CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 1986
Cassazione n. 15567/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/03/1986 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina di conferma della condanna dell'imputato per il reato di furto in abitazione, avente ad oggetto un'aspirapolvere custodito nel ripostiglio attiguo ad una canonica. 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto come furto in abitazione, si risolve nella richiesta, del tuti:o infondata, peraltro, di rileggere le prove in chiave più favorevole all'imputato, poiché si insinua che non vi sia certezza del luogo ove si trovava custodita la res oggetto del furto, sottovalutando la testimonianza del parroco, univoca invece nell'affermare che il bene si trovava in un luogo "pertinenza" della canonica e, dunque, pacificamente costituente pertinenza di un'abitazione, idonea a configurare il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. (cfr. per tutte Sez. 4, n. 13492 del 21/1/2020, Anselmo, Rv. 279002, che ribadisce il filone secondo cui configura furto in abitazione, sub specie di furto in pertinenza di essa, anche quello perpetrato in una sagrestia servente una canonica). Ed inoltre, come noto, esulano dal sindacato della Corte di cassazione - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8