSONA].

36. Talune disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] prevedono espressamente la conclusione di accordi internazionali da parte della [OSCURATO:PERSONA].

Così l' art. 113 del [OSCURATO:PERSONA] dispone che la politica commerciale comune è fondata su principi uniformi specialmente per quanto concerne la conclusione di accordi tariffari e commerciali.

L' art. 238, in base al quale è stata adottata la convenzione, afferma che la [OSCURATO:PERSONA] può concludere con uno Stato terzo, un' unione di [OSCURATO:PERSONA] o un' organizzazione internazionale accordi che istituiscano un' associazione caratterizzata da diritti e obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.

37. La Corte ha tuttavia dichiarato che la competenza ad assumere impegni internazionali può non soltanto essere attribuita espressamente dal [OSCURATO:PERSONA], ma può altresì derivare implicitamente dalle sue disposizioni.

In particolare, ogniqualvolta il diritto comunitario abbia attribuito alle istituzioni della [OSCURATO:PERSONA] determinati poteri sul piano interno, onde realizzare un certo obiettivo, la [OSCURATO:PERSONA] è competente ad assumere gli impegni internazionali necessari per raggiungere tale obiettivo, anche in mancanza di espresse disposizioni al riguardo (25).

38. La competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad assumere impegni internazionali può essere esclusiva o concorrente con quella degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Il carattere esclusivo della competenza comunitaria può risultare da una disposizione del [OSCURATO:PERSONA], come nel caso della politica commerciale comune a norma dell' art. 113 del [OSCURATO:PERSONA] (26).

Esso può dipendere anche dalla portata dei provvedimenti che le istituzioni comunitarie hanno emanato in applicazione delle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] (v. parere 19 marzo 1993, 2/91, sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 170 dell' Organizzazione internazionale del Lavoro in materia di sicurezza durante l' impiego di sostanze chimiche sul lavoro (27)).

39. Nella causa AETS, la Corte ha dichiarato che, ogniqualvolta la [OSCURATO:PERSONA], per la realizzazione di una politica comune prevista dal [OSCURATO:PERSONA], adotta disposizioni che prescrivono norme comuni, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non hanno più il potere di contrarre con [OSCURATO:PERSONA] terzi obblighi atti ad incidere su dette norme o a modificarne la portata (28).

La sentenza della Corte nella causa AETS ha avuto ulteriori sviluppi nel parere 2/91.

In quel parere, la Corte ha dichiarato che il principio della prevalenza del diritto comunitario non si limita al caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] abbia adottato norme nell' ambito di una politica comune. [OSCURATO:PERSONA] membri è del pari vietato di contrarre impegni internazionali comprendenti norme atte ad incidere su disposizioni adottate in settori non rientranti in politiche comuni ovvero a modificarne la portata (29).

40. Quanto all' aiuto allo sviluppo a favore degli [OSCURATO:PERSONA] ACP, niente nel [OSCURATO:PERSONA] o in disposizioni emanate in base ad esso dalle istituzioni comunitarie permette di concludere nel senso che la competenza comunitaria è esclusiva.

In mancanza di qualsiasi indicazione in contrario, può ammettersi che la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri si dividono la competenza in materia.

Ne deriva che non solo la [OSCURATO:PERSONA] ma anche gli [OSCURATO:PERSONA] membri, che agiscano individualmente o collettivamente, possono assumere impegni internazionali al fine di mettere a disposizione degli [OSCURATO:PERSONA] ACP l' aiuto allo sviluppo.

41. Un ulteriore argomento milita a favore della tesi che la competenza della [OSCURATO:PERSONA] nel settore dell' aiuto allo sviluppo a favore degli [OSCURATO:PERSONA] ACP è concorrente con quella degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Il titolo della convenzione relativo alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo contiene disposizioni relative agli aiuti d' urgenza (30).

Ai sensi dell' art. 254, gli aiuti d' urgenza sono concessi agli [OSCURATO:PERSONA] ACP che devono far fronte a gravi difficoltà economiche e sociali, di carattere eccezionale, risultanti da calamità naturali o da circostanze straordinarie aventi effetti comparabili.

Tali aiuti hanno quindi un carattere sostanzialmente umanitario.

Nella causa Bangladesh, la Corte ha dichiarato che nel settore dell' aiuto umanitario la competenza della [OSCURATO:PERSONA] non è esclusiva e che agli [OSCURATO:PERSONA] membri non è precluso l' esercizio collettivo della loro competenza in tale campo (31).

42. [OSCURATO:PERSONA] ammette che, in un settore ove la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono della competenza concorrente, possono agire tanto la [OSCURATO:PERSONA] quanto gli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Tuttavia esso sostiene che, quando la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto uso della sua competenza, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono più servirsi delle loro.

Secondo la tesi del [OSCURATO:PERSONA], l' esercizio da parte della [OSCURATO:PERSONA] della sua competenza in un settore specifico implica che gli [OSCURATO:PERSONA] membri perdono la propria competenza ad agire nel medesimo campo.

43. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], dal momento che a norma della convenzione la [OSCURATO:PERSONA] si è assunta l' obbligo di fornire agli [OSCURATO:PERSONA] ACP un aiuto allo sviluppo, è precluso agli [OSCURATO:PERSONA] membri di agire in tale campo.

A sostegno dei suoi argomenti, il [OSCURATO:PERSONA] si riferisce alle sentenze della Corte nelle cause 804/79, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], (32) relativa all' art. 102 dell' [OSCURATO:PERSONA] di adesione del 1972, e AETS.

44. Se l' argomentazione del [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere accolta, ne conseguirebbe che la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono agire congiuntamente al fine di accordare l' aiuto allo sviluppo agli [OSCURATO:PERSONA] ACP ed altresì che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono assumere direttamente gli oneri finanziari derivanti dalla convenzione.

Tuttavia, dal mio punto di vista, siffatta argomentazione non può essere accolta.

45. Le cause a cui si riferisce il [OSCURATO:PERSONA] non corroborano l' argomento che, laddove la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri godono di competenza concorrente, l' esercizio da parte della [OSCURATO:PERSONA] della sua competenza vieta necessariamente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di agire.

46. La differenza cruciale fra la causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ed il presente caso di specie consiste nel fatto che quella causa riguardava un settore in cui la competenza della [OSCURATO:PERSONA] era totale e definitiva e non un settore in cui la competenza è ripartita tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Non c' è niente che nella sentenza della Corte [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] faccia pensare che, laddove la [OSCURATO:PERSONA] esercita la sua competenza in un' area che rientra nella competenza concorrente della [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] membri, a questi ultimi è precluso necessariamente l' esercizio delle proprie competenze.

47. La tesi del [OSCURATO:PERSONA] non è neppure confortata dalla sentenza della Corte nella causa AETS.

In tale causa, come nel parere 2/91, la Corte era chiamata a pronunciarsi sul rapporto tra competenze interne ed esterne della [OSCURATO:PERSONA].

Siffatto rapporto non è controverso nel caso di specie.

Se gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno assunto l' obbligo di fornire agli [OSCURATO:PERSONA] ACP l' aiuto allo sviluppo, ciò non dovrebbe riflettersi sulle disposizioni interne adottate dalla [OSCURATO:PERSONA].

48. E' chiaro che, appena la [OSCURATO:PERSONA] conclude un accordo internazionale il cui oggetto rientra nella competenza concorrente della [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] membri, tali [OSCURATO:PERSONA] sono tenuti all' osservanza di determinati obblighi che discendono dall' art. 5 del [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono facilitare l' adempimento degli obblighi della [OSCURATO:PERSONA] risultanti dall' accordo e non possono agire unilateralmente, in modo da compromettere il procedere dell' azione comune entro la cornice dell' accordo.

49. Può anche ammettersi, sulla base della sentenza della Corte nella causa AETS e della sua presa di posizione nel parere 2/91, che, appena la [OSCURATO:PERSONA] conclude un accordo internazionale, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono astenersi dal porre in essere alcunché di idoneo a pregiudicare quell' accordo o a modificarne la portata.

Non si possono fissare in astratto i limiti esatti dell' obbligo imposto agli [OSCURATO:PERSONA] membri in tale contesto, al contrario essi dipendono dall' accordo in questione.

Come il Consiglio ha sottolineato all' udienza, nel settore dell' aiuto allo sviluppo a favore di [OSCURATO:PERSONA] terzi, il rischio che l' azione intrapresa da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri possa avere conseguenze pregiudizievoli sull' azione posta in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] è molto minore rispetto a quanto potrebbe accadere in altri settori come quello della politica sociale.

50. Non si può tuttavia accettare la tesi, sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] soprattutto all' udienza, che, quando la [OSCURATO:PERSONA] contrae un obbligo stipulando un accordo internazionale, agli [OSCURATO:PERSONA] membri è precluso imperativamente di assumere quell' obbligo congiuntamente con la [OSCURATO:PERSONA].

Quale norma generale, in un settore ove la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono della competenza concorrente, questi ultimi possono esercitare le loro competenze congiuntamente alla [OSCURATO:PERSONA] ponendo in essere un' azione comune e contraendo obblighi comuni verso terzi.

51. La tesi che la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono agire in comune in un settore in cui essi dispongono di competenza concorrente è corroborata anche dalla sentenza della Corte nella causa Bangladesh.

In quella causa, la Corte ha posto con chiarezza il principio che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono accordare i fondi necessari al finanziamento dell' aiuto umanitario e che la [OSCURATO:PERSONA] si incarica del coordinamento di tale aiuto.

52. Si può anche far riferimento al [OSCURATO:PERSONA] sull' Unione europea benché esso non fosse in vigore all' epoca dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] sull' Unione europea aggiunge un nuovo titolo alla terza parte del [OSCURATO:PERSONA] CE intitolato "Cooperazione allo sviluppo" (titolo XVII).

L' art. 130 U, n. 1, prevede che la politica della [OSCURATO:PERSONA] nel settore della cooperazione allo sviluppo integra quelle svolte dagli [OSCURATO:PERSONA] membri.

L' art. 130 X afferma quanto segue: "1. [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri coordinano le rispettive politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e si concertano sui rispettivi programmi di aiuto, anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali.

Essi possono intraprendere azioni congiunte. [OSCURATO:PERSONA] membri contribuiscono, se necessario, all' attuazione dei programmi di aiuto comunitario.

2. [OSCURATO:PERSONA] può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1".

E' chiaro quindi che ai sensi di tali disposizioni la politica di sviluppo rientra nella competenza concorrente della [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

53. Concludo nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono assumere congiuntamente l' obbligo di fornire agli [OSCURATO:PERSONA] ACP un aiuto allo sviluppo.

Concludo anche che, dato che la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono della competenza concorrente in tale settore, è possibile ch' essi agiscano di comune accordo affinché i fondi necessari al finanziamento dello sviluppo siano messi a disposizione direttamente dagli [OSCURATO:PERSONA] membri al di fuori del bilancio comunitario.

54. Occorre rammentare tuttavia che, secondo la Corte dei conti, uno dei motivi per cui le operazioni finanziarie del [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo rappresentano una spesa della [OSCURATO:PERSONA] e vanno iscritte nel bilancio comunitario è data dal fatto ch' esse perseguono gli stessi obiettivi di sviluppo di tutte le altre azioni a beneficio dei paesi associati o non associati previste nel bilancio generale (33).

Sulla base di un argomento siffatto, il [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo andrebbe iscritto nel bilancio poiché la spesa diretta a finanziare la cooperazione tecnica e finanziaria con i paesi mediterranei, che è della stessa natura di quella rivolta a finanziare l' aiuto previsto dalla convenzione, è stata iscritta nel bilancio comunitario a decorrere dal 1978 (34).

55. Tali argomenti non possono essere accolti.

Dato che nel settore dell' aiuto allo sviluppo la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di una competenza concorrente, essi sono liberi di intraprendere un' azione comune e di convenire che le spese necessarie saranno prese direttamente a carico dagli [OSCURATO:PERSONA] membri al di fuori del bilancio comunitario.

La circostanza che le spese dirette a finanziare l' aiuto allo sviluppo siano state iscritte in passato nel bilancio non vuol dire che tali spese vadano iscritte sempre nel bilancio.

56. La conclusione che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono mettere a disposizione direttamente i fondi necessari al finanziamento dell' aiuto allo sviluppo previsto dalla convenzione è confermata dalla presa di posizione nel parere 1/78 sul progetto di accordo sulla gomma naturale (35).

In quel parere, la Corte era chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità col [OSCURATO:PERSONA] del progetto di accordo internazionale sulla gomma naturale che era stato materia di negoziato in seno alla [OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (CNUCES).

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il progetto di accordo rientrava nella competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA].

Il Consiglio sosteneva che il progetto di accordo rientrava in parte nella competenza della [OSCURATO:PERSONA] ed in parte nella competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri e che pertanto si sarebbe dovuto adottarlo come accordo misto.

57. La Corte ritenne che, a causa dell' oggetto e degli obiettivi perseguiti, il progetto di accordo rientrava nella portata dell' art. 113 del [OSCURATO:PERSONA], relativo alla politica commerciale comune.

Tuttavia, in considerazione del fatto che non era stata posta in quella fase dei negoziati la questione se l' accordo sarebbe stato finanziato dal bilancio comunitario o direttamente dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, la Corte lasciò in sospeso la questione se la [OSCURATO:PERSONA] disponesse della competenza esclusiva per concludere detto accordo.

La Corte ha dichiarato che, se fosse iscritto nel bilancio comunitario l' onere di finanziare le scorte-tampone che l' accordo progettato avrebbe dovuto istituire, la [OSCURATO:PERSONA] godrebbe di competenza esclusiva.

Se viceversa esso toccasse direttamente agli [OSCURATO:PERSONA] membri, disporrebbero questi ultimi della competenza concorrente.

Finché tale questione non fosse stata risolta, gli [OSCURATO:PERSONA] membri potevano partecipare alla negoziazione del progetto di accordo.

La Corte pervenne a tale conclusione per il motivo che le disposizioni finanziarie dell' accordo occupavano una posizione centrale nell' economia del medesimo (36).

Ne deriva che, laddove le disposizioni finanziarie di un accordo occupano una posizione centrale nell' economia del medesimo, è possibile stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] disponga della competenza esclusiva o se gli [OSCURATO:PERSONA] membri godano della competenza concorrente al fine di concludere detto accordo, proprio sulla base della risposta alla questione se gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono disposti o meno ad assumere direttamente gli oneri finanziari derivanti dalle suddette disposizioni.

58. Dal parere 1/78 emerge anche che, laddove le clausole finanziarie di un accordo occupano una posizione centrale nell' economia del medesimo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono farsi carico direttamente degli oneri finanziari derivanti dall' accordo anche se quest' ultimo rientra in un' area in cui la [OSCURATO:PERSONA] gode normalmente della competenza esclusiva.

A fortiori, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono farsi carico degli oneri finanziari derivanti da un accordo il cui oggetto rientra in un settore ove la competenza della [OSCURATO:PERSONA] è concorrente con quella degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

59. La presa di posizione della Corte nel parere 1/78 non è incompatibile con la natura esclusiva della competenza della [OSCURATO:PERSONA] nel settore della politica commerciale comune.

La competenza della [OSCURATO:PERSONA] permane esclusiva nel senso che agli [OSCURATO:PERSONA] membri è vietato assumere obblighi internazionali al fine di garantire che i loro propri interessi siano protetti separatamente nel settore delle relazioni esterne, col rischio di compromettere l' effettiva tutela dei comuni interessi della [OSCURATO:PERSONA] (37).

Come la Corte ha dichiarato (38): "I provvedimenti 'interni' ed 'esterni' adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] nell' ambito della politica commerciale comune non possono considerarsi compatibili col [OSCURATO:PERSONA] solo nel caso in cui trasferiscano alle istituzioni della [OSCURATO:PERSONA] vincoli ed oneri finanziari eventualmente connessi con l' accordo: questi provvedimenti hanno unicamente lo scopo di sostituire l' azione unilaterale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, nel settore di cui trattasi, con un' azione comune, fondata su principi uniformi per tutta la [OSCURATO:PERSONA]".

La giurisprudenza della Corte conferma quindi che la questione se la competenza della [OSCURATO:PERSONA] per concludere un accordo sia esclusiva oppure concorra con quella degli [OSCURATO:PERSONA] membri non influisce necessariamente sulla soluzione della questione se incomba alla [OSCURATO:PERSONA] o agli [OSCURATO:PERSONA] membri assumersi gli oneri finanziari derivanti da tale accordo.

60. Ci possono essere ben pochi dubbi circa il fatto che le disposizioni sulla cooperazione in tema di finanziamento dello sviluppo svolgono un ruolo centrale nella struttura della convenzione.

L' erogazione agli [OSCURATO:PERSONA] ACP di un aiuto allo sviluppo è indispensabile allo scopo di facilitare gli obiettivi della convenzione e costituisce uno dei pilastri della cooperazione ACP-CEE.

Ne discende, sulla base della presa di posizione della Corte nel parere 1/78, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono erogare direttamente, al di fuori del bilancio comunitario, i fondi necessari al finanziamento dell' aiuto allo sviluppo a favore degli [OSCURATO:PERSONA] ACP previsto dalla convenzione.

61. Tuttavia, secondo il [OSCURATO:PERSONA], può inferirsi dalla lettera e dallo spirito della convenzione che l' obbligo di fornire agli [OSCURATO:PERSONA] ACP l' aiuto finanziario è un obbligo contratto esclusivamente dalla [OSCURATO:PERSONA].

Nelle sue osservazioni scritte e all' udienza, il [OSCURATO:PERSONA] ha annesso molta importanza a tale argomento.

62. [OSCURATO:PERSONA] si riferisce al preambolo alla convenzione, che individua come parti contraenti separate gli [OSCURATO:PERSONA] membri, la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] ACP.

Esso sostiene che le disposizioni sostanziali e le clausole finali della convenzione stabiliscono comunque una chiara distinzione tra gli obblighi contratti dalla [OSCURATO:PERSONA] e quelli contratti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. [OSCURATO:PERSONA] conclude che, in virtù della convenzione, la [OSCURATO:PERSONA] ha assunto nei confronti degli [OSCURATO:PERSONA] ACP obblighi di diritto internazionale distinti da quelli assunti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri.

63. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], risulta dall' art. 231 della convenzione, che si riferisce ai "contributi finanziari della [OSCURATO:PERSONA]", e dall' art. 1 del protocollo finanziario, che impiega lo stesso linguaggio, che l' obbligo di prestare assistenza finanziaria agli [OSCURATO:PERSONA] ACP è un obbligo assunto soltanto dalla [OSCURATO:PERSONA] e non dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. [OSCURATO:PERSONA] ACP possono esigere soltanto dalla [OSCURATO:PERSONA], e non direttamente dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, di fornire siffatta assistenza.

64. Il Consiglio argomenta che l' uso del termine "[OSCURATO:PERSONA]" all' art. 231 non va inteso come diretto a significare la [OSCURATO:PERSONA] ad esclusione degli [OSCURATO:PERSONA] membri, ma piuttosto rivolto a distinguere, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA], che comprende la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri e, dall' altro, gli [OSCURATO:PERSONA] ACP. [OSCURATO:PERSONA] sostiene nella sua replica che il termine "[OSCURATO:PERSONA]" non è mai usato dalla convenzione nel senso di comprendervi gli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Esso rinvia a varie disposizioni della convenzione e conclude che, laddove gli autori della convenzione hanno voluto riferirsi sia alla [OSCURATO:PERSONA] sia agli [OSCURATO:PERSONA] membri, essi lo hanno fatto expressis verbis o hanno usato il termine "Parti contraenti".

65. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], il parere 1/78 riguardava le possibili modalità di finanziamento di un accordo prima che l' accordo fosse concluso; la presa di posizione della Corte non è applicabile al presente caso, in cui ai sensi della convenzione la [OSCURATO:PERSONA] ha assunto l' obbligo di fornire l' aiuto.

66. A mio modo di vedere, l' argomento del [OSCURATO:PERSONA] significa che laddove, a norma di un accordo misto, l' obbligo di fornire l' aiuto è assunto soltanto dalla [OSCURATO:PERSONA] e non dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, questi ultimi non sono autorizzati a porre in essere il finanziamento dell' aiuto mediante contributi diretti al di fuori del bilancio comunitario.

67. Non trovo che tale argomento sia persuasivo.

Dal mio punto di vista, almeno quando la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono della competenza concorrente per prestare a [OSCURATO:PERSONA] terzi l' assistenza finanziaria, il fatto che soltanto la [OSCURATO:PERSONA] ha contratto un obbligo pattizio di fornire siffatta assistenza non comporta in quanto tale che le spese necessarie al suo finanziamento siano spese della [OSCURATO:PERSONA] e vadano iscritte nel bilancio comunitario.

Nei limiti in cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono liberi di farsi carico direttamente degli oneri finanziari derivanti da un accordo internazionale del quale sono parti sia la [OSCURATO:PERSONA] sia gli [OSCURATO:PERSONA] membri, non c' è motivo perché siffatta libertà debba essere ristretta dal fatto che si è convenuto che solo la [OSCURATO:PERSONA] sarà contrattualmente responsabile verso l' altra parte dell' accordo.

68. Non condivido comunque la tesi del [OSCURATO:PERSONA] che, secondo il tenore e lo spirito della convenzione, l' obbligo di fornire l' aiuto incombe soltanto alla [OSCURATO:PERSONA].

69. La convenzione è stata conclusa sotto forma di accordo misto (cioè da parte della [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] membri congiuntamente) ed ha essenzialmente un carattere bilaterale.

Ciò risulta chiaramente dall' art. 1, il quale afferma che la convenzione è conclusa tra la [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri, da una parte, e gli [OSCURATO:PERSONA] ACP, dall' altra.

A norma di un accordo misto la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono responsabili congiuntamente salvoché le disposizioni dell' accordo non stiano a dimostrare la conclusione opposta (39).

70. E' vero che il titolo III della terza parte della convenzione fa riferimento all' "assistenza finanziaria della [OSCURATO:PERSONA]", ma non per questo bisogna inferirne che l' obbligo di fornire l' assistenza è stato assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] in quanto opposta agli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Come adduce il Consiglio, il termine "[OSCURATO:PERSONA]" può essere usato in tale contesto per significare tanto la [OSCURATO:PERSONA] quanto gli [OSCURATO:PERSONA] membri.

71. Siffatta interpretazione è avvalorata dall' art. 223, il quale prevede che nell' ambito della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, salvo disposizione contraria della convenzione, ogni decisione che richieda l' approvazione di una delle parti contraenti è approvata o considerata approvata entro sessanta giorni a decorrere dalla notifica effettuata dall' altra parte.

Se fosse esatto, come asserisce il [OSCURATO:PERSONA], che l' obbligo di prestare l' aiuto incombe soltanto alla [OSCURATO:PERSONA], l' art. 223 non avrebbe dovuto far riferimento a "una delle parti contraenti", il che significa, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri e, dall' altro, gli [OSCURATO:PERSONA] ACP.

Al contrario, esso avrebbe dovuto menzionare la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] ACP.

72. Rilevo che né la convenzione né il protocollo finanziario precisano come verrà finanziato l' aiuto.

Secondo me, il fatto che gli [OSCURATO:PERSONA] membri abbiano convenuto di mettere a disposizione direttamente i fondi necessari al finanziamento dell' aiuto è di per sé stesso molto indicativo nel senso che detti [OSCURATO:PERSONA] hanno assunto ai sensi della convenzione un obbligo congiunto con la [OSCURATO:PERSONA].

73. [OSCURATO:PERSONA] interpretazione è confermata qualora si esamini la convenzione nell' ottica degli [OSCURATO:PERSONA] ACP.

Il fatto che si sia lasciata alla [OSCURATO:PERSONA] ed agli [OSCURATO:PERSONA] membri, senza la partecipazione degli [OSCURATO:PERSONA] ACP, la decisione sul metodo di finanziamento dell' aiuto nonché sulle disposizioni relative alla sua gestione, permette di concludere che la volontà delle parti contraenti era nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri avrebbero contratto un obbligo congiunto di prestare l' aiuto, mentre il metodo di finanziamento di quest' ultimo costituiva una questione interna alla [OSCURATO:PERSONA].

74. Va pure rilevato che la convenzione è la più recente di una serie di convenzioni in cui si sono stipulate analoghe clausole finanziarie.

Come si è già affermato, gli [OSCURATO:PERSONA] membri si sono impegnati a fornire direttamente i fondi necessari al finanziamento dell' aiuto allo sviluppo previsto dalle convenzioni successive di Yaoundé e Lomé.

Anche tale elemento avvalora la conclusione che gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno assunto un obbligo congiunto con la [OSCURATO:PERSONA] di fornire l' aiuto allo sviluppo ai sensi della convenzione.

75. Pertanto non sono convinto che il riferimento all' "assistenza finanziaria della [OSCURATO:PERSONA]" nella convenzione significhi che l' obbligo di fornire l' assistenza incombe soltanto alla [OSCURATO:PERSONA].

Se le parti contraenti avessero voluto imporre siffatto obbligo solo alla [OSCURATO:PERSONA], escludendo gli [OSCURATO:PERSONA] membri, esse l' avrebbero precisato con chiarezza nella convenzione.

76. E' fuori di dubbio che l' aiuto agli [OSCURATO:PERSONA] ACP previsto dalla convenzione è un aiuto comunitario nel senso che esso è offerto sotto gli auspici della [OSCURATO:PERSONA].

Sotto tale profilo, esso va distinto dall' aiuto bilaterale accordato dagli [OSCURATO:PERSONA] membri agli [OSCURATO:PERSONA] ACP.

Gli artt. 17 e 19 dell' accordo interno contengono disposizioni miranti a salvaguardare la coerenza ed a migliorare la complementarità tra l' aiuto accordato dalla [OSCURATO:PERSONA] e gli aiuti bilaterali concessi dagli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Ciò non vuol dire, tuttavia, che l' aiuto previsto dalla convenzione non possa essere finanziato da contributi diretti degli [OSCURATO:PERSONA] membri esterni al bilancio comunitario.

77. Ho concluso che l' aiuto allo sviluppo previsto dalla convenzione non è una spesa della [OSCURATO:PERSONA] e che non va iscritto necessariamente nel bilancio.

Ne consegue che non era necessario adottare l' atto contestato a norma dell' art. 209 del [OSCURATO:PERSONA], che prevede la consultazione preliminare del [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, contrariamente a quanto sostiene il [OSCURATO:PERSONA], non si pone nessuna questione relativa ad una lesione delle sue prerogative.

Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è perciò irricevibile.

Non occorre in quest' ottica esaminare l' altra questione della ricevibilità, vale a dire se l' atto contestato è un atto sindacabile.

Tuttavia, per essere completo, esaminerò tale questione.

La natura dell' atto contestato

78. Va ricordato che, secondo il Consiglio ed il governo spagnolo, l' atto contestato non è un atto sindacabile perché non è stato adottato in base ai poteri conferiti dal [OSCURATO:PERSONA] al Consiglio, ma in base ad una competenza attribuitagli dagli [OSCURATO:PERSONA] membri.

79. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale opinione.

Esso fa valere che il Consiglio non può agire al di fuori dell' ambito del [OSCURATO:PERSONA] in base ad un mandato conferitogli dagli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Esso sostiene in via subordinata che l' atto contestato, per motivi sostanziali e formali, presenta tutte le caratteristiche di un atto comunitario.

Se si ammette che il Consiglio può agire al di fuori dell' ambito del [OSCURATO:PERSONA], si dovrebbe annullare l' atto in parola in quanto adottato con modalità ed in una forma estranei al suo carattere.

80. Esaminerò in un primo tempo la questione se il Consiglio abbia il potere di adottare l' atto contestato in base all' accordo interno. Tratterò in seguito la natura dell' atto contestato.

81. Non è esatto affermare, come fa valere il [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni scritte, che un' istituzione comunitaria non è mai autorizzata ad agire in base ad un mandato conferitole dagli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Nella causa Bangladesh, la Corte ha dichiarato che alla [OSCURATO:PERSONA] non era vietato di procedere al coordinamento di un' azione congiunta da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri (40).

L' azione controversa in quella causa era la gestione dell' aiuto umanitario concesso al Bangladesh con una decisione degli [OSCURATO:PERSONA] membri riuniti in sede di Consiglio.

82. Come precisa il Consiglio, vi sono anche altri casi in cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri autorizzano un' istituzione comunitaria ad agire per loro conto in un settore rientrante nella loro competenza.

Considerazioni di opportunità fanno auspicare siffatta prassi.

Così, nell' ipotesi di accordi misti, gli [OSCURATO:PERSONA] membri danno mandato alla [OSCURATO:PERSONA] di negoziare con l' altra parte dell' accordo, per loro conto e sotto il loro controllo, su qualsiasi aspetto dell' accordo che rientri o sembri rientrare nella loro esclusiva competenza. [OSCURATO:PERSONA] ha condotto ugualmente i negoziati per conto degli [OSCURATO:PERSONA] membri per quanto riguarda gli accordi relativi all' adesione alla [OSCURATO:PERSONA], conformemente all' art. 237 del [OSCURATO:PERSONA], benché nel [OSCURATO:PERSONA] non figuri alcuna disposizione che preveda l' esecuzione di una missione siffatta da parte della [OSCURATO:PERSONA].

Nell' ambito della cooperazione europea in materia di politica estera, prevista all' art. 30 dell' [OSCURATO:PERSONA] unico europeo, il Consiglio ha svolto spesso un ruolo conferitogli non da tale articolo, ma dagli [OSCURATO:PERSONA] membri.

83. Neppure dall' art. 4, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], a cui il [OSCURATO:PERSONA] ha annesso grande importanza nelle sue osservazioni scritte, emerge che un' istituzione comunitaria non possa mai agire su mandato degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

L' art. 4, n. 1, prevede che ciascuna istituzione comunitaria agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal [OSCURATO:PERSONA].

Il suo obiettivo principale è quello di definire il ruolo costituzionale delle istituzioni comunitarie nei confronti di quello degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Esso indica chiaramente che le istituzioni comunitarie non dispongono di poteri ad esse inerenti, ma soltanto di quelli che, espressamente o implicitamente, sono loro conferiti dal [OSCURATO:PERSONA].

I poteri che in tal guisa non sono attribuiti a dette istituzioni spettano agli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Dall' art. 4, n. 1, risulta che un' istituzione comunitaria non può sconfinare nella sfera di competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri e ch' essa non è autorizzata ad agire in modo tale da eludere le esigenze del [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia tale disposizione non è intesa ad escludere la possibilità per un' istituzione comunitaria di svolgere determinate funzioni su mandato degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

84. E' quindi possibile che un' istituzione comunitaria esplichi, per conto degli [OSCURATO:PERSONA] membri, determinate funzioni al di fuori dell' ambito del [OSCURATO:PERSONA], a condizione che tali funzioni e la maniera di esercitarle siano compatibili con i suoi obblighi ai sensi del [OSCURATO:PERSONA].

Lo stabilire quando ciò accada è soggetto al sindacato della Corte.

85. Come norma generale, si può forse tracciare una distinzione tra funzioni esecutive e funzioni legislative.

E' più facile ammettere che un' istituzione comunitaria possa farsi carico di una funzione esecutiva su mandato degli [OSCURATO:PERSONA] membri, come il coordinamento di un' azione decisa dagli [OSCURATO:PERSONA] membri o la rappresentanza dei loro interessi collettivi nei confronti degli [OSCURATO:PERSONA] terzi, piuttosto che ammettere che un' istituzione comunitaria, in modo particolare il Consiglio, possa esercitare una funzione legislativa su mandato degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Ciò dipende dal fatto che il Consiglio è il principale organo legislativo della [OSCURATO:PERSONA] e, come regola generale, non può esercitare il suo potere legislativo su mandato degli [OSCURATO:PERSONA] membri parallelamente alla sua funzione legislativa ai sensi del [OSCURATO:PERSONA].

Un' azione siffatta può avere come risultato l' elusione delle procedure previste dal [OSCURATO:PERSONA] e può anche causare confusione circa la natura degli atti adottati dal Consiglio.

86. Ritengo tuttavia nel presente caso che fosse possibile per il Consiglio adottare l' atto contestato in base all' accordo interno.

Come si è visto, tale atto è diretto a fissare disposizioni dettagliate riguardo alla gestione dell' aiuto allo sviluppo a favore degli [OSCURATO:PERSONA] ACP previsto dalla convenzione.

Secondo me, il Consiglio poteva adottare l' atto controverso, poiché la convenzione è un accordo misto e l' atto in parola rientra in un settore ove la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di competenze concorrenti.

La Corte ha dichiarato che, quando un accordo è concluso in un settore ove la competenza è ripartita tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri, la negoziazione e l' attuazione dell' accordo richiedono un' azione comune della [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] membri (41).

87. Nell' attuazione della convenzione gli [OSCURATO:PERSONA] membri operano in stretto contatto con le istituzioni comunitarie.

Ai sensi dell' accordo interno, la [OSCURATO:PERSONA] porta la responsabilità principale per la gestione del [OSCURATO:PERSONA] e l' attuazione della politica di aiuto elaborata dal Consiglio (42).

La convenzione è integrata da un accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per la sua applicazione (43), che, alla stregua dell' accordo interno in base al quale è stato adottato l' atto controverso, è un atto dei rappresentanti dei governi degli [OSCURATO:PERSONA] membri riuniti in sede di Consiglio.

L' art. 1 prescrive che il Consiglio deve adottare all' unanimità, previa consultazione della [OSCURATO:PERSONA], la posizione comune che i rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] devono prendere in seno al Consiglio dei ministri ACP-CEE, quando esso è investito di problemi che rientrano nella competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

88. E' quindi evidente che un ruolo fondamentale nell' attuazione della convenzione è svolto dal Consiglio e dalla [OSCURATO:PERSONA], che agiscono in una duplice qualità: come istituzioni comunitarie e, in realtà, come delegati degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Ciò è indispensabile considerato il fatto che la convenzione è stata conclusa in forma di accordo misto.

L' adozione dell' atto controverso è parte integrante di un complesso di atti successivi che vanno posti in essere per applicare la convenzione.

Sarebbe difficile mettere in discussione il potere del Consiglio di emanare l' atto di cui è causa senza rimettere in questione l' intera partecipazione del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] all' attuazione della convenzione.

89. Concludo pertanto nel senso che l' adozione da parte del Consiglio dell' atto contestato sulla base dell' accordo interno è compatibile col [OSCURATO:PERSONA]. Passo ora ad esaminare la natura dell' atto contestato.

90. E' palese che l' atto controverso non è un regolamento nel senso dell' art. 189 del [OSCURATO:PERSONA].

Esso non è stato adottato in base ad una disposizione del [OSCURATO:PERSONA] ma sulla base dell' accordo interno, che è una decisione dei rappresentanti dei governi degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Inoltre esso è stato adottato alla maggioranza qualificata prevista all' art. 21, n. 4, dell' accordo interno, che è diversa da quella di cui all' art. 148, n. 2, del [OSCURATO:PERSONA].

91. E' del pari evidente, tuttavia, che l' atto litigioso presenta molte caratteristiche di un atto comunitario. Ad una conclusione siffatta conducono le considerazioni seguenti:

a) L' atto contestato è stato adottato dal Consiglio e non dai rappresentanti degli [OSCURATO:PERSONA] membri riuniti in sede di Consiglio.

b) Altri organismi comunitari sono stati implicati nell' adozione dell' atto di cui è causa.

Conformemente all' art. 32 dell' accordo interno, il Consiglio ha agito in base ad un progetto della [OSCURATO:PERSONA] e previo parere della Corte dei conti e della Banca europea per gli investimenti.

E' stato pure richiesto il parere del [OSCURATO:PERSONA].

c) L' atto contestato è diretto a produrre effetti giuridici. Esso impone una linea di condotta vincolante per le istituzioni comunitarie e per gli [OSCURATO:PERSONA] membri.

d) La forma dell' atto contestato assomiglia in parte a quella di un atto comunitario.

Esso si intitola "regolamento finanziario" ed è pubblicato nella serie legislativa della Gazzetta ufficiale - ma nella sezione denominata "Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità".

Il suo preambolo si apre con la frase "Visto il [OSCURATO:PERSONA] che istituisce la [OSCURATO:PERSONA] economica europea" - ma, contrariamente alla normale prassi comunitaria, non si riferisce ad alcuna specifica disposizione del [OSCURATO:PERSONA].

92. Alla luce del suo contenuto e della sua forma e tenuto conto anche del contesto in cui esso è stato adottato, mi sembra che l' atto controverso rivesta un carattere ibrido riflettente il carattere di accordo misto della convenzione.

Benché adottato dal Consiglio, che agiva su mandato degli [OSCURATO:PERSONA] membri, esso non si colloca del tutto al di fuori dell' ordinamento giuridico comunitario.

Esso va considerato piuttosto come un atto sui generis che, come si è già affermato, il Consiglio è stato abilitato ad adottare ai fini dell' attuazione delle disposizioni finali della convenzione.

Non accolgo l' argomento del [OSCURATO:PERSONA] che l' atto in parola è stato adottato con modalità ed in una forma estranei al suo carattere.

Il fatto ch' esso presenti talune caratteristiche di un atto comunitario si giustifica, nella presente causa, con la natura ibrida dell' atto medesimo.

93. Concludo nel senso che l' atto contestato non è stato adottato in base ai poteri conferiti dal [OSCURATO:PERSONA] al Consiglio ma in base ad un' attribuzione conferitagli, al di fuori del [OSCURATO:PERSONA], dagli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Un atto di siffatta natura può essere sottoposto al sindacato della Corte solo quando si può sostenere che l' atto era incompatibile con gli obblighi del Consiglio a norma del [OSCURATO:PERSONA], il che non è il caso nella fattispecie.

Conclusione

94. Propongo pertanto quanto segue: "1) Il ricorso va respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] va condannato alle spese del Consiglio; la Spagna, parte interveniente, sopporterà le proprie spese". (*) Lingua originale: l' inglese. (1) - GU 1991, L 266, pag.

1. (2) - GU 1991, L 229, pag.

3. Oltre alle parti originarie, la Namibia ha aderito alla convenzione nel 1990. (3) - Decisione 91/400/CECA, CEE, GU 1991, L 229, pag.

1. (4) - Art. 220, lett. a) e b). (5) - Art. 221, lett. b). (6) - Art. 224. (7) - Artt. 243-250. (8) -

V. art. 231 della convenzione e l' art. 1, n. 1 del protocollo finanziario della convenzione (GU 1991, L 229, pag. 133). (9) - GU 1991, L 229, pag.

288. (10) - GU 1991, C 19, pag.

588. (11) - GU 1991, C 158, pag.

28. (12) - [OSCURATO:PERSONA] finanziario applicabile al bilancio generale delle [OSCURATO:PERSONA] europee; v. il testo aggiornato in GU 1991, C 80, pag.

1. (13) - Racc. 1990, pag.

I-2041, punto

27. (14) - Per una disamina generale del [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo, v.

Strasser, D.: [OSCURATO:PERSONA] of Europe , Luxembourg, 1992, pagg. 44-45, in particolare pagg. 109 e seguenti. (15) - GU 1973, C 14, pag.

25. (16) -

V. COM(79)4, 10 gennaio 1979. (17) - GU 1981, C 45, pag.

3. (18) -

V. causa C-70/88, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punto 31, e sentenza 30 giugno 1993, cause riunite C-181/91 e C-248/91, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa Bangladesh), punto

32. (19) - [OSCURATO:PERSONA]70/88, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punto

28. (20) - Racc. 1980, pag. 3333, punto 33.

V. anche causa 139/79, Maizena/Consiglio (Racc. 1980, pag. 3393). (21) - [OSCURATO:PERSONA] 68/86, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. 1988, pag. 855, punto 38). (22) -

V. [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punto

36. (23) - [OSCURATO:PERSONA]65/90, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. 1992, pag.

I-4593, punto 16). (24) - Racc. 1971, pag.

263. (25) - Parere 1/76 sul progetto di accordo relativo all' istituzione di un [OSCURATO:PERSONA] europeo d' immobilizzazione della navigazione interna (Racc. 1977, pag. 741, punto 3). (26) - Parere 1/75 (Racc. 1975, pag. 1355, in particolare pagg. 1363, 1364).

V. anche causa 41/76, Donckerwolcke/Procuratore della Repubblica (Racc. 1976, pag. 1921, punto 32). (27) - Parere 2/91 (non ancora pubblicato nella Raccolta, punti 8 e 9). (28) - [OSCURATO:PERSONA] 22/70, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punti 17 e

22. (29) - Parere 2/91, punti 10 e

11. (30) - Artt. 254-257. (31) - Cause riunite C-181/91 e C-248/91, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punto

16. (32) - Racc. 1981, pag. 1045. (33) -

V. sopra, paragrafo

14. (34) -

V. Isaac, G.: [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] de droit européen, novembre 1990, fascicolo 250, n. 27. (35) - Racc. 1979, pag. 2871. (36) - Parere 1/78, punto

55. (37) - Parere 1/75 sul progetto di accordo riguardante una norma sulle spese locali, Racc. pag. 1355. (38) - Parere 1/75, pag. 1364. (39) -

V. Stein, E.: External relations of the [OSCURATO:PERSONA]: Structure and Process in [OSCURATO:PERSONA] of the Academy of [OSCURATO:PERSONA], 1990, vol. 1, libro 1, EUI, pag. 162; Tomuschat, C.: Liability for [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], D. e Schermers, H.G.: [OSCURATO:PERSONA], 1983, pag.

130. (40) - Cause riunite C-181/91 e C-248/91, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punto

20. (41) - Parere 19 marzo 1993, 2/91, sulla convenzione n. 170 dell' Organizzazione internazionale del Lavoro in materia di sicurezza durante l' impiego delle sostanze chimiche sul lavoro, n. 12. (42) -

V. artt. 10 e 11 dell' accordo interno. (43) - GU 1991, L 229, pag. 301.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61991C0316 - IT Avviso legale importante | 61991C0316 Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 10 novembre 1993. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] C-316/91. raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-00625 edizione speciale svedese pagina I-00047 edizione speciale finlandese pagina I-00055 Conclusioni dell avvocato generale ++++ [OSCURATO:PERSONA] Presidente, [OSCURATO:PERSONA], 1. Nella presente causa, il [OSCURATO:PERSONA] impugna di nuovo un atto del Consiglio per il motivo che, adottandolo su una base giuridicamente erronea, il Consiglio ha violato le prerogative del [OSCURATO:PERSONA]. L' atto controverso è il regolamento finanziario (CEE) 29 luglio 1991, n. 491, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo ai sensi della quarta convenzione ACP-CEE (1) (in prosieguo: l' "atto contestato"). Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] solleva l' importante questione se il [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo debba rientrare o meno nel bilancio generale delle [OSCURATO:PERSONA] europee. Sfondo della controversia 2. La quarta convenzione ACP-CEE (in prosieguo: la "convenzione") è stata conclusa a Lomé il 15 dicembre 1989 tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri, da un lato, e 68 [OSCURATO:PERSONA] d' Africa, dei Caraibi e dell' [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: gli "[OSCURATO:PERSONA] ACP"), dall' altro (2). Essa è stata approvata a nome della [OSCURATO:PERSONA] economica europea e della [OSCURATO:PERSONA] europea del carbone e dell' acciaio con decisione del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] 25 febbraio 1991 (3). Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] economica europea, essa è stata conclusa sulla base dell' art. 238 del [OSCURATO:PERSONA]. Essa è entrata in vigore il 1 settembre 1991. 3. Ai sensi dell' art. 1, la convenzione persegue l' obiettivo fondamentale della cooperazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] ACP allo scopo di promuovere ed accelerare lo sviluppo economico, culturale e sociale degli [OSCURATO:PERSONA] ACP. L' art. 1 prevede anche che le parti contraenti si sforzano, nella prospettiva di un ordine economico internazionale più giusto ed equilibrato, di dar vita a un modello di relazioni tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo. 4. Il titolo III (artt. 220-327) della terza parte della convenzione è denominato "Cooperazione per il finanziamento dello sviluppo". Siffatta cooperazione persegue il fine ultimo di promuovere lo sviluppo sociale, culturale ed economico degli [OSCURATO:PERSONA] ACP a lungo termine e di contribuire al miglioramento del tenore di vita mediante la concessione di mezzi di finanziamento sufficienti e un' assistenza tecnica adeguata (4). A tale scopo, la cooperazione per il finanziamento dello sviluppo è accordata a condizioni molto liberali (5). Nel quadro della convenzione, la cooperazione per il finanziamento dello sviluppo verte tra l' altro su progetti e programmi d' investimento, programmi settoriali e generali per il sostegno delle importazioni, sostegno al bilancio per attenuare la pressione finanziaria interna, sostegno alle misure che contribuiscono ad alleviare gli oneri inerenti al debito e i problemi della bilancia dei pagamenti nonché a programmi di cooperazione tecnica (6). E' previsto anche il sostegno della [OSCURATO:PERSONA] a programmi di adeguamento strutturale negli [OSCURATO:PERSONA] ACP (7). 5. L' importo globale dei contributi finanziari della [OSCURATO:PERSONA] è fissato in 12 000 milioni di ECU per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1 marzo 1990 (8). La maggior parte di tale importo va attribuita agli [OSCURATO:PERSONA] ACP in forma di sovvenzioni. 6. Il 16 luglio 1990, i rappresentanti dei governi degli [OSCURATO:PERSONA] membri riuniti in sede di Consiglio hanno adottato un accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della [OSCURATO:PERSONA] nel quadro della convenzione (9) (in prosieguo: l' "accordo interno"). L' art. 1 dell' accordo interno prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri istituiscono un settimo [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo (in prosieguo: il "[OSCURATO:PERSONA]"). L' art. 1 precisa anche il contributo al [OSCURATO:PERSONA] da parte di ogni Stato membro. L' art. 32 dispone quanto segue: "Le disposizioni di applicazione del presente accordo formano oggetto di un regolamento finanziario adottato, sin dall' entrata in vigore della convenzione, dal Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata prevista all' articolo 21, paragrafo 4, in base ad un progetto della [OSCURATO:PERSONA] e previo parere della Banca per quanto riguarda le disposizioni che interessano quest' ultima, nonché previo parere della Corte dei conti istituita all' articolo 206 del [OSCURATO:PERSONA]". La maggioranza qualificata prevista all' art. 21, n. 4, è basata su un sistema di ponderazione dei voti che è il riflesso del contributo di ogni Stato membro al [OSCURATO:PERSONA] ed è diverso da quello previsto dall' art. 148, n. 2, del [OSCURATO:PERSONA]. 7. Conformemente all' art. 32 dell' accordo interno, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto al Consiglio nel giugno 1990 un progetto di regolamento finanziario e, nell' ottobre 1990, modifiche a quest' ultimo. Con lettera 26 ottobre 1990, il Consiglio ha chiesto il parere del [OSCURATO:PERSONA] circa la proposta modificata della [OSCURATO:PERSONA]. Con risoluzione 14 dicembre 1990 (10) il [OSCURATO:PERSONA] ha contestato la base giuridica su cui era fondata la proposta presentata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Esso ha ritenuto che si sarebbe dovuto adottare il progetto di regolamento finanziario sulla base dell' art. 209 del [OSCURATO:PERSONA] e che questo avrebbe dovuto prendere la forma di un regolamento ai sensi dell' art. 189 del [OSCURATO:PERSONA]. Esso ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] ad agire di conseguenza. Con risoluzione 14 maggio 1991 (11) il [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la proposta della [OSCURATO:PERSONA] per il motivo ch' essa contrastava con le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA], e in particolar modo con gli artt. 199 e 209, e ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di presentare una nuova proposta che tenga conto del regolamento finanziario generale (12). Il Consiglio non ha seguito il parere del [OSCURATO:PERSONA]. Ha invece adottato l' atto contestato sulla base dell' accordo interno. 8. L' atto contestato si divide in sei titoli. Il titolo I (artt. 1-7) prevede i contributi degli [OSCURATO:PERSONA] membri al [OSCURATO:PERSONA] e detta i principi generali quanto ai pagamenti effettuati dal [OSCURATO:PERSONA]. Il titolo II (artt. 8-43) disciplina la gestione del [OSCURATO:PERSONA]. Esso stabilisce le disposizioni relative alle entrate del [OSCURATO:PERSONA], l' impegno, la convalida, l' autorizzazione e il pagamento delle spese del [OSCURATO:PERSONA], la contabilità del [OSCURATO:PERSONA] e la responsabilità degli agenti preposti alle finanze. Il titolo III (artt. 44-60) determina i provvedimenti esecutivi e il titolo IV (artt. 61-68) fissa gli obblighi degli organi di esecuzione. Il titolo V (artt. 69-77) precisa le disposizioni relative alla presentazione e alla verifica dei conti e il titolo VI (artt. 78-79) contiene le disposizioni finali. 9. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l' atto di cui è causa è stato adottato su una base giuridica erronea. Esso fa valere che le spese relative all' aiuto allo sviluppo previsto dalla convenzione sono spese della [OSCURATO:PERSONA]. Si sarebbe dovuto pertanto adottare il provvedimento in questione conformemente all' art. 209 del [OSCURATO:PERSONA], che dispone quanto segue: "Il Consiglio, deliberando all' unanimità su proposta della [OSCURATO:PERSONA] e previa consultazione del [OSCURATO:PERSONA] europeo e parere della Corte dei conti: a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalità relative all' elaborazione ed esecuzione del bilancio ed al rendimento ed alla verifica dei conti (...)". 10. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], conformemente all' art. 199 del [OSCURATO:PERSONA], che fissa il principio dell' unità del bilancio comunitario, tutte le voci di entrata e di spesa vanno iscritte nel bilancio. Esso sostiene che solo il legislatore comunitario operante nei limiti delle proprie competenze è abilitato a introdurre un' eccezione a siffatto principio. Essa non può essere introdotta in modo valido dall' accordo interno. 11. Va rammentato che il [OSCURATO:PERSONA] è legittimato ad agire dinanzi alla Corte con ricorso di annullamento avverso un atto del Consiglio o della [OSCURATO:PERSONA], purché siano soddisfatte due condizioni: il ricorso sia inteso unicamente alla tutela delle sue prerogative e si fondi soltanto su motivi dedotti dalla violazione di queste [v. causa 70/88, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa "Chernobyl")] (13). 12. [OSCURATO:PERSONA] dichiara che, omettendo di adottare l' atto contestato in base all' art. 209, che prevede la consultazione del [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio ha leso le sue prerogative. Esso afferma nel suo ricorso di appoggiare in pieno la concessione di un aiuto allo sviluppo agli [OSCURATO:PERSONA] ACP in conformità alle disposizioni della convenzione e che le sue obiezioni riguardano soltanto la procedura che è stata seguita per porre in essere detto aiuto. 13. La controversia che ha dato luogo alla presente causa non rappresenta una novità. Le disposizioni finanziarie delle quattro convenzioni di Lomé (come delle convenzioni di Yaoundé che le precedettero) sono state attuate tramite il [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo (14). [OSCURATO:PERSONA] è stato istituito, per ogni convenzione, grazie ad un accordo interno degli [OSCURATO:PERSONA] membri. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l' iscrizione in bilancio del [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo per la prima volta nel 1973: v. la risoluzione del [OSCURATO:PERSONA] 14 febbraio 1973, n. 7 (15). Da allora esso ha reiterato la richiesta a più riprese ma senza successo. Il rifiuto del Consiglio di includere nel bilancio il quinto [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo, che venne creato in collegamento con la seconda convenzione di Lomé, fu uno dei motivi che spinsero il [OSCURATO:PERSONA] a respingere il progetto di bilancio per l' esercizio finanziario 1980. 14. Anche la [OSCURATO:PERSONA], la quale non è intervenuta nella presente procedura, ha raccomandato che il [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo sia fatto rientrare nel bilancio comunitario (16). La Corte dei conti ha difeso la stessa tesi. Nel suo parere sul progetto di regolamento finanziario applicabile al quinto [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo, essa ha dichiarato (17): "(...) gli interventi finanziari del FES sono in realtà di carattere comunitario, dal momento che perseguono gli stessi obiettivi di sviluppo di tutte le altre azioni a beneficio dei paesi associati o non associati previste nel bilancio generale, che essi sono gestiti da organi della [OSCURATO:PERSONA] e che sono soggetti al potere di discarico del [OSCURATO:PERSONA]; (...) il carattere comunitario delle spese del FES comporta l' obbligo di tener conto del principio dell' unità delle spese comunitarie e (...) tale principio risulta pregiudicato quando le attività connesse all' attuazione della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo a favore dei paesi ACP si avvalgono di strumenti diversi da quelli applicati al complesso delle altre misure a beneficio dei paesi in via di sviluppo, le quali ultime sono disciplinate dal regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle [OSCURATO:PERSONA] europee (...)". 15. Tuttavia gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno costantemente respinto l' idea di includere il [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo nel bilancio comunitario. Nel corso dei negoziati sfociati nella conclusione del [OSCURATO:PERSONA] sull' Unione europea, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un emendamento all' art. 199 del [OSCURATO:PERSONA] in base al quale detto articolo stabilirebbe che tutte le voci di entrata e di spesa, incluse quelle relative al [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo, vanno iscritte nel bilancio comunitario. [OSCURATO:PERSONA] emendamento non è stato adottato. Viceversa l' atto finale allegato al [OSCURATO:PERSONA] sull' Unione europea comprende una dichiarazione sul [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo del seguente tenore: "[OSCURATO:PERSONA] conviene che il [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo continuerà ad essere finanziato attraverso contributi nazionali conformemente alle attuali disposizioni". 16. Il Consiglio ha chiarito all' udienza perché gli [OSCURATO:PERSONA] membri preferiscono finanziare l' aiuto allo sviluppo a favore degli [OSCURATO:PERSONA] ACP per mezzo di contributi diretti invece di iscriverlo nel bilancio comunitario. Secondo il Consiglio, l' istituzione di un [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo rende possibile il coordinamento dell' aiuto allo sviluppo a favore degli [OSCURATO:PERSONA] ACP, accordato in forza delle successive convenzioni di Lomé, con la politica di assistenza allo sviluppo praticata dai singoli [OSCURATO:PERSONA] membri. [OSCURATO:PERSONA] membri accordano l' assistenza allo sviluppo a favore degli [OSCURATO:PERSONA] ACP e ad altri paesi in via di sviluppo in una cornice di rapporti bilaterali. In qualche caso, la concessione di siffatta assistenza riflette legami storici tra singoli [OSCURATO:PERSONA] membri e taluni paesi in via di sviluppo. Il contributo di ogni Stato membro al [OSCURATO:PERSONA], previsto all' art. 1 dell' accordo interno, tiene conto dell' aiuto bilaterale allo sviluppo portato avanti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. Ciò non sarebbe possibile se l' aiuto agli [OSCURATO:PERSONA] ACP consentito dalla convenzione fosse incluso nel bilancio comunitario. Inoltre, secondo la dichiarazione del Consiglio, il finanziamento dell' aiuto autorizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] tramite contributi diretti esterni al bilancio comunitario è preferibile dal punto di vista della [OSCURATO:PERSONA]. I contributi degli [OSCURATO:PERSONA] membri al [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo si aggiungono alle risorse proprie della [OSCURATO:PERSONA] e non sono compresi in queste ultime. In un caso come quello dell' esercizio finanziario 1984, quando il progetto di bilancio della [OSCURATO:PERSONA] raggiunse il tetto legale delle risorse proprie della [OSCURATO:PERSONA], si fa ovvia l' importanza del poter finanziare l' aiuto allo sviluppo a favore degli [OSCURATO:PERSONA] ACP con contributi diretti esterni al bilancio comunitario. 17. Va rilevato che, sebbene il [OSCURATO:PERSONA] non dipenda dal bilancio, le spese contratte a tale titolo non sfuggono alla supervisione del [OSCURATO:PERSONA] e della Corte dei conti. In forza dell' art. 33 dell' accordo interno, al termine di ogni esercizio finanziario la [OSCURATO:PERSONA] adotta il conto della gestione trascorsa nonché il bilancio del [OSCURATO:PERSONA]. L' art. 33 prevede del pari che, senza pregiudizio della procedura di controllo e scarico di cui allo Statuto della Banca europea per gli investimenti che si applica alle operazioni finanziate sulle risorse del [OSCURATO:PERSONA] gestite dalla Banca, le operazioni finanziate dal [OSCURATO:PERSONA] sono soggette ai poteri di vigilanza della Corte dei conti. [OSCURATO:PERSONA], previa raccomandazione del Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata prevista dall' articolo 21, n. 4, dell' accordo interno, dà scarico alla [OSCURATO:PERSONA] della gestione finanziaria del [OSCURATO:PERSONA]. Le funzioni della Corte dei conti e del [OSCURATO:PERSONA] in tale contesto sono disciplinate più dettagliatamente nel titolo V dell' atto contestato. Ricevibilità del ricorso 18. Con atto separato, il Consiglio ha chiesto alla Corte di respingere in quanto irricevibile il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] senza entrare nel merito della causa. Il Consiglio sostiene che il ricorso va respinto in quanto irricevibile per due motivi: in primo luogo, dato che l' atto in parola non rappresenta un atto sindacabile dalla Corte ai sensi dell' art. 173 del [OSCURATO:PERSONA]; in secondo luogo, atteso che non sono state lese le prerogative del [OSCURATO:PERSONA]. 19. Nei casi in cui il [OSCURATO:PERSONA] invoca la violazione delle sue prerogative, v' è una qualche incertezza, non ancora dissolta dalla giurisprudenza, quanto ai limiti in cui i motivi dedotti sollevano questioni di ricevibilità e quelli in cui tali motivi sollevano questioni di merito (18). Dal momento che la Corte ha deciso di esaminare congiuntamente le questioni di ricevibilità e quelle di merito, la distinzione ha una scarsa importanza pratica nella presente causa. Dal mio punto di vista, trattasi, in termini succinti, della seguente alternativa: se le prerogative del [OSCURATO:PERSONA] non sono state violate, allora un' azione legale non è fondata; se invece il provvedimento è di quelli rientranti in un settore ove non sono attivate le prerogative del [OSCURATO:PERSONA] e pertanto queste ultime non possono essere lese, allora l' azione è irricevibile. 20. Il primo argomento avanzato dal Consiglio solleva una questione di ricevibilità. Il Consiglio ammette che l' atto controverso è un atto del Consiglio e non degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Tuttavia esso sostiene che l' atto in parola non è stato adottato sulla base del [OSCURATO:PERSONA] ma su quella di un' attribuzione conferitagli dall' art. 32 dell' accordo interno. Siccome l' atto controverso è stato adottato al di fuori del [OSCURATO:PERSONA], esso non è un atto comunitario e, a fortiori, non è un regolamento finanziario ai sensi dell' art. 209 del [OSCURATO:PERSONA]. 21. In ogni caso, il Consiglio pretende che, con l' adozione dell' atto contestato, esso non ha leso le prerogative del [OSCURATO:PERSONA]. Se l' atto contestato fosse stato adottato a norma dell' art. 209 del [OSCURATO:PERSONA], come il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che avrebbe dovuto essere, il Consiglio si sarebbe trovato nell' obbligo di consultare il [OSCURATO:PERSONA]. Benché l' art. 32 dell' accordo interno non preveda la consultazione del [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio ha chiesto il parere del [OSCURATO:PERSONA] prima di porre in essere l' atto contestato ed il [OSCURATO:PERSONA] ha dato il suo parere. Ne consegue che il [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato la sua funzione consultiva e che le sue prerogative non sono state lese. 22. Anche il governo spagnolo, che è intervenuto a sostegno del Consiglio, fa valere che il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è irricevibile sulla base di argomenti simili a quelli avanzati dal Consiglio. 23. Prenderò in esame in un primo tempo l' argomento che le prerogative del [OSCURATO:PERSONA] non sono state lese atteso che il [OSCURATO:PERSONA] è stato comunque consultato riguardo all' atto controverso. 24. Non può negarsi che, quando la consultazione è prevista dal [OSCURATO:PERSONA], la mancata consultazione lede le prerogative del [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha ritenuto che rientri nelle prerogative del [OSCURATO:PERSONA] la partecipazione al processo di elaborazione degli atti normativi della [OSCURATO:PERSONA] (19). In particolare, quanto all' obbligo della consultazione, la Corte ha dichiarato che essa permette al [OSCURATO:PERSONA] di svolgere un ruolo nel processo legislativo e conferisce al [OSCURATO:PERSONA] un potere che costituisce un elemento essenziale dell' equilibrio istituzionale voluto dal [OSCURATO:PERSONA]: causa 138/79, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (20). Nella stessa causa, la Corte ha dichiarato che la mancata consultazione del [OSCURATO:PERSONA], quando quest' ultima è prevista dal [OSCURATO:PERSONA], costituisce violazione di una formalità sostanziale. 25. Emerge da quanto precede che, se il Consiglio adotta un atto su una base giuridica che non prevede la consultazione preliminare del [OSCURATO:PERSONA] mentre l' atto in questione avrebbe dovuto essere adottato a norma di una disposizione del [OSCURATO:PERSONA] che prevede siffatta consultazione, il Consiglio rifiuta effettivamente di ammettere che il [OSCURATO:PERSONA] ha il diritto di essere consultato circa l' adozione di tale atto. Mi pare che tale circostanza costituisca di per sé stessa una lesione delle prerogative del [OSCURATO:PERSONA]. Non fa differenza se il Consiglio chiede al [OSCURATO:PERSONA] di sottoporgli il suo parere e ne tiene conto quando esso gli viene presentato. L' ottemperanza alla procedura prevista dal [OSCURATO:PERSONA] non può essere lasciata al potere discrezionale dell' istituzione che emana l' atto. Non basta che il Consiglio faccia a titolo grazioso ciò che è tenuto a fare in virtù di un obbligo. Siffatta concezione è indispensabile al fine di garantire la piena osservanza dell' equilibrio istituzionale imposto dal [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha inoltre statuito che le regole relative alla formazione della volontà delle istituzioni comunitarie trovano la loro fonte nel [OSCURATO:PERSONA] e che esse non sono derogabili né dagli [OSCURATO:PERSONA] membri né dalle stesse istituzioni (21). 26. Non è poi corretto sostenere, come fanno invece il Consiglio ed il governo spagnolo, che una consultazione obbligatoria ha la medesima efficacia giuridica di una consultazione facoltativa. In primo luogo, come ho già affermato, l' omessa consultazione del [OSCURATO:PERSONA] quando la consultazione stessa è imposta dal [OSCURATO:PERSONA] costituisce violazione di una forma sostanziale. L' omissione di una consultazione meramente facoltativa non violerebbe una forma sostanziale. In secondo luogo, quando la consultazione è richiesta dal [OSCURATO:PERSONA], sia il Consiglio sia il [OSCURATO:PERSONA] sono soggetti a determinati obblighi. Ciò non si verifica necessariamente quando la consultazione ha luogo solo quale risultato dell' iniziativa del Consiglio. 27. Quando la consultazione è obbligatoria, il Consiglio è tenuto a considerare il parere del [OSCURATO:PERSONA] con spirito recettivo e tenere nella dovuta considerazione le raccomandazioni ivi comprese. Esso deve cercare di esaurire "tutti i mezzi per ottenere il previo parere del [OSCURATO:PERSONA]" (22). Ne discende che il Consiglio deve accordare al [OSCURATO:PERSONA] il tempo necessario al fine di studiare la proposta della [OSCURATO:PERSONA] e formulare il suo parere con cognizione di causa. Può essere necessario che il Consiglio chieda a più riprese il parere del [OSCURATO:PERSONA], atteso che, secondo la Corte, è necessaria una consultazione ogni volta che il testo infine adottato si discosti nella sua stessa sostanza da quello sul quale il [OSCURATO:PERSONA] è già stato consultato (23). Qualora invece la consultazione del [OSCURATO:PERSONA] non sia imposta dal [OSCURATO:PERSONA] ma abbia luogo ad iniziativa propria del Consiglio, quest' ultimo non è tenuto al rispetto di simili obblighi. 28. Considerazioni analoghe valgono per il [OSCURATO:PERSONA]. La partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al processo legislativo non va vista soltanto come una prerogativa ma anche come una responsabilità che è affidata al [OSCURATO:PERSONA] e a cui esso non può rinunciare. Laddove la consultazione è imposta, il [OSCURATO:PERSONA] ha l' obbligo di esaminare in modo accurato la proposta della [OSCURATO:PERSONA] e di prestare la dovuta attenzione alle questioni che essa implica. 29. Ne consegue che tale consultazione, laddove sia richiesta dal [OSCURATO:PERSONA], fa sorgere obblighi a carico sia del Consiglio sia del [OSCURATO:PERSONA]. Ciò non avviene necessariamente quanto alla consultazione facoltativa. Ne derivano due conseguenze. In primo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] ha il diritto di sapere se il suo parere è richiesto dal Consiglio in conseguenza di un obbligo o semplicemente per scelta del Consiglio stesso. In secondo luogo, non può escludersi la possibilità che la natura obbligatoria o facoltativa della consultazione possa influire sull' atteggiamento delle istituzioni implicate nell' iter, il che può riflettersi a sua volta sull' esito del processo legislativo. A titolo di esempio, la natura facoltativa o obbligatoria della consultazione può influire sulla concezione del [OSCURATO:PERSONA] riguardo all' oggetto del suo esame ovvero sull' importanza che il Consiglio annette al parere del [OSCURATO:PERSONA]. E' di conseguenza inesatto affermare che una consultazione obbligatoria non dà al [OSCURATO:PERSONA] una maggiore possibilità di influenzare l' iter legislativo rispetto a una consultazione solo facoltativa. 30. Concludo sul punto che, se si ammettesse che la base giuridica corretta dell' atto contestato fosse l' art. 209 del [OSCURATO:PERSONA], il quale prevede la consultazione preliminare del [OSCURATO:PERSONA], l' adozione dell' atto in parola sul fondamento di una base giuridica che prescinda da siffatta consultazione costituirebbe una lesione delle prerogative del [OSCURATO:PERSONA] anche qualora si fosse consultato il [OSCURATO:PERSONA] ed esso avesse dato effettivamente il suo parere. Ne discende che la questione se siano state violate le prerogative del [OSCURATO:PERSONA] si collega a quella se si sarebbe dovuto adottare l' atto in parola a norma dell' art. 209 del [OSCURATO:PERSONA]. 31. Quanto all' altra eccezione d' irricevibilità, vale a dire che l' atto di cui è causa non è un atto su cui la Corte può esercitare il suo sindacato di legittimità ex art. 173, anch' essa è collegata al merito della causa. 32. L' atto contestato è stato adottato al di fuori dell' ambito del [OSCURATO:PERSONA] ma si può facilmente ammettere che ciò non basta di per sé stesso a collocarlo al di fuori del campo di applicazione dell' art. 173. Se ciò non fosse, le istituzioni comunitarie o gli [OSCURATO:PERSONA] membri potrebbero aggirare le esigenze poste dal diritto comunitario adottando, al di fuori dell' ambito del [OSCURATO:PERSONA], atti che di norma dovrebbero essere emanati sulla base del [OSCURATO:PERSONA] ed in sintonia con le procedure ivi definite. Al fine di garantire il rispetto del diritto, la Corte ha dichiarato che l' azione d' annullamento deve potersi esperire nei confronti di qualsiasi provvedimento adottato dalle istituzioni, indipendentemente dalla sua natura e dalla sua forma, che miri a produrre effetti giuridici (v. causa 22/70, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio; causa AETS) (24). La Corte ha inoltre dichiarato che il fatto che un atto venga adottato in forma di decisione degli [OSCURATO:PERSONA] membri riuniti in sede di Consiglio non basta a collocarlo al di fuori della portata dell' art. 173, se trattasi effettivamente di un atto del Consiglio: v. sentenza 30 giugno 1993, cause riunite C-181/91 e C-248/91, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa "Bangladesh"). A fortiori, nei limiti in cui è pacifico nella presente causa che l' atto in parola è un atto del Consiglio, la Corte ha il diritto di esaminare il tenore e l' efficacia dell' atto, nonché l' ambito entro cui esso è stato adottato, al fine di determinare se si tratta di atto soggetto a sindacato giurisdizionale. 33. Avendo concluso nel senso che ambedue le eccezioni di irricevibilità sono collegate al merito della causa, passo ad esaminare gli argomenti delle parti riguardo al merito, il che solleva la questione dell' esatta base giuridica dell' atto contestato. 34. Va ricordato che il nocciolo del ragionamento del [OSCURATO:PERSONA] è dato dalla considerazione che l' aiuto allo sviluppo previsto dalla [OSCURATO:PERSONA] a favore degli [OSCURATO:PERSONA] ACP è una spesa comunitaria e che pertanto le disposizioni relative alla sua attuazione vanno adottate sulla base dell' art. 209 del [OSCURATO:PERSONA]. Il Consiglio ed il governo spagnolo contestano una tesi siffatta. Va quindi esaminato se sia esatto considerare l' aiuto allo sviluppo a favore degli [OSCURATO:PERSONA] ACP come una spesa comunitaria ovvero come una spesa degli [OSCURATO:PERSONA] membri. L' aiuto allo sviluppo a favore degli [OSCURATO:PERSONA] ACP 35. Prima di procedere a un esame più dettagliato degli argomenti delle parti, converrà esaminare sinteticamente la giurisprudenza della Corte relativa alla competenza esterna della [OSCURATO:PERSONA]. 36. Talune disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] prevedono espressamente la conclusione di accordi internazionali da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Così l' art. 113 del [OSCURATO:PERSONA] dispone che la politica commerciale comune è fondata su principi uniformi specialmente per quanto concerne la conclusione di accordi tariffari e commerciali. L' art. 238, in base al quale è stata adottata la convenzione, afferma che la [OSCURATO:PERSONA] può concludere con uno Stato terzo, un' unione di [OSCURATO:PERSONA] o un' organizzazione internazionale accordi che istituiscano un' associazione caratterizzata da diritti e obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari. 37. La Corte ha tuttavia dichiarato che la competenza ad assumere impegni internazionali può non soltanto essere attribuita espressamente dal [OSCURATO:PERSONA], ma può altresì derivare implicitamente dalle sue disposizioni. In particolare, ogniqualvolta il diritto comunitario abbia attribuito alle istituzioni della [OSCURATO:PERSONA] determinati poteri sul piano interno, onde realizzare un certo obiettivo, la [OSCURATO:PERSONA] è competente ad assumere gli impegni internazionali necessari per raggiungere tale obiettivo, anche in mancanza di espresse disposizioni al riguardo (25). 38. La competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad assumere impegni internazionali può essere esclusiva o concorrente con quella degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Il carattere esclusivo della competenza comunitaria può risultare da una disposizione del [OSCURATO:PERSONA], come nel caso della politica commerciale comune a norma dell' art. 113 del [OSCURATO:PERSONA] (26). Esso può dipendere anche dalla portata dei provvedimenti che le istituzioni comunitarie hanno emanato in applicazione delle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] (v. parere 19 marzo 1993, 2/91, sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 170 dell' Organizzazione internazionale del Lavoro in materia di sicurezza durante l' impiego di sostanze chimiche sul lavoro (27)). 39. Nella causa AETS, la Corte ha dichiarato che, ogniqualvolta la [OSCURATO:PERSONA], per la realizzazione di una politica comune prevista dal [OSCURATO:PERSONA], adotta disposizioni che prescrivono norme comuni, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non hanno più il potere di contrarre con [OSCURATO:PERSONA] terzi obblighi atti ad incidere su dette norme o a modificarne la portata (28). La sentenza della Corte nella causa AETS ha avuto ulteriori sviluppi nel parere 2/91. In quel parere, la Corte ha dichiarato che il principio della prevalenza del diritto comunitario non si limita al caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] abbia adottato norme nell' ambito di una politica comune. [OSCURATO:PERSONA] membri è del pari vietato di contrarre impegni internazionali comprendenti norme atte ad incidere su disposizioni adottate in settori non rientranti in politiche comuni ovvero a modificarne la portata (29). 40. Quanto all' aiuto allo sviluppo a favore degli [OSCURATO:PERSONA] ACP, niente nel [OSCURATO:PERSONA] o in disposizioni emanate in base ad esso dalle istituzioni comunitarie permette di concludere nel senso che la competenza comunitaria è esclusiva. In mancanza di qualsiasi indicazione in contrario, può ammettersi che la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri si dividono la competenza in materia. Ne deriva che non solo la [OSCURATO:PERSONA] ma anche gli [OSCURATO:PERSONA] membri, che agiscano individualmente o collettivamente, possono assumere impegni internazionali al fine di mettere a disposizione degli [OSCURATO:PERSONA] ACP l' aiuto allo sviluppo. 41. Un ulteriore argomento milita a favore della tesi che la competenza della [OSCURATO:PERSONA] nel settore dell' aiuto allo sviluppo a favore degli [OSCURATO:PERSONA] ACP è concorrente con quella degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Il titolo della convenzione relativo alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo contiene disposizioni relative agli aiuti d' urgenza (30). Ai sensi dell' art. 254, gli aiuti d' urgenza sono concessi agli [OSCURATO:PERSONA] ACP che devono far fronte a gravi difficoltà economiche e sociali, di carattere eccezionale, risultanti da calamità naturali o da circostanze straordinarie aventi effetti comparabili. Tali aiuti hanno quindi un carattere sostanzialmente umanitario. Nella causa Bangladesh, la Corte ha dichiarato che nel settore dell' aiuto umanitario la competenza della [OSCURATO:PERSONA] non è esclusiva e che agli [OSCURATO:PERSONA] membri non è precluso l' esercizio collettivo della loro competenza in tale campo (31). 42. [OSCURATO:PERSONA] ammette che, in un settore ove la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono della competenza concorrente, possono agire tanto la [OSCURATO:PERSONA] quanto gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Tuttavia esso sostiene che, quando la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto uso della sua competenza, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono più servirsi delle loro. Secondo la tesi del [OSCURATO:PERSONA], l' esercizio da parte della [OSCURATO:PERSONA] della sua competenza in un settore specifico implica che gli [OSCURATO:PERSONA] membri perdono la propria competenza ad agire nel medesimo campo. 43. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], dal momento che a norma della convenzione la [OSCURATO:PERSONA] si è assunta l' obbligo di fornire agli [OSCURATO:PERSONA] ACP un aiuto allo sviluppo, è precluso agli [OSCURATO:PERSONA] membri di agire in tale campo. A sostegno dei suoi argomenti, il [OSCURATO:PERSONA] si riferisce alle sentenze della Corte nelle cause 804/79, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], (32) relativa all' art. 102 dell' [OSCURATO:PERSONA] di adesione del 1972, e AETS. 44. Se l' argomentazione del [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere accolta, ne conseguirebbe che la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono agire congiuntamente al fine di accordare l' aiuto allo sviluppo agli [OSCURATO:PERSONA] ACP ed altresì che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono assumere direttamente gli oneri finanziari derivanti dalla convenzione. Tuttavia, dal mio punto di vista, siffatta argomentazione non può essere accolta. 45. Le cause a cui si riferisce il [OSCURATO:PERSONA] non corroborano l' argomento che, laddove la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri godono di competenza concorrente, l' esercizio da parte della [OSCURATO:PERSONA] della sua competenza vieta necessariamente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di agire. 46. La differenza cruciale fra la causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ed il presente caso di specie consiste nel fatto che quella causa riguardava un settore in cui la competenza della [OSCURATO:PERSONA] era totale e definitiva e non un settore in cui la competenza è ripartita tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Non c' è niente che nella sentenza della Corte [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] faccia pensare che, laddove la [OSCURATO:PERSONA] esercita la sua competenza in un' area che rientra nella competenza concorrente della [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] membri, a questi ultimi è precluso necessariamente l' esercizio delle proprie competenze. 47. La tesi del [OSCURATO:PERSONA] non è neppure confortata dalla sentenza della Corte nella causa AETS. In tale causa, come nel parere 2/91, la Corte era chiamata a pronunciarsi sul rapporto tra competenze interne ed esterne della [OSCURATO:PERSONA]. Siffatto rapporto non è controverso nel caso di specie. Se gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno assunto l' obbligo di fornire agli [OSCURATO:PERSONA] ACP l' aiuto allo sviluppo, ciò non dovrebbe riflettersi sulle disposizioni interne adottate dalla [OSCURATO:PERSONA]. 48. E' chiaro che, appena la [OSCURATO:PERSONA] conclude un accordo internazionale il cui oggetto rientra nella competenza concorrente della [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] membri, tali [OSCURATO:PERSONA] sono tenuti all' osservanza di determinati obblighi che discendono dall' art. 5 del [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono facilitare l' adempimento degli obblighi della [OSCURATO:PERSONA] risultanti dall' accordo e non possono agire unilateralmente, in modo da compromettere il procedere dell' azione comune entro la cornice dell' accordo. 49. Può anche ammettersi, sulla base della sentenza della Corte nella causa AETS e della sua presa di posizione nel parere 2/91, che, appena la [OSCURATO:PERSONA] conclude un accordo internazionale, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono astenersi dal porre in essere alcunché di idoneo a pregiudicare quell' accordo o a modificarne la portata. Non si possono fissare in astratto i limiti esatti dell' obbligo imposto agli [OSCURATO:PERSONA] membri in tale contesto, al contrario essi dipendono dall' accordo in questione. Come il Consiglio ha sottolineato all' udienza, nel settore dell' aiuto allo sviluppo a favore di [OSCURATO:PERSONA] terzi, il rischio che l' azione intrapresa da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri possa avere conseguenze pregiudizievoli sull' azione posta in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] è molto minore rispetto a quanto potrebbe accadere in altri settori come quello della politica sociale. 50. Non si può tuttavia accettare la tesi, sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] soprattutto all' udienza, che, quando la [OSCURATO:PERSONA] contrae un obbligo stipulando un accordo internazionale, agli [OSCURATO:PERSONA] membri è precluso imperativamente di assumere quell' obbligo congiuntamente con la [OSCURATO:PERSONA]. Quale norma generale, in un settore ove la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono della competenza concorrente, questi ultimi possono esercitare le loro competenze congiuntamente alla [OSCURATO:PERSONA] ponendo in essere un' azione comune e contraendo obblighi comuni verso terzi. 51. La tesi che la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono agire in comune in un settore in cui essi dispongono di competenza concorrente è corroborata anche dalla sentenza della Corte nella causa Bangladesh. In quella causa, la Corte ha posto con chiarezza il principio che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono accordare i fondi necessari al finanziamento dell' aiuto umanitario e che la [OSCURATO:PERSONA] si incarica del coordinamento di tale aiuto. 52. Si può anche far riferimento al [OSCURATO:PERSONA] sull' Unione europea benché esso non fosse in vigore all' epoca dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] sull' Unione europea aggiunge un nuovo titolo alla terza parte del [OSCURATO:PERSONA] CE intitolato "Cooperazione allo sviluppo" (titolo XVII). L' art. 130 U, n. 1, prevede che la politica della [OSCURATO:PERSONA] nel settore della cooperazione allo sviluppo integra quelle svolte dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. L' art. 130 X afferma quanto segue: "1. [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri coordinano le rispettive politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e si concertano sui rispettivi programmi di aiuto, anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. Essi possono intraprendere azioni congiunte. [OSCURATO:PERSONA] membri contribuiscono, se necessario, all' attuazione dei programmi di aiuto comunitario. 2. [OSCURATO:PERSONA] può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1". E' chiaro quindi che ai sensi di tali disposizioni la politica di sviluppo rientra nella competenza concorrente della [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] membri. 53. Concludo nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono assumere congiuntamente l' obbligo di fornire agli [OSCURATO:PERSONA] ACP un aiuto allo sviluppo. Concludo anche che, dato che la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono della competenza concorrente in tale settore, è possibile ch' essi agiscano di comune accordo affinché i fondi necessari al finanziamento dello sviluppo siano messi a disposizione direttamente dagli [OSCURATO:PERSONA] membri al di fuori del bilancio comunitario. 54. Occorre rammentare tuttavia che, secondo la Corte dei conti, uno dei motivi per cui le operazioni finanziarie del [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo rappresentano una spesa della [OSCURATO:PERSONA] e vanno iscritte nel bilancio comunitario è data dal fatto ch' esse perseguono gli stessi obiettivi di sviluppo di tutte le altre azioni a beneficio dei paesi associati o non associati previste nel bilancio generale (33). Sulla base di un argomento siffatto, il [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo andrebbe iscritto nel bilancio poiché la spesa diretta a finanziare la cooperazione tecnica e finanziaria con i paesi mediterranei, che è della stessa natura di quella rivolta a finanziare l' aiuto previsto dalla convenzione, è stata iscritta nel bilancio comunitario a decorrere dal 1978 (34). 55. Tali argomenti non possono essere accolti. Dato che nel settore dell' aiuto allo sviluppo la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di una competenza concorrente, essi sono liberi di intraprendere un' azione comune e di convenire che le spese necessarie saranno prese direttamente a carico dagli [OSCURATO:PERSONA] membri al di fuori del bilancio comunitario. La circostanza che le spese dirette a finanziare l' aiuto allo sviluppo siano state iscritte in passato nel bilancio non vuol dire che tali spese vadano iscritte sempre nel bilancio. 56. La conclusione che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono mettere a disposizione direttamente i fondi necessari al finanziamento dell' aiuto allo sviluppo previsto dalla convenzione è confermata dalla presa di posizione nel parere 1/78 sul progetto di accordo sulla gomma naturale (35). In quel parere, la Corte era chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità col [OSCURATO:PERSONA] del progetto di accordo internazionale sulla gomma naturale che era stato materia di negoziato in seno alla [OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (CNUCES). Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il progetto di accordo rientrava nella competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA]. Il Consiglio sosteneva che il progetto di accordo rientrava in parte nella competenza della [OSCURATO:PERSONA] ed in parte nella competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri e che pertanto si sarebbe dovuto adottarlo come accordo misto. 57. La Corte ritenne che, a causa dell' oggetto e degli obiettivi perseguiti, il progetto di accordo rientrava nella portata dell' art. 113 del [OSCURATO:PERSONA], relativo alla politica commerciale comune. Tuttavia, in considerazione del fatto che non era stata posta in quella fase dei negoziati la questione se l' accordo sarebbe stato finanziato dal bilancio comunitario o direttamente dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, la Corte lasciò in sospeso la questione se la [OSCURATO:PERSONA] disponesse della competenza esclusiva per concludere detto accordo. La Corte ha dichiarato che, se fosse iscritto nel bilancio comunitario l' onere di finanziare le scorte-tampone che l' accordo progettato avrebbe dovuto istituire, la [OSCURATO:PERSONA] godrebbe di competenza esclusiva. Se viceversa esso toccasse direttamente agli [OSCURATO:PERSONA] membri, disporrebbero questi ultimi della competenza concorrente. Finché tale questione non fosse stata risolta, gli [OSCURATO:PERSONA] membri potevano partecipare alla negoziazione del progetto di accordo. La Corte pervenne a tale conclusione per il motivo che le disposizioni finanziarie dell' accordo occupavano una posizione centrale nell' economia del medesimo (36). Ne deriva che, laddove le disposizioni finanziarie di un accordo occupano una posizione centrale nell' economia del medesimo, è possibile stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] disponga della competenza esclusiva o se gli [OSCURATO:PERSONA] membri godano della competenza concorrente al fine di concludere detto accordo, proprio sulla base della risposta alla questione se gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono disposti o meno ad assumere direttamente gli oneri finanziari derivanti dalle suddette disposizioni. 58. Dal parere 1/78 emerge anche che, laddove le clausole finanziarie di un accordo occupano una posizione centrale nell' economia del medesimo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono farsi carico direttamente degli oneri finanziari derivanti dall' accordo anche se quest' ultimo rientra in un' area in cui la [OSCURATO:PERSONA] gode normalmente della competenza esclusiva. A fortiori, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono farsi carico degli oneri finanziari derivanti da un accordo il cui oggetto rientra in un settore ove la competenza della [OSCURATO:PERSONA] è concorrente con quella degli [OSCURATO:PERSONA] membri. 59. La presa di posizione della Corte nel parere 1/78 non è incompatibile con la natura esclusiva della competenza della [OSCURATO:PERSONA] nel settore della politica commerciale comune. La competenza della [OSCURATO:PERSONA] permane esclusiva nel senso che agli [OSCURATO:PERSONA] membri è vietato assumere obblighi internazionali al fine di garantire che i loro propri interessi siano protetti separatamente nel settore delle relazioni esterne, col rischio di compromettere l' effettiva tutela dei comuni interessi della [OSCURATO:PERSONA] (37). Come la Corte ha dichiarato (38): "I provvedimenti 'interni' ed 'esterni' adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] nell' ambito della politica commerciale comune non possono considerarsi compatibili col [OSCURATO:PERSONA] solo nel caso in cui trasferiscano alle istituzioni della [OSCURATO:PERSONA] vincoli ed oneri finanziari eventualmente connessi con l' accordo: questi provvedimenti hanno unicamente lo scopo di sostituire l' azione unilaterale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, nel settore di cui trattasi, con un' azione comune, fondata su principi uniformi per tutta la [OSCURATO:PERSONA]". La giurisprudenza della Corte conferma quindi che la questione se la competenza della [OSCURATO:PERSONA] per concludere un accordo sia esclusiva oppure concorra con quella degli [OSCURATO:PERSONA] membri non influisce necessariamente sulla soluzione della questione se incomba alla [OSCURATO:PERSONA] o agli [OSCURATO:PERSONA] membri assumersi gli oneri finanziari derivanti da tale accordo. 60. Ci possono essere ben pochi dubbi circa il fatto che le disposizioni sulla cooperazione in tema di finanziamento dello sviluppo svolgono un ruolo centrale nella struttura della convenzione. L' erogazione agli [OSCURATO:PERSONA] ACP di un aiuto allo sviluppo è indispensabile allo scopo di facilitare gli obiettivi della convenzione e costituisce uno dei pilastri della cooperazione ACP-CEE. Ne discende, sulla base della presa di posizione della Corte nel parere 1/78, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono erogare direttamente, al di fuori del bilancio comunitario, i fondi necessari al finanziamento dell' aiuto allo sviluppo a favore degli [OSCURATO:PERSONA] ACP previsto dalla convenzione. 61. Tuttavia, secondo il [OSCURATO:PERSONA], può inferirsi dalla lettera e dallo spirito della convenzione che l' obbligo di fornire agli [OSCURATO:PERSONA] ACP l' aiuto finanziario è un obbligo contratto esclusivamente dalla [OSCURATO:PERSONA]. Nelle sue osservazioni scritte e all' udienza, il [OSCURATO:PERSONA] ha annesso molta importanza a tale argomento. 62. [OSCURATO:PERSONA] si riferisce al preambolo alla convenzione, che individua come parti contraenti separate gli [OSCURATO:PERSONA] membri, la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] ACP. Esso sostiene che le disposizioni sostanziali e le clausole finali della convenzione stabiliscono comunque una chiara distinzione tra gli obblighi contratti dalla [OSCURATO:PERSONA] e quelli contratti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. [OSCURATO:PERSONA] conclude che, in virtù della convenzione, la [OSCURATO:PERSONA] ha assunto nei confronti degli [OSCURATO:PERSONA] ACP obblighi di diritto internazionale distinti da quelli assunti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. 63. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], risulta dall' art. 231 della convenzione, che si riferisce ai "contributi finanziari della [OSCURATO:PERSONA]", e dall' art. 1 del protocollo finanziario, che impiega lo stesso linguaggio, che l' obbligo di prestare assistenza finanziaria agli [OSCURATO:PERSONA] ACP è un obbligo assunto soltanto dalla [OSCURATO:PERSONA] e non dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. [OSCURATO:PERSONA] ACP possono esigere soltanto dalla [OSCURATO:PERSONA], e non direttamente dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, di fornire siffatta assistenza. 64. Il Consiglio argomenta che l' uso del termine "[OSCURATO:PERSONA]" all' art. 231 non va inteso come diretto a significare la [OSCURATO:PERSONA] ad esclusione degli [OSCURATO:PERSONA] membri, ma piuttosto rivolto a distinguere, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA], che comprende la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri e, dall' altro, gli [OSCURATO:PERSONA] ACP. [OSCURATO:PERSONA] sostiene nella sua replica che il termine "[OSCURATO:PERSONA]" non è mai usato dalla convenzione nel senso di comprendervi gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Esso rinvia a varie disposizioni della convenzione e conclude che, laddove gli autori della convenzione hanno voluto riferirsi sia alla [OSCURATO:PERSONA] sia agli [OSCURATO:PERSONA] membri, essi lo hanno fatto expressis verbis o hanno usato il termine "Parti contraenti". 65. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], il parere 1/78 riguardava le possibili modalità di finanziamento di un accordo prima che l' accordo fosse concluso; la presa di posizione della Corte non è applicabile al presente caso, in cui ai sensi della convenzione la [OSCURATO:PERSONA] ha assunto l' obbligo di fornire l' aiuto. 66. A mio modo di vedere, l' argomento del [OSCURATO:PERSONA] significa che laddove, a norma di un accordo misto, l' obbligo di fornire l' aiuto è assunto soltanto dalla [OSCURATO:PERSONA] e non dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, questi ultimi non sono autorizzati a porre in essere il finanziamento dell' aiuto mediante contributi diretti al di fuori del bilancio comunitario. 67. Non trovo che tale argomento sia persuasivo. Dal mio punto di vista, almeno quando la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono della competenza concorrente per prestare a [OSCURATO:PERSONA] terzi l' assistenza finanziaria, il fatto che soltanto la [OSCURATO:PERSONA] ha contratto un obbligo pattizio di fornire siffatta assistenza non comporta in quanto tale che le spese necessarie al suo finanziamento siano spese della [OSCURATO:PERSONA] e vadano iscritte nel bilancio comunitario. Nei limiti in cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono liberi di farsi carico direttamente degli oneri finanziari derivanti da un accordo internazionale del quale sono parti sia la [OSCURATO:PERSONA] sia gli [OSCURATO:PERSONA] membri, non c' è motivo perché siffatta libertà debba essere ristretta dal fatto che si è convenuto che solo la [OSCURATO:PERSONA] sarà contrattualmente responsabile verso l' altra parte dell' accordo. 68. Non condivido comunque la tesi del [OSCURATO:PERSONA] che, secondo il tenore e lo spirito della convenzione, l' obbligo di fornire l' aiuto incombe soltanto alla [OSCURATO:PERSONA]. 69. La convenzione è stata conclusa sotto forma di accordo misto (cioè da parte della [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] membri congiuntamente) ed ha essenzialmente un carattere bilaterale. Ciò risulta chiaramente dall' art. 1, il quale afferma che la convenzione è conclusa tra la [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri, da una parte, e gli [OSCURATO:PERSONA] ACP, dall' altra. A norma di un accordo misto la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono responsabili congiuntamente salvoché le disposizioni dell' accordo non stiano a dimostrare la conclusione opposta (39). 70. E' vero che il titolo III della terza parte della convenzione fa riferimento all' "assistenza finanziaria della [OSCURATO:PERSONA]", ma non per questo bisogna inferirne che l' obbligo di fornire l' assistenza è stato assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] in quanto opposta agli [OSCURATO:PERSONA] membri. Come adduce il Consiglio, il termine "[OSCURATO:PERSONA]" può essere usato in tale contesto per significare tanto la [OSCURATO:PERSONA] quanto gli [OSCURATO:PERSONA] membri. 71. Siffatta interpretazione è avvalorata dall' art. 223, il quale prevede che nell' ambito della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, salvo disposizione contraria della convenzione, ogni decisione che richieda l' approvazione di una delle parti contraenti è approvata o considerata approvata entro sessanta giorni a decorrere dalla notifica effettuata dall' altra parte. Se fosse esatto, come asserisce il [OSCURATO:PERSONA], che l' obbligo di prestare l' aiuto incombe soltanto alla [OSCURATO:PERSONA], l' art. 223 non avrebbe dovuto far riferimento a "una delle parti contraenti", il che significa, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri e, dall' altro, gli [OSCURATO:PERSONA] ACP. Al contrario, esso avrebbe dovuto menzionare la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] ACP. 72. Rilevo che né la convenzione né il protocollo finanziario precisano come verrà finanziato l' aiuto. Secondo me, il fatto che gli [OSCURATO:PERSONA] membri abbiano convenuto di mettere a disposizione direttamente i fondi necessari al finanziamento dell' aiuto è di per sé stesso molto indicativo nel senso che detti [OSCURATO:PERSONA] hanno assunto ai sensi della convenzione un obbligo congiunto con la [OSCURATO:PERSONA]. 73. [OSCURATO:PERSONA] interpretazione è confermata qualora si esamini la convenzione nell' ottica degli [OSCURATO:PERSONA] ACP. Il fatto che si sia lasciata alla [OSCURATO:PERSONA] ed agli [OSCURATO:PERSONA] membri, senza la partecipazione degli [OSCURATO:PERSONA] ACP, la decisione sul metodo di finanziamento dell' aiuto nonché sulle disposizioni relative alla sua gestione, permette di concludere che la volontà delle parti contraenti era nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri avrebbero contratto un obbligo congiunto di prestare l' aiuto, mentre il metodo di finanziamento di quest' ultimo costituiva una questione interna alla [OSCURATO:PERSONA]. 74. Va pure rilevato che la convenzione è la più recente di una serie di convenzioni in cui si sono stipulate analoghe clausole finanziarie. Come si è già affermato, gli [OSCURATO:PERSONA] membri si sono impegnati a fornire direttamente i fondi necessari al finanziamento dell' aiuto allo sviluppo previsto dalle convenzioni successive di Yaoundé e Lomé. Anche tale elemento avvalora la conclusione che gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno assunto un obbligo congiunto con la [OSCURATO:PERSONA] di fornire l' aiuto allo sviluppo ai sensi della convenzione. 75. Pertanto non sono convinto che il riferimento all' "assistenza finanziaria della [OSCURATO:PERSONA]" nella convenzione significhi che l' obbligo di fornire l' assistenza incombe soltanto alla [OSCURATO:PERSONA]. Se le parti contraenti avessero voluto imporre siffatto obbligo solo alla [OSCURATO:PERSONA], escludendo gli [OSCURATO:PERSONA] membri, esse l' avrebbero precisato con chiarezza nella convenzione. 76. E' fuori di dubbio che l' aiuto agli [OSCURATO:PERSONA] ACP previsto dalla convenzione è un aiuto comunitario nel senso che esso è offerto sotto gli auspici della [OSCURATO:PERSONA]. Sotto tale profilo, esso va distinto dall' aiuto bilaterale accordato dagli [OSCURATO:PERSONA] membri agli [OSCURATO:PERSONA] ACP. Gli artt. 17 e 19 dell' accordo interno contengono disposizioni miranti a salvaguardare la coerenza ed a migliorare la complementarità tra l' aiuto accordato dalla [OSCURATO:PERSONA] e gli aiuti bilaterali concessi dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. Ciò non vuol dire, tuttavia, che l' aiuto previsto dalla convenzione non possa essere finanziato da contributi diretti degli [OSCURATO:PERSONA] membri esterni al bilancio comunitario. 77. Ho concluso che l' aiuto allo sviluppo previsto dalla convenzione non è una spesa della [OSCURATO:PERSONA] e che non va iscritto necessariamente nel bilancio. Ne consegue che non era necessario adottare l' atto contestato a norma dell' art. 209 del [OSCURATO:PERSONA], che prevede la consultazione preliminare del [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, contrariamente a quanto sostiene il [OSCURATO:PERSONA], non si pone nessuna questione relativa ad una lesione delle sue prerogative. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è perciò irricevibile. Non occorre in quest' ottica esaminare l' altra questione della ricevibilità, vale a dire se l' atto contestato è un atto sindacabile. Tuttavia, per essere completo, esaminerò tale questione. La natura dell' atto contestato 78. Va ricordato che, secondo il Consiglio ed il governo spagnolo, l' atto contestato non è un atto sindacabile perché non è stato adottato in base ai poteri conferiti dal [OSCURATO:PERSONA] al Consiglio, ma in base ad una competenza attribuitagli dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. 79. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale opinione. Esso fa valere che il Consiglio non può agire al di fuori dell' ambito del [OSCURATO:PERSONA] in base ad un mandato conferitogli dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. Esso sostiene in via subordinata che l' atto contestato, per motivi sostanziali e formali, presenta tutte le caratteristiche di un atto comunitario. Se si ammette che il Consiglio può agire al di fuori dell' ambito del [OSCURATO:PERSONA], si dovrebbe annullare l' atto in parola in quanto adottato con modalità ed in una forma estranei al suo carattere. 80. Esaminerò in un primo tempo la questione se il Consiglio abbia il potere di adottare l' atto contestato in base all' accordo interno. Tratterò in seguito la natura dell' atto contestato. 81. Non è esatto affermare, come fa valere il [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni scritte, che un' istituzione comunitaria non è mai autorizzata ad agire in base ad un mandato conferitole dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. Nella causa Bangladesh, la Corte ha dichiarato che alla [OSCURATO:PERSONA] non era vietato di procedere al coordinamento di un' azione congiunta da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri (40). L' azione controversa in quella causa era la gestione dell' aiuto umanitario concesso al Bangladesh con una decisione degli [OSCURATO:PERSONA] membri riuniti in sede di Consiglio. 82. Come precisa il Consiglio, vi sono anche altri casi in cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri autorizzano un' istituzione comunitaria ad agire per loro conto in un settore rientrante nella loro competenza. Considerazioni di opportunità fanno auspicare siffatta prassi. Così, nell' ipotesi di accordi misti, gli [OSCURATO:PERSONA] membri danno mandato alla [OSCURATO:PERSONA] di negoziare con l' altra parte dell' accordo, per loro conto e sotto il loro controllo, su qualsiasi aspetto dell' accordo che rientri o sembri rientrare nella loro esclusiva competenza. [OSCURATO:PERSONA] ha condotto ugualmente i negoziati per conto degli [OSCURATO:PERSONA] membri per quanto riguarda gli accordi relativi all' adesione alla [OSCURATO:PERSONA], conformemente all' art. 237 del [OSCURATO:PERSONA], benché nel [OSCURATO:PERSONA] non figuri alcuna disposizione che preveda l' esecuzione di una missione siffatta da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Nell' ambito della cooperazione europea in materia di politica estera, prevista all' art. 30 dell' [OSCURATO:PERSONA] unico europeo, il Consiglio ha svolto spesso un ruolo conferitogli non da tale articolo, ma dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. 83. Neppure dall' art. 4, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], a cui il [OSCURATO:PERSONA] ha annesso grande importanza nelle sue osservazioni scritte, emerge che un' istituzione comunitaria non possa mai agire su mandato degli [OSCURATO:PERSONA] membri. L' art. 4, n. 1, prevede che ciascuna istituzione comunitaria agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal [OSCURATO:PERSONA]. Il suo obiettivo principale è quello di definire il ruolo costituzionale delle istituzioni comunitarie nei confronti di quello degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Esso indica chiaramente che le istituzioni comunitarie non dispongono di poteri ad esse inerenti, ma soltanto di quelli che, espressamente o implicitamente, sono loro conferiti dal [OSCURATO:PERSONA]. I poteri che in tal guisa non sono attribuiti a dette istituzioni spettano agli [OSCURATO:PERSONA] membri. Dall' art. 4, n. 1, risulta che un' istituzione comunitaria non può sconfinare nella sfera di competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri e ch' essa non è autorizzata ad agire in modo tale da eludere le esigenze del [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia tale disposizione non è intesa ad escludere la possibilità per un' istituzione comunitaria di svolgere determinate funzioni su mandato degli [OSCURATO:PERSONA] membri. 84. E' quindi possibile che un' istituzione comunitaria esplichi, per conto degli [OSCURATO:PERSONA] membri, determinate funzioni al di fuori dell' ambito del [OSCURATO:PERSONA], a condizione che tali funzioni e la maniera di esercitarle siano compatibili con i suoi obblighi ai sensi del [OSCURATO:PERSONA]. Lo stabilire quando ciò accada è soggetto al sindacato della Corte. 85. Come norma generale, si può forse tracciare una distinzione tra funzioni esecutive e funzioni legislative. E' più facile ammettere che un' istituzione comunitaria possa farsi carico di una funzione esecutiva su mandato degli [OSCURATO:PERSONA] membri, come il coordinamento di un' azione decisa dagli [OSCURATO:PERSONA] membri o la rappresentanza dei loro interessi collettivi nei confronti degli [OSCURATO:PERSONA] terzi, piuttosto che ammettere che un' istituzione comunitaria, in modo particolare il Consiglio, possa esercitare una funzione legislativa su mandato degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Ciò dipende dal fatto che il Consiglio è il principale organo legislativo della [OSCURATO:PERSONA] e, come regola generale, non può esercitare il suo potere legislativo su mandato degli [OSCURATO:PERSONA] membri parallelamente alla sua funzione legislativa ai sensi del [OSCURATO:PERSONA]. Un' azione siffatta può avere come risultato l' elusione delle procedure previste dal [OSCURATO:PERSONA] e può anche causare confusione circa la natura degli atti adottati dal Consiglio. 86. Ritengo tuttavia nel presente caso che fosse possibile per il Consiglio adottare l' atto contestato in base all' accordo interno. Come si è visto, tale atto è diretto a fissare disposizioni dettagliate riguardo alla gestione dell' aiuto allo sviluppo a favore degli [OSCURATO:PERSONA] ACP previsto dalla convenzione. Secondo me, il Consiglio poteva adottare l' atto controverso, poiché la convenzione è un accordo misto e l' atto in parola rientra in un settore ove la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di competenze concorrenti. La Corte ha dichiarato che, quando un accordo è concluso in un settore ove la competenza è ripartita tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri, la negoziazione e l' attuazione dell' accordo richiedono un' azione comune della [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] membri (41). 87. Nell' attuazione della convenzione gli [OSCURATO:PERSONA] membri operano in stretto contatto con le istituzioni comunitarie. Ai sensi dell' accordo interno, la [OSCURATO:PERSONA] porta la responsabilità principale per la gestione del [OSCURATO:PERSONA] e l' attuazione della politica di aiuto elaborata dal Consiglio (42). La convenzione è integrata da un accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per la sua applicazione (43), che, alla stregua dell' accordo interno in base al quale è stato adottato l' atto controverso, è un atto dei rappresentanti dei governi degli [OSCURATO:PERSONA] membri riuniti in sede di Consiglio. L' art. 1 prescrive che il Consiglio deve adottare all' unanimità, previa consultazione della [OSCURATO:PERSONA], la posizione comune che i rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] devono prendere in seno al Consiglio dei ministri ACP-CEE, quando esso è investito di problemi che rientrano nella competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri. 88. E' quindi evidente che un ruolo fondamentale nell' attuazione della convenzione è svolto dal Consiglio e dalla [OSCURATO:PERSONA], che agiscono in una duplice qualità: come istituzioni comunitarie e, in realtà, come delegati degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Ciò è indispensabile considerato il fatto che la convenzione è stata conclusa in forma di accordo misto. L' adozione dell' atto controverso è parte integrante di un complesso di atti successivi che vanno posti in essere per applicare la convenzione. Sarebbe difficile mettere in discussione il potere del Consiglio di emanare l' atto di cui è causa senza rimettere in questione l' intera partecipazione del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] all' attuazione della convenzione. 89. Concludo pertanto nel senso che l' adozione da parte del Consiglio dell' atto contestato sulla base dell' accordo interno è compatibile col [OSCURATO:PERSONA]. Passo ora ad esaminare la natura dell' atto contestato. 90. E' palese che l' atto controverso non è un regolamento nel senso dell' art. 189 del [OSCURATO:PERSONA]. Esso non è stato adottato in base ad una disposizione del [OSCURATO:PERSONA] ma sulla base dell' accordo interno, che è una decisione dei rappresentanti dei governi degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Inoltre esso è stato adottato alla maggioranza qualificata prevista all' art. 21, n. 4, dell' accordo interno, che è diversa da quella di cui all' art. 148, n. 2, del [OSCURATO:PERSONA]. 91. E' del pari evidente, tuttavia, che l' atto litigioso presenta molte caratteristiche di un atto comunitario. Ad una conclusione siffatta conducono le considerazioni seguenti: a) L' atto contestato è stato adottato dal Consiglio e non dai rappresentanti degli [OSCURATO:PERSONA] membri riuniti in sede di Consiglio. b) Altri organismi comunitari sono stati implicati nell' adozione dell' atto di cui è causa. Conformemente all' art. 32 dell' accordo interno, il Consiglio ha agito in base ad un progetto della [OSCURATO:PERSONA] e previo parere della Corte dei conti e della Banca europea per gli investimenti. E' stato pure richiesto il parere del [OSCURATO:PERSONA]. c) L' atto contestato è diretto a produrre effetti giuridici. Esso impone una linea di condotta vincolante per le istituzioni comunitarie e per gli [OSCURATO:PERSONA] membri. d) La forma dell' atto contestato assomiglia in parte a quella di un atto comunitario. Esso si intitola "regolamento finanziario" ed è pubblicato nella serie legislativa della Gazzetta ufficiale - ma nella sezione denominata "Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità". Il suo preambolo si apre con la frase "Visto il [OSCURATO:PERSONA] che istituisce la [OSCURATO:PERSONA] economica europea" - ma, contrariamente alla normale prassi comunitaria, non si riferisce ad alcuna specifica disposizione del [OSCURATO:PERSONA]. 92. Alla luce del suo contenuto e della sua forma e tenuto conto anche del contesto in cui esso è stato adottato, mi sembra che l' atto controverso rivesta un carattere ibrido riflettente il carattere di accordo misto della convenzione. Benché adottato dal Consiglio, che agiva su mandato degli [OSCURATO:PERSONA] membri, esso non si colloca del tutto al di fuori dell' ordinamento giuridico comunitario. Esso va considerato piuttosto come un atto sui generis che, come si è già affermato, il Consiglio è stato abilitato ad adottare ai fini dell' attuazione delle disposizioni finali della convenzione. Non accolgo l' argomento del [OSCURATO:PERSONA] che l' atto in parola è stato adottato con modalità ed in una forma estranei al suo carattere. Il fatto ch' esso presenti talune caratteristiche di un atto comunitario si giustifica, nella presente causa, con la natura ibrida dell' atto medesimo. 93. Concludo nel senso che l' atto contestato non è stato adottato in base ai poteri conferiti dal [OSCURATO:PERSONA] al Consiglio ma in base ad un' attribuzione conferitagli, al di fuori del [OSCURATO:PERSONA], dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. Un atto di siffatta natura può essere sottoposto al sindacato della Corte solo quando si può sostenere che l' atto era incompatibile con gli obblighi del Consiglio a norma del [OSCURATO:PERSONA], il che non è il caso nella fattispecie. Conclusione 94. Propongo pertanto quanto segue: "1) Il ricorso va respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] va condannato alle spese del Consiglio; la Spagna, parte interveniente, sopporterà le proprie spese". (*) Lingua originale: l' inglese. (1) - GU 1991, L 266, pag. 1. (2) - GU 1991, L 229, pag. 3. Oltre alle parti originarie, la Namibia ha aderito alla convenzione nel 1990. (3) - Decisione 91/400/CECA, CEE, GU 1991, L 229, pag. 1. (4) - Art. 220, lett. a) e b). (5) - Art. 221, lett. b). (6) - Art. 224. (7) - Artt. 243-250. (8) - V. art. 231 della convenzione e l' art. 1, n. 1 del protocollo finanziario della convenzione (GU 1991, L 229, pag. 133). (9) - GU 1991, L 229, pag. 288. (10) - GU 1991, C 19, pag. 588. (11) - GU 1991, C 158, pag. 28. (12) - [OSCURATO:PERSONA] finanziario applicabile al bilancio generale delle [OSCURATO:PERSONA] europee; v. il testo aggiornato in GU 1991, C 80, pag. 1. (13) - Racc. 1990, pag. I-2041, punto 27. (14) - Per una disamina generale del [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo, v. Strasser, D.: [OSCURATO:PERSONA] of Europe , Luxembourg, 1992, pagg. 44-45, in particolare pagg. 109 e seguenti. (15) - GU 1973, C 14, pag. 25. (16) - V. COM(79)4, 10 gennaio 1979. (17) - GU 1981, C 45, pag. 3. (18) - V. causa C-70/88, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punto 31, e sentenza 30 giugno 1993, cause riunite C-181/91 e C-248/91, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa Bangladesh), punto 32. (19) - [OSCURATO:PERSONA]70/88, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punto 28. (20) - Racc. 1980, pag. 3333, punto 33. V. anche causa 139/79, Maizena/Consiglio (Racc. 1980, pag. 3393). (21) - [OSCURATO:PERSONA] 68/86, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. 1988, pag. 855, punto 38). (22) - V. [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punto 36. (23) - [OSCURATO:PERSONA]65/90, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. 1992, pag. I-4593, punto 16). (24) - Racc. 1971, pag. 263. (25) - Parere 1/76 sul progetto di accordo relativo all' istituzione di un [OSCURATO:PERSONA] europeo d' immobilizzazione della navigazione interna (Racc. 1977, pag. 741, punto 3). (26) - Parere 1/75 (Racc. 1975, pag. 1355, in particolare pagg. 1363, 1364). V. anche causa 41/76, Donckerwolcke/Procuratore della Repubblica (Racc. 1976, pag. 1921, punto 32). (27) - Parere 2/91 (non ancora pubblicato nella Raccolta, punti 8 e 9). (28) - [OSCURATO:PERSONA] 22/70, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punti 17 e 22. (29) - Parere 2/91, punti 10 e 11. (30) - Artt. 254-257. (31) - Cause riunite C-181/91 e C-248/91, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punto 16. (32) - Racc. 1981, pag. 1045. (33) - V. sopra, paragrafo 14. (34) - V. Isaac, G.: [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] de droit européen, novembre 1990, fascicolo 250, n. 27. (35) - Racc. 1979, pag. 2871. (36) - Parere 1/78, punto 55. (37) - Parere 1/75 sul progetto di accordo riguardante una norma sulle spese locali, Racc. pag. 1355. (38) - Parere 1/75, pag. 1364. (39) - V. Stein, E.: External relations of the [OSCURATO:PERSONA]: Structure and Process in [OSCURATO:PERSONA] of the Academy of [OSCURATO:PERSONA], 1990, vol. 1, libro 1, EUI, pag. 162; Tomuschat, C.: Liability for [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], D. e Schermers, H.G.: [OSCURATO:PERSONA], 1983, pag. 130. (40) - Cause riunite C-181/91 e C-248/91, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punto 20. (41) - Parere 19 marzo 1993, 2/91, sulla convenzione n. 170 dell' Organizzazione internazionale del Lavoro in materia di sicurezza durante l' impiego delle sostanze chimiche sul lavoro, n. 12. (42) - V. artt. 10 e 11 dell' accordo interno. (43) - GU 1991, L 229, pag. 301.
Sentenza Corte di giustizia UE/1993 — Fons Iuris — Fons Iuris