CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 28882/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1117/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 17221/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/01/1971 avverso la sentenza del 04/03/2024 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditalarelazionesvoltadalConsigliereAlessandroLeopizzi; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo sul terzo motivo, chiedendone l’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 16 marzo 2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale, confermando nel resto la condanna, per i reati di cui agli artt. 640 e 494 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione, con riferimento alla ribadita sussistenza del delitto di truffa. L’imputato non avrebbe fatto nulla di più che recarsi all’ufficio bancario e, ignaro della morte dello zio, avrebbe presentato – «in religioso silenzio» – due distinte di bonifici, già compilate e sottoscritte dal congiunto deceduto. In tale condotta, non sorretta da alcuna coscienza e volontà di indurre in errore l’istituto di credito, non potrebbero ravvisarsi artifici o raggiri, posto che, comunque, non configurerebbe il delitto ex art. 640 cod. pen. il semplice approfittamento dell’errore altrui. 2.2. Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione, con riferimento alla ribadita sussistenza della condizione di procedibilità, nonostante l’atto di querela fosse stato presentato dal direttore di filiale, non titolare delle somme presenti sul conto e non partecipe dell’operazione bancaria. 2.3. Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione, con riferimento alla ribadita sussistenza del delitto di sostituzione di persona, non configurabile, in quanto reato a forma vincolata, in presenza di un contegno meramente omissivo. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28882/2025 Roma, lì, 05/08/2025 3. All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi generici, in quanto pedissequamente reiterativi di censure già compiutamente disattese dai giudici di appello, e, comunque, manifestamente infondati. 2. Risultano, in primo luogo, del tutto corrette e coerenti con le emergenze processuali le valutazioni espresse dalla Corte territoriale in merito all’affermazione di responsabilità. 2.1. Con motivazione congrua in punto di fatto e coerente con gli insegnamenti di questa Corte regolatrice (e, dunque, impermeabile allo scrutinio di legittimità), i giudici messinesi hanno già compiutamente chiarito come, ferma restando la grave negligenza dell’operatrice di sportello che non verificò le generalità del cliente, la condotta di consegnare i moduli con gli ordini di bonifico, anche se non accompagnata da commenti verbali (tuttavia, maliziosamente serbando il silenzio su circostanze – la propria identità e il difetto di legittimazione ad operare sul conto – che aveva l’obbligo di esplicitare; cfr., in ordine al “silenzio eloquente” o “espressivo”, che integra un raggiro e non una semplice inerzia, Sez. 5, n. 15887 del 09/01/2025, Perugino, Rv. 287979-04; Sez. 2, n. 46209 del 03/10/2023, Alfonso, Rv. 285442-01), costituisce fraudolenta induzione in errore del personale bancario, commessa anche sostituendo la propria persona a quella del defunto parente, con comportamenti concludenti diretti a identificarsi come il titolare del conto. La sussistenza del dolo di legge, infine, è stata fatta discendere, nella pienezza della giurisdizione di merito e non illogicamente, dallo stretto rapporto di parentela (pp. 4-5). 2.2. Quanto al delitto di cui all’art. 494 cod. pen., l’attribuzione delle altrui generalità – mediante il sopra descritto comportamento, attivo e chiaramente comunicativo, seppure non verbale – integra, con ogni evidenza il delitto contestato (cfr. Sez. 2, n. 23760 del 02/07/2020, Moscatiello, Rv. 279585-01, in tema di sostituzione di persona nella fruizione di servizi bancari, nonché Sez. 5, n. 3012 del 19/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278146- 01; Sez. 5, n. 11087 del 15/12/2014, dep. 2015, Volpicelli, Rv. 263103-01, per quel che attiene alla penale rilevanza della condotta ingannevole che induca il soggetto passivo in errore sull’attribuzione all’agente di un falso nome o di un falso stato o di false qualità personali cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici). 2.3. Il primo e il terzo motivo sono, pertanto, non consentiti, siccome meramente rivalutativi e, comunque, manifestamente infondati. 3. In ossequio al generale principio del favor querelae e in un’ottica di massima tutela contro le aggressioni patrimoniali, è principio consolidato che la qualità di persona offesa cui compete il diritto di querela debba essere attribuita non solo al titolare, ma anche ai soggetti responsabili di tali beni, indipendentemente dalla formale attribuzione del potere di rappresentanza, avuto riguardo alle responsabilità gestionali attribuite e alla titolarità di fatto dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice (cfr. in tema di titolarità della querela per il delitto di truffa, Sez. 2, n. 24495 del 19/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], non mass., e Sez. 2, n. 39069 del 15/06/2018, Meocci, non mass., che hanno entrambe riconosciuto questa titolarità al responsabile di una filiale di banca). A tali consolidati principi di diritto, si è espressamente richiamata la Corte territoriale nell’affermare la legittimazione in capo al direttore dell’agenzia dell’istituto di credito. Anche il secondo motivo risulta, quindi, non consentito, nei termini già illustrati e, comunque, manifestamente infondato. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 10/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]